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rifiuti da attività di selezione dei rifiuti urbani
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SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Classificazione :: Attribuzione del codice CER
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rifiuti da attività di selezione dei rifiuti urbani
Rifiuti da attività di selezione dei rifiuti urbani: rifiuti urbani o rifiuti speciali?
In seguito all’abrogazione della lett. n. dell’art. 184, comma 3, D.Lgs n. 152/06 (in seguito al D.Lgs n. 4/2008) i rifiuti derivanti da attività di selezione dei rifiuti solodi urbani erano cancellati dall’elenco dei rifiuti speciali. Il problema, tuttavia, sorge dal fatto che tali rifiuti non vengono ascritti ai rifiuti urbani.
Il Tar Toscana ha classificato la frazione organica stabilizzata (FOS), derivante dal trattamento, come rifiuto speciale e tale classificazione deriverebbe dal diritto positivo. Infatti, tra gli Allegati alla Parte IV è presente l’Allegato D, che reca l’elenco delle diverse categorie di rifiuti, classificati in base da un codice a 6 cifre.
I rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti risultano classificati con i codici: a) 19.12.11 e b) 19.12.12, la categoria dei rifiuti urbani è identificata, invece, con il codice 20 e le varie tipologie di rifiuti che la compongono sono identificate da codici a sei cifre, tutti recanti come prime due cifre il codice 20. Ne segue che, per esplicita previsione di diritto positivo, i rifiuti derivati dal trattamento meccanico dei rifiuti non appartengono alla categoria dei rifiuti urbani.
Ciò, d’altro lato, è confermato, sempre sul piano del diritto positivo, dal fatto che la F.O.S. - e, più in generale, i rifiuti derivati dal trattamento meccanico dei rifiuti - non sono compresi nell’elenco dei rifiuti urbani, di cui all’art. 184, comma 2 cit.
Si ritiene corretta la classificazione della FOS. - e, più in generale, dei rifiuti derivati dal trattamento meccanico dei rifiuti - tra i rifiuti speciali ex art. 184, comma 3, lett. g) cit, né incide l’abrogazione della lett. n) dell’art. 184, comma 3. A tale abrogazione non può, infatti, attribuirsi l’inserimento della F.O.S. tra i rifiuti urbani, quanto, invece, il significato di un riconoscimento legislativo dell’inutilità della succitata lett. n), dovendo, per quanto esposto, i rifiuti derivati dal trattamento meccanico dei rifiuti considerarsi rifiuti speciali già ai sensi dell’art. 184, comma 3, lett. g), di cui la lett. n) costituiva (in parte qua) un’inutile duplicazione.
Ma, pochi giorni prima il Tar Lazio era di avviso contrario, sostenendo che la lettera n) del terzo comma dell’articolo 184 cit. (che classificava nell’ambito dei ‘rifiuti speciali’ i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani) è stata soppressa dall'art. 2, comma 21-bis, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e, quindi, i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani non possono essere più considerati e classificati quali rifiuti speciali, ma rientrano nell’ambito della classificazione dei rifiuti urbani.
Il Tar Lazio , contrariamente al Tar Toscana, ritiene che non possa essere invocato l’Allegato D) alla Parte IV del Codice dell’Ambiente che indica i rifiuti urbani con un codice CER a sei cifre che inizia con la serie 20, mentre i codici CER contrassegnati con la serie iniziale 19 identificano rifiuti speciali.
Ne conclude che se è pur vero che il codice CER 19 individua rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale, e il codice CER 20 individua rifiuti urbani, per qualificare e in concreto i rifiuti soccorre l’articolo 184, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006, che reca la puntuale classificazione dei rifiuti urbani e di quelli speciali. La lettera n) comma 3 dell’articolo 184 cit. è stata soppressa con la conseguenza che i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani (contraddistinti con il codice CER 19.12.12), in precedenza inclusi tra i rifiuti speciali, a seguito della citata modifica, devono essere considerati come rientranti tra i rifiuti urbani (contraddistinti con il codice CER 20).
Tale interpretazione, secondo il Tribunale amministrativo del Lazio, appare in linea anche con quanto stabilito a livello comunitario con la Dir. n. 2008/98/CE: applicare ad un determinato rifiuto una disciplina più stringente (quale quella relativa ai rifiuti urbani) rispetto ad altra (ed, in particolare, a quella avente ad oggetto determinati rifiuti speciali non pericolosi), è conforme alla ratio delle disposizioni comunitarie
In seguito all’abrogazione della lett. n. dell’art. 184, comma 3, D.Lgs n. 152/06 (in seguito al D.Lgs n. 4/2008) i rifiuti derivanti da attività di selezione dei rifiuti solodi urbani erano cancellati dall’elenco dei rifiuti speciali. Il problema, tuttavia, sorge dal fatto che tali rifiuti non vengono ascritti ai rifiuti urbani.
Il Tar Toscana ha classificato la frazione organica stabilizzata (FOS), derivante dal trattamento, come rifiuto speciale e tale classificazione deriverebbe dal diritto positivo. Infatti, tra gli Allegati alla Parte IV è presente l’Allegato D, che reca l’elenco delle diverse categorie di rifiuti, classificati in base da un codice a 6 cifre.
I rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti risultano classificati con i codici: a) 19.12.11 e b) 19.12.12, la categoria dei rifiuti urbani è identificata, invece, con il codice 20 e le varie tipologie di rifiuti che la compongono sono identificate da codici a sei cifre, tutti recanti come prime due cifre il codice 20. Ne segue che, per esplicita previsione di diritto positivo, i rifiuti derivati dal trattamento meccanico dei rifiuti non appartengono alla categoria dei rifiuti urbani.
Ciò, d’altro lato, è confermato, sempre sul piano del diritto positivo, dal fatto che la F.O.S. - e, più in generale, i rifiuti derivati dal trattamento meccanico dei rifiuti - non sono compresi nell’elenco dei rifiuti urbani, di cui all’art. 184, comma 2 cit.
Si ritiene corretta la classificazione della FOS. - e, più in generale, dei rifiuti derivati dal trattamento meccanico dei rifiuti - tra i rifiuti speciali ex art. 184, comma 3, lett. g) cit, né incide l’abrogazione della lett. n) dell’art. 184, comma 3. A tale abrogazione non può, infatti, attribuirsi l’inserimento della F.O.S. tra i rifiuti urbani, quanto, invece, il significato di un riconoscimento legislativo dell’inutilità della succitata lett. n), dovendo, per quanto esposto, i rifiuti derivati dal trattamento meccanico dei rifiuti considerarsi rifiuti speciali già ai sensi dell’art. 184, comma 3, lett. g), di cui la lett. n) costituiva (in parte qua) un’inutile duplicazione.
Ma, pochi giorni prima il Tar Lazio era di avviso contrario, sostenendo che la lettera n) del terzo comma dell’articolo 184 cit. (che classificava nell’ambito dei ‘rifiuti speciali’ i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani) è stata soppressa dall'art. 2, comma 21-bis, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e, quindi, i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani non possono essere più considerati e classificati quali rifiuti speciali, ma rientrano nell’ambito della classificazione dei rifiuti urbani.
Il Tar Lazio , contrariamente al Tar Toscana, ritiene che non possa essere invocato l’Allegato D) alla Parte IV del Codice dell’Ambiente che indica i rifiuti urbani con un codice CER a sei cifre che inizia con la serie 20, mentre i codici CER contrassegnati con la serie iniziale 19 identificano rifiuti speciali.
Ne conclude che se è pur vero che il codice CER 19 individua rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale, e il codice CER 20 individua rifiuti urbani, per qualificare e in concreto i rifiuti soccorre l’articolo 184, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006, che reca la puntuale classificazione dei rifiuti urbani e di quelli speciali. La lettera n) comma 3 dell’articolo 184 cit. è stata soppressa con la conseguenza che i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani (contraddistinti con il codice CER 19.12.12), in precedenza inclusi tra i rifiuti speciali, a seguito della citata modifica, devono essere considerati come rientranti tra i rifiuti urbani (contraddistinti con il codice CER 20).
Tale interpretazione, secondo il Tribunale amministrativo del Lazio, appare in linea anche con quanto stabilito a livello comunitario con la Dir. n. 2008/98/CE: applicare ad un determinato rifiuto una disciplina più stringente (quale quella relativa ai rifiuti urbani) rispetto ad altra (ed, in particolare, a quella avente ad oggetto determinati rifiuti speciali non pericolosi), è conforme alla ratio delle disposizioni comunitarie
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Re: rifiuti da attività di selezione dei rifiuti urbani
fratello, trova pace ma hai preso un enorme granchio, e ciò per due motivi:
Perchè lo ha preso il TAR Lazio, in primis, e perchè il FOS, Frazione Organica Stabilizzata, non esiste in nessuno dei paesi europei, in quanto la frazione organica degli RSU in europa si composta. Ce lo siamo inventato noi, il FOS, come ci siamo inventati il FUT e il FST.
Da un punto di vista già soltanto etimologico, infatti, è evidente che una "frazione organica" tanto si stabilizza quando è diventata inorganica, quindi in un processo di compostaggio perfetto.
Se fosse davvero "stabilizzata", non avrebbe senso mettere il drenaggio del percolato e la captazione del biogas. Se produce Biogas o secerne acqua intracellulare non è stabilizzata una min..ia.
Una Frazione Umida Triturata da selezione di rifiuti urbani non si "tritura", si composta, se la selezione è una selezione, se no è solo la parte più marcia di una triturazione indiscriminata degli RSU, bandita in tutta l'Europa e non da adesso.
E una Frazione Secca Triturata non è un CDR, come si dovrebbe ottenere dalla corretta selezione di un indifferenziato RSU, ma solo la parte più asciutta sempre dello stesso trattamento di triturazione.
Fino a che voi giuristi continuerete a cianciare di cose di cui non capite niente, chiamando a vostro supporto chi a propria volta si definisce tecnico solo perchè, spesso ma non sempre, ha un titolo di studio di tipo tecnico ma ha svolto sempre mansioni squisitamente amministrative, avrete voglia di quante e quante ancora infrazioni ci arriveranno, per la gestione rifiuti, dalla comunità europea. Ciò vale anche per il Ministero, mi pare chiaro: se ai rifiuti ci piazzi un avvocato ed alle bonifiche un laureato in scienze politiche, (senza fare cognomi) la vedo tosta ad avere tanto una legge ben fatta, visto che sono capaci persino di tradurre/copiare male le Direttive Europee, quanto una corretta gestione degli RSU: che sono ormai anni che non possono finire in discarica, triturati o meno che ce li vogliamo far finire.
Come nota finale, una come me -che magari un'idea di queste cose ce l'ha- avrebbe semplicemente fatto notare al signor "TAR Lazio" che la letterilla n) del commillo 3 dell'art. 184 era davvero un di troppo, atteso che la lavorazione/trattamento dei rifiuti è già in sé pratica industriale (quindi ricompresa ab origine nella letterilla c) e che la normativa auropea lo dice chiatto chiatto cosa è "Rifiuto Urbano" e il c.d. FOS non lo è, per il semplice e banalissimo motivo che in europa il FOS non c'è
Perchè lo ha preso il TAR Lazio, in primis, e perchè il FOS, Frazione Organica Stabilizzata, non esiste in nessuno dei paesi europei, in quanto la frazione organica degli RSU in europa si composta. Ce lo siamo inventato noi, il FOS, come ci siamo inventati il FUT e il FST.
Da un punto di vista già soltanto etimologico, infatti, è evidente che una "frazione organica" tanto si stabilizza quando è diventata inorganica, quindi in un processo di compostaggio perfetto.
Se fosse davvero "stabilizzata", non avrebbe senso mettere il drenaggio del percolato e la captazione del biogas. Se produce Biogas o secerne acqua intracellulare non è stabilizzata una min..ia.
Una Frazione Umida Triturata da selezione di rifiuti urbani non si "tritura", si composta, se la selezione è una selezione, se no è solo la parte più marcia di una triturazione indiscriminata degli RSU, bandita in tutta l'Europa e non da adesso.
E una Frazione Secca Triturata non è un CDR, come si dovrebbe ottenere dalla corretta selezione di un indifferenziato RSU, ma solo la parte più asciutta sempre dello stesso trattamento di triturazione.
Fino a che voi giuristi continuerete a cianciare di cose di cui non capite niente, chiamando a vostro supporto chi a propria volta si definisce tecnico solo perchè, spesso ma non sempre, ha un titolo di studio di tipo tecnico ma ha svolto sempre mansioni squisitamente amministrative, avrete voglia di quante e quante ancora infrazioni ci arriveranno, per la gestione rifiuti, dalla comunità europea. Ciò vale anche per il Ministero, mi pare chiaro: se ai rifiuti ci piazzi un avvocato ed alle bonifiche un laureato in scienze politiche, (senza fare cognomi) la vedo tosta ad avere tanto una legge ben fatta, visto che sono capaci persino di tradurre/copiare male le Direttive Europee, quanto una corretta gestione degli RSU: che sono ormai anni che non possono finire in discarica, triturati o meno che ce li vogliamo far finire.
Come nota finale, una come me -che magari un'idea di queste cose ce l'ha- avrebbe semplicemente fatto notare al signor "TAR Lazio" che la letterilla n) del commillo 3 dell'art. 184 era davvero un di troppo, atteso che la lavorazione/trattamento dei rifiuti è già in sé pratica industriale (quindi ricompresa ab origine nella letterilla c) e che la normativa auropea lo dice chiatto chiatto cosa è "Rifiuto Urbano" e il c.d. FOS non lo è, per il semplice e banalissimo motivo che in europa il FOS non c'è
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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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