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Messaggio  Zertex Gio Giu 14, 2012 3:33 pm

Promemoria primo messaggio :

Piccola discussione con un collega. Avrei voglia di sviscerare alcune casistiche di accettazione a destino di un formulario e relative caselle da barrare/compilare.

- compilati al punto 6 tutti i campi P.Lordo/Tara e barrata casella Kg. con indicato peso netto : all'arrivo devo obbligatoriamente accettare il peso riscontrato gia' sul formulario e basta barrare la casella Accettato per Intero.

- barrata casella Kg. e indicato un peso presunto, barrata casella Peso da verificarsi a destino : all'arrivo posso accettare il formulario con il peso effettivamente riscontrato dal Destinatario barrando la casella Accettato per la seguente quantita', barrando la casella Kg. e scrivendo il peso accettato. In questo ultimo caso devo anche barrare la prima casella Accettato per intero oppure no ?

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Messaggio  riger Gio Lug 04, 2013 9:32 am

magonero ha scritto:Scusatemi, ma le annotazioni no.... e quindi perchè non anche il punto 6) visto che il peso è verificato a destino per la sola parte non compilata in partenza (avendo presunto il peso)....

Mah, a me pare un caso di compilazione creativa...
Nelle annotazioni una volta separate la prima copia dalle altre tre, l'unico che ci può scrivere è il trasportatore qualora per strada trovi un meteorite. Il destinatario, se ha qualcosa da dire, lo scrive nello spazio delle motivazioni che ha al punto 11.
E poi scusa... il produttore scrive un netto presunto di 100... a destino rilevi 140 lordo, 20 tara, 120 netto. Cosa resta scritto al 6? lordo 140, 20 tara, 100 netto? Shocked o nel 100 ci fai un 120? Shocked affraid Shocked 
Rimango dell'idea che l'indicazione del netto sia più che sufficiente, e comunque tara e lordo sono già per se rilevabili benissimo dallo scontrino della pesata che hai allegato....
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Messaggio  Admin Gio Lug 04, 2013 9:44 am

Dal DM 145/98:

"Il formulario di identificazione deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco conforme sostanzialmente al modello riportato negli allegati "A" e "B", dal produttore, o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto". (art. 2, c.1)
E non potrebbe essere diversamente, perchè il formulario deve essere predisposto prima dell'inizio del trasporto.
"Nella quinta sezione, casella (11), il destinatario dei rifiuti dovra' indicare se il carico di
rifiuti e' stato accettato o respinto e, nel primo caso, la quantita' di rifiuti ricevuta, nonche' la data, l'ora e la firma".
(All. C, punto VIII)
E' l'unica attività che gli viene richiesta (per attestare che fine hanno fatto i rifiuti).

Amen.
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Messaggio  Mirco65 Ven Giu 12, 2015 9:11 am

cirillo ha scritto:Mirco65 dì a quell'emerito imbeccille (e quando ce vò ce vò) che se io parto con un peso presunto (es 100) e alla verifica risultano in realtà essere 80, barrando la casella "accettato per la seguente quantità" NON potremo mai sapere se è stato accettato per intero o che fine possano aver fatto un pò di chiletti....
Allora: "IL MIO CARICO ME LO ACCETTI TUTTO SI O NO?!
Se SI, mi metti la crocetta su "accettato per intero" e poi scrivi che "tutto intero" sono 80 kg (oppure 120) e non i 100 presunti in partenza.
Eccheazz!
Nel 2013 stiamo ancora a discutere di queste cose? E c'è ancora qualcuno che ha dubbi sul "come si fa"?

Mo dopo numerose segnalazioni sulla famosa questione Accettato per la seguente quantità o accettato per intero mi risponde così (sicuramente parole di un consulente:

al riguardo delle procedure delle pesate mi preme, innanzitutto, evincere come non ci sia errore formale nella stessa procedura adottata, per il semplice fatto che, in merito, non esistono certezze normative, ne disposizioni tassative.

Infatti, la questione del peso resta confinata nella “convenzione” operativa in essere tra il “produttore” ed il “destinatario”, legata al definire l’esatto peso da attribuire al rifiuto al momento del conferimento in impianto. Nel caso Vs., poi, il carico non viene mai pesato in entrata, ma viene tenuta valida – appunto per “convenzione” gestionale – la pesata effettuata da Voi in uscita dallo stabilimento.

Perciò, convenzionalmente, il rifiuto viene “accettato per intero”, anche se viene barrata la casella “peso da verificare a destino”; la pesata espressa dal “destinatario” – è bene ribadirlo – è comunque il dato ufficiale da riportare poi sulle varie scritture obbligatorie. Pertanto, barrare la casella “accettato per la seguente quantità” non significa affatto aver respinto parte del carico, ma solamente certificare, comunque, il dato reale del conferimento.

Infatti, sul proprio “registro”, il “produttore” riporterà il dato comunicato dal “destinatario” (così come farà il “trasportatore”) e riportato sulla “4^ copia” del “formulario”; qualora l’operazione fosse già stata registrata dal “produttore”, il peso “verificato a destino” (che quindi supera il dato eventualmente già registrato nello spazio previsto) andrà riportato nelle “annotazioni” del registro stesso. E, questo, sarà il dato riportato dai tre soggetti (ed eventualmente anche dall’”intermediario”), non solo nei “registri”, ma anche nel MUD.

Ciò in quanto – e non è il Vs. caso – durante il trasporto (dal “produttore” al “destinatario”), il rifiuto potrebbe subire variazioni di peso, magari dovute agli eventi atmosferici.

Pertanto è assolutamente ininfluente indicare, nella “casella 11” del “formulario”: “accettato per intero” oppure “accettato per la seguente quantità”, nel caso – come il Vs. – dove i due pesi (in partenza e in arrivo) coincidono “convenzionalmente”.

Diversamente, se parte del rifiuto venisse “respinto” dal “destinatario”, costui lo deve pure giustificare.

Perciò se, d’ora in poi, volete che procediamo ad effettuare – come per tutti gli altri conferitori – la verifica del peso anche all’arrivo in discarica, cambiando così la procedura finora in essere, attendiamo Vs. disposizioni in merito.

Con l’occasione, ci farebbe piacere conoscere (anche per conto degli altri ns. referenti dell’“ambiente” di Confindustria Veneto) la fonte normativa sulla quale l’esperta nazionale, da Voi interessata, ha basato il proprio parere in merito; infatti il “respingimento” da parte del “destinatario” di un rifiuto avviene per un’eventuale “non conformità” agli elementi indicati nel “formulario”, e non certo per il peso riscontrato.

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Messaggio  isamonfroni Ven Giu 12, 2015 10:36 am

Mirco65 ha scritto:
Con l’occasione, ci farebbe piacere conoscere (anche per conto degli altri ns. referenti dell’“ambiente” di Confindustria Veneto) la fonte normativa sulla quale l’esperta nazionale, da Voi interessata, ha basato il proprio parere in merito; infatti il “respingimento” da parte del “destinatario” di un rifiuto avviene per un’eventuale “non conformità” agli elementi indicati nel “formulario”, e non certo per il peso riscontrato.


Ecco Mirco, tutta la risposta che hai postato evidenzia l'imbecillità, ma queste ultime righe la esaltano clamorosamente.

Purtroppo c'è ancora gente che pensa che agitare il nome di Confindustria mi debba mettere paura.......

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