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REACh e impianti di recupero rifiuti - MPS - END OF WASTE

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Messaggio  Valòre Mer Mag 30, 2012 12:17 pm

Salve a tutti, vorrei sottoporre alla Vs. attenzione un quesito sulla normativa REACh e gli impianti che recuperano rifiuti e producono MPS. I rifiuti in entrata presso l'impianto non sono soggetti alla normativa REACh, ma una volta recuperati essi diventano MPS (oggi END OF WASTE Reg. UE 333) che l'impianto vende con DDT, ed essendo materie prime (secondarie) in teoria rientrano negli ambiti della normativa REACh. Sapete darmi conferma di questa interpretazione? E soprattutto come si seve comportare l'impianto di recupero rifiuti nei confronti del REACh in caso di produzione di MPS che possono essere sostanze, ma anche articoli? Esso, in virtù del fatto che i materiali in ingresso sono rifiuti, diventa produttore? quindi deve registrare le sostanze? Vi ringrazio per l'attenzione.
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Messaggio  DiegoG Mer Mag 30, 2012 12:53 pm

L'aspetto delle sostanze recuperate è trattato dall'art. 2, comma 7, punto d del regolamento REACH. Un recuperatore può evitare la registrazione se la sostanza che recupera è già stata registrata da qualche produttore. Il recuperatore è invece tenuto alla notifica secondo il regolamento CLP. L'ECHA ha pubblicato anche una linea guida per le sostanze recuperate.
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Messaggio  pastorenomade Mer Mag 30, 2012 2:41 pm

Non sono un esperto REACH (anche se dovrò decidermi ad approfondire seriamente il CLP, per questioni relative all'igiene e sicurezza del lavoro). Gli impianti di recupero che producono mps/EoW si devono preregistrare. Ricordo che nel 2009 (o 2008?) ho preregistrato - dal sito ECHA - 2 impianti di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi. In quel periodo si scatenò il panico presso questi impianti dato che praticamente tutte le acciaierie d'Italia comunicarono che i "rottamari" non avrebbero più potuto conferire senza la preregistrazione al REACH.
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Messaggio  DiegoG Mer Mag 30, 2012 3:43 pm

Anche l'impresa per cui lavoro aveva a suo tempo preregistrato tutte le sostanze che recupera. La preregistrazione era comunque una operazione necessaria per poter continuare ad operare sul mercato. I termini per la preregistrazione sono scaduti da un po', ma esiste la procedura di "preregistrazione tardiva", che però non ho mai affrontato.
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Messaggio  Valòre Gio Mag 31, 2012 10:26 am

Grazie a tutti dell'aiuto, andrò a verificare meglio la guida per i recuperatori dell'Echa.
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Messaggio  DiegoG Mar Lug 10, 2012 11:13 am

ECHa fa pubblicato un "Fact Sheet" (ECHA-12-FS-07-EN) che cerca di chiarire meglio gli obblighi dei produttori di sostanze esentate dalla registrazione REACH, inclusi quindi i recuperatori. Si sofferma in particolare sulle schede di sicurezza.
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Messaggio  PiazzaPulita Ven Ott 26, 2012 9:24 pm

... riprendo con il sito ufficiale da poco on-line:

http://www.reach.gov.it/

e la pagina "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate":

http://www.reach.gov.it/NormativaGuide/Articolo/193/guida-ai-rifiuti-e-alle-sostanze-recuperate
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Messaggio  romontal Sab Ott 27, 2012 1:54 pm

Valòre ha scritto:Salve a tutti, vorrei sottoporre alla Vs. attenzione un quesito sulla normativa REACh e gli impianti che recuperano rifiuti e producono MPS. I rifiuti in entrata presso l'impianto non sono soggetti alla normativa REACh, ma una volta recuperati essi diventano MPS (oggi END OF WASTE Reg. UE 333) che l'impianto vende con DDT, ed essendo materie prime (secondarie) in teoria rientrano negli ambiti della normativa REACh. Sapete darmi conferma di questa interpretazione? E soprattutto come si seve comportare l'impianto di recupero rifiuti nei confronti del REACh in caso di produzione di MPS che possono essere sostanze, ma anche articoli? Esso, in virtù del fatto che i materiali in ingresso sono rifiuti, diventa produttore? quindi deve registrare le sostanze? Vi ringrazio per l'attenzione.
La fase di trattamento rifiuti dalla quale iniziano a essere applicabili gli obblighi imposti da REACH dipende da quando il materiale perde il suo stato di rifiuto e cioè al termine del processo di recupero. I materiali che cessano di essere considerati rifiuti possono da questo momento in avanti essere trattati all’interno di un processo produttivo come sostanza in quanto tale, o contenuta in una miscela o in un articolo. I processi di recupero si svolgono spesso in molte fasi, e talvolta solo con l’ultima fase si produce un materiale che non è più rifiuto secondo la nuova norma comunitaria di settore. In aggiunta, ci possono essere casi in cui solo una piccola parte del materiale risultante dal processo di recupero non sarà un rifiuto.
Di conseguenza, tutte quelle fasi di recupero che non producono ancora un materiale non di scarto, costituiscono parte del processo di trattamento rifiuti e sono pertanto soggette alla normativa di settore. Inoltre, ai sensi dell’art. 2, paragr. 2, di REACH, materiali di rifiuto, compresi rifiuti prodotti durante processi di recupero, non sono considerati né sostanze, né miscele né articoli. Ai sensi del REACH, tra le sostanze recuperate devono essere considerate esclusivamente quelle che, dopo aver costituito parte di materiali di rifiuto, hanno cessato di essere rifiuti a norma della direttiva quadro 2008/98/UE. I costituenti della sostanza recuperata possono essere stati presenti in quanto tali nel flusso di rifiuti oppure essere stati ottenuti a partire dal flusso di rifiuti attraverso modificazione chimica durante il processo di recupero.
Laddove applicabile, l’esenzione dalla registrazione per sostanze recuperate, in forza dell’art. 2, paragr. 7, lett. d), di REACH si basa sulla condizione che la stessa sostanza sia stata registrata in precedenza.
Poichè è probabile che la maggior parte delle sostanze derivanti dal recupero sono state registrate o lo saranno alla data limite per esse prevista (in funzione della fascia di tonnellaggio prodotta o importata) in forza del regime transitorio di REACH, ( sostanze phase-in) purché pre-registrate, allo scadere del periodo transitorio per la pre-registrazione(6) per molte di queste potrebbe non essere ancora disponibile una registrazione (6) . Inoltre, è importante notare che sostanze non soggette a un regime transitorio e che quindi non beneficiano della pre-registrazione, erano soggette all’ obbligo di registrazione già partire da giugno 2008, con l’entrata in vigore del titolo II del regolamento REACH. Eventuali sostanze non soggette a un regime transitorio recuperate devono di conseguenza fare riferimento a tali registrazioni allo scopo di poter usufruire dell’esenzione.

Nell’ipotesi in cui la sostanza non sia stata ancora registrata da un altro protagonista della supply chain, le condizioni dell’art. 2, paragr. 7, lett. d), di REACH non sono rispettate e pertanto le aziende di recupero che producono tale sostanza sono potenzialmente soggette a meno di altre esenzioni, (es. All. IV e V di REACH) agli obblighi di registrazione. Il che implica che le aziende di recupero che non hanno pre-registrato le sostanze da essi prodotte non possono fabbricarle o immetterle sul mercato legalmente fino a che essi stessi o qualsiasi altro attore della supply chain abbiano registrato la sostanza.
Solo la pre- registrazione può quindi fornire una garanzia sul piano legale del fatto che la fabbricazione o l’immissione sul mercato possa continuare fino alla scadenza temporale prevista per la registrazione pertinente a condizione che la sostanza pre-registrata soddisfi le condizioni dell’articolo 3, par. 20, di REACH e precisamente:
a) è compresa nell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS);
b) è stata fabbricata nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all’Unione europea il 1° gennaio 1995, il 1° maggio 2004 o il 1° gennaio 2007, ma non immessa sul mercato dal fabbricante o dall’importatore, almeno una volta nei quindici anni precedenti l’entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale;
c) è stata immessa sul mercato nella Comunità, o nei paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1° gennaio 1995, il 1° maggio 2004 o il 1° gennaio 2007, dal fabbricante o dall'importatore prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ed è stata considerata notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 67/548/CEE, nella versione dell'articolo 8, paragrafo 1, risultante dalla modifica apportata dalla direttiva 79/831/CEE, ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nel presente regolamento, a condizione che il fabbricante o l'importatore disponga di una prova documentale di ciò, compresa una prova attestante che la sostanza è stata immessa sul mercato da qualsiasi fabbricante o importatore tra il 18 settembre 1981 e il 31 ottobre 1993 incluso;

Nel caso in cui l’UE o lo stato membro decidano di modificare lo stato in cui un rifiuto cessi di essere tale , sarà poi possibile ricorrere alla pre -registrazione tardiva in base in forza dell’art. 28, paragrafo 6, del regolamento REACH:
[..]…omissis………………………………… I dichiaranti potenziali che fabbricano o importano per la prima volta una sostanza soggetta a un regime transitorio in quantitativi pari o superiori a una tonnellata all'anno oppure utilizzano per la prima volta una sostanza soggetta a un regime transitorio nell'ambito della produzione di articoli o importano per la prima volta un articolo contenente una sostanza soggetta a un regime transitorio che richiederebbe la registrazione, dopo il 1° dicembre 2008 possono invocare l'articolo 23 purché trasmettano le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo all'Agenzia entro sei mesi dalla prima fabbricazione, importazione o utilizzazione della sostanza in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno e non oltre dodici mesi prima del pertinente termine di cui all'articolo 23. (7)
Le aziende che effettuano recupero dovrebbero tuttavia valutare se lo stato in cui il rifiuto cessa di essere tale può modificare la data di scadenza prevista per la registrazione in quanto per alcune materie il volume di sostanza recuperata può essere maggiore rispetto alla produzione primaria e, di conseguenza, se varia la data limite per la registrazione, essi potrebbero dover effettuare la registrazione prima dei produttori primari.
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