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Conferimento rifiuti difformi omologazione e azioni impianto

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Messaggio  zesec Mer Mar 07, 2012 12:16 pm

Sempre più spesso vedo contratti predisposti da impianti che (giustamente) disciplinano le azioni da intraprendere a seguito del conferimento di rifuti difformi da quanto dichiarato nella procedura dell'omologazione pre-conferimento.
Ciò che non mi va giù è che, oltre all'ipotesi di respingimento (legittima, anzi doverosa se l'impianto ritiene di non essere autorizzato a gestire quel rifiuto!), il gestore si riserva la possibilità di accettare comunque il rifiuto, addebitando tuttavia al cliente i maggiori oneri di smaltimento. Ora, al di là degli accordi commerciali capestro nei quali ognuno è libero di infilarsi (ma se non ho contrattato prima il prezzo, questi maggiori oneri potrebbero essere delle vere e proprie bastonate), non mi va bene l'inquadramento nel sistema normativo ambientale: se il gestore ritiene (legittimamente) il rifiuto non conforme, probabilmente ritiene che le informazioni indicate sul FIR non siano corrette (presumibilmente CER o attribuzione delle classi di pericolo). Ma non è che può riclassificare lui il rifiuto e smaltirlo ugualmente (o peggio, inviarlo ad altro impianto). Lo respingerà, avviserà il produttore o l'intermediario e a quel punto saranno loro che decideranno il da farsi.
Dico sciocchezze? E' corretto e mi perdo io qualche passaggio E' prassi diffusa?
Magari i gestori di impianti mi chiariscono il passaggio.
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Messaggio  FrancyG Mer Mar 07, 2012 1:28 pm

zesec ha scritto:Sempre più spesso vedo contratti predisposti da impianti che (giustamente) disciplinano le azioni da intraprendere a seguito del conferimento di rifuti difformi da quanto dichiarato nella procedura dell'omologazione pre-conferimento.
Ciò che non mi va giù è che, oltre all'ipotesi di respingimento (legittima, anzi doverosa se l'impianto ritiene di non essere autorizzato a gestire quel rifiuto!), il gestore si riserva la possibilità di accettare comunque il rifiuto, addebitando tuttavia al cliente i maggiori oneri di smaltimento. Ora, al di là degli accordi commerciali capestro nei quali ognuno è libero di infilarsi (ma se non ho contrattato prima il prezzo, questi maggiori oneri potrebbero essere delle vere e proprie bastonate), non mi va bene l'inquadramento nel sistema normativo ambientale: se il gestore ritiene (legittimamente) il rifiuto non conforme, probabilmente ritiene che le informazioni indicate sul FIR non siano corrette (presumibilmente CER o attribuzione delle classi di pericolo). Ma non è che può riclassificare lui il rifiuto e smaltirlo ugualmente (o peggio, inviarlo ad altro impianto). Lo respingerà, avviserà il produttore o l'intermediario e a quel punto saranno loro che decideranno il da farsi.
Dico sciocchezze? E' corretto e mi perdo io qualche passaggio E' prassi diffusa?
Magari i gestori di impianti mi chiariscono il passaggio.

Per quello che ne so io il gestore dell'impianto deve fare una verifica di conformità, il che significa che se il rifiuto non è conforme non lo può accettare!
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Messaggio  isamonfroni Mer Mar 07, 2012 2:48 pm

Ciao Zesec........pensavi forse che non sarei accorsa al tuo richiamo???
Ovviamente la questione è complessa e spinosa, provo a schematizzare:

Caso A) rifiuto non autorizzato in impianto = respingimento senza tante storie
Caso B) rifiuto con CER a specchio, che il produttore ha classificato NP. L'impianto ha entrambi i CER autorizzati e magari in fase di omologa ha ricevuto un campione di rifiuto davvero NP, quindi gli ha fatto il prezzo relativo. Al momento del conferimento diciamo che gli venga il sospetto che il rifiuto possa essere P (magari perchè le caratteristiche organolettiche glielo fanno supporre), quindi lo campiona, lo analizza e lo trova P, che fa?
Ha 2 possibilità: lo respinge con corollario di segnalazioni e basta, oppure lo segnala al produttore (e a chi di dovere) ma se lo tiene e lo lavora come P ovviamente facendolo pagare di più.

Fino a qui i casi semplici........adesso veniamo a quelli complicati che sono principalmente relativi a chi fa trattamento (magari chimico fisico o biologico) di rifiuti prevalentemente liquidi. Tieni presente che in questi casi con lo stesso CER si codifica pressochè tutto e il contrario di tutto perchè tali rifiuti sono molto raramente uguali a sè stessi anche se arrivano dallo stesso produttore e dallo stesso ciclo produttivo.
Logicamente l'impianto progetta e tara i propri trattamenti e relativi costi sulla base di caratteristiche "medie" dei rifiuti da trattare, quindi se gli arriva un rifiuto che va troppo "fuori" dall'intervallo dei valori ottimali, l'impianto è costretto a riprogrammare le lavorazioni con un evidente disturbo alla propria logistica ed alla propria economia.
Provo a spiegarmi con un esempio che riguarda un CER che abitualmente viene gestito nei nostri impianti ad es. il 13.08.02 (emulsioni oleose) si tratta di orride brodaglie fatte di acqua e idrocarburi in cui la percentuale di acqua può variare tra il 15 e il 95%. Per questo CER il trattamento di elezione è la separazione olio/acqua, il recupero dell'olio presente e il trattamento chimico/fisico dell'acqua separata.
Se l'impianto ha standardizzato il trattamento (in termini di parametri operativi, additivi da aggiungere, tempi di contatto ecc...) per emulsioni con tenore di acqua diciamo tra il 30 e il 60% (valori abbastanza medi) avrò calcolato costi ad esempio di 100€/ton e pertanto ti applica un prezzo di smaltimento di, diciamo, 120 €/ton.
Se tu domani gli porti un autobotte di brodaglia con il 90% di acqua è chiaro che in quel costo l'impianto non ci può più stare.......il CER è lo stesso e io sono comunque autorizzato a ritirarlo, però lo devo lavorare di più con costi maggiori e quindi devo farti pagare di più.

Altreo discorso molto rilevante sono le caratteristiche organolettiche, tipico è il caso delle acque madri di processo da industria chimica o farmaceutica, ti puoi ritrovare nell'ambito dello stesso CER brodaglie puzzolenti al cubo oppure brodaglie che esibiscono tutti i colori dell'arcobaleno. Allora è ovvio che devi applicare trattamenti aggiuntivi oltre a quelli standard per ricondurle alla ragione, ma ciò rappresenta un extracosto, che deve essere ribaltato sul produttore conferitore (anche se il CER è lo stesso).

PS nel caso ti venissero dei dubbi, ti assicuro che ci sono produttori (e non pochi) che quando fanno l'omologa (e relativo prezzo) ti mandano un campione di acqua distillata, poi al momento del dunque, ti vedi arrivare in impianto autobotti piene di indegne brodaglie.......

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Messaggio  zesec Mer Mar 07, 2012 3:38 pm

isamonfroni ha scritto:Ciao Zesec........pensavi forse che non sarei accorsa al tuo richiamo???
Non avevo grossi dubbi sul tuo soccorso, ed in ogni caso ci speravo.

Sulla seconda parte (quella più corposa) della tua risposta non ho nulla da aggiungere. Qui non ci sono questioni ambientali che vengono interessate. In particolare, la classificazione del rifiuto ed il relativo CER restano quelli di partenza, e tutto il resto sono questioni commerciali tra le parti (rispetto degli accordi, variazioni sulle prestazioni d'opera e sul conseguente corrispettivo).
Quello che non mi va giù, nel caso "semplice" è quella che sembra essere una possibilità di riclassificazione del rifiuto (e l'eventuale attribuzione di caratteristiche di pericolosità) eseguita unilateralmente dall'impianto. Sono io produttore che devo classificare quel rifiuto, ed eventualmente riclassificarlo se ritengo di aver sbagliato o se entro in possesso di informazioni che mi portano a nuove considerazioni. La tua analisi e la tua classificazione, potrei anche non condividerle. E magari io sono un produttore di rifiuti non pericolosi che diventa produttore di rifiuti pericolosi a causa di una tua valutazione (magari errata, o che semplicemente non condivido).
Tu hai tutto il diritto di respingere quel rifiuto se non lo ritieni conforme. Ma secondo me non si può accordare al gestore dell'impianto il potere di riclassificare un rifiuto altrui. Sarà comunque il produttore che dovrà valutare se riclassificarlo (accogliendo magari le osservazioni e le analisi dell'impianto) o se mandarlo a qualcun altro. Nel primo caso, a seguito di riclassificazione da parte del produttore, nulla vieta che il rifiuto resti fisicamente presso l'impianto e venga trattato secondo modalità adeguate.
Quindi, quello che volevo dire, è che vedo più lineare il respingimento del rifiuto o una telefonata (comunicazione) al produttore dicendogli che provveda ad una riclassificazione sulla base delle nuove informazioni, prima di trattarlo e di addebitare gli oneri che questo diverso trattamento comporta.
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Messaggio  geofranz67 Mer Mar 07, 2012 4:03 pm

Concordo con ISA: direi che è perfetto !
Posso dire che è prassi diffusa che il produttore tenti di "infinocchiare" la discarica/impianto (quando non sono complici). Il mondo dei rifiuti è fatto di Lupi bapho
Nei rari casi che mi è successo, come direttore di discarica, abbiamo provveduto allo smaltimento, addebitando i costi ulteriori al produttore, che non ha mai eccepito !
Ciò è successo quando, purtroppo, ci siamo accorti con ritardo che il rifiuto non corrispondeva a quello omologato !
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Messaggio  zesec Mer Mar 07, 2012 5:00 pm

Ok, a me interessa sapere cosa accade nel caso la non conformità sia dovuta ad una presunta errata attribuzione del CER. Sul formulario il rifiuto risulta accettato? Con delle annotazioni sul CER attribuito?
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Messaggio  zesec Mer Mar 07, 2012 5:05 pm

geofranz67 ha scritto:Concordo con ISA: direi che è perfetto !
Posso dire che è prassi diffusa che il produttore tenti di "infinocchiare" la discarica/impianto
E' prassi diffusa anche che la discarica/impianto tenti di "infinocchiare" il produttore
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Messaggio  geofranz67 Mer Mar 07, 2012 5:10 pm

Ciao
dipende da come è stata fatta l'errata attribuzione CER e quando è stata notata.
Se prima dell'ingresso in impianto (durante la pesatura-verifica FIR) ci si limita a respingere il carico ed amen.
Se invece l'attribuzione del giusto CER arriva dopo le verifiche in impianto a questo punto bisogna capire: lerrore è un caso o vi è dolo ?
Nel primo caso generalmente (come prassi dalle mie parti) si richiama il produttore, gli si fa ricaricare il tutto e e si fa la segnalazione (oppure, prassi non proprio legale, gli fa ricaricare il tutto e zitti).
Se c'è il dolo, allora partono le denunce !!!

Quanto agli "infinocchiamenti" le discariche lo fanno solo sul peso, mai sul tipo di rifiuto
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Messaggio  geofranz67 Mer Mar 07, 2012 5:12 pm

Quanto detto sopra non vale in caso di complicità produttore-impianto.
Conosco proprietari di impianti che prenderebbero il plutonio come terra da scavo, pur di fare i milioni !
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Messaggio  zesec Mer Mar 07, 2012 5:28 pm

geofranz67 ha scritto:Ciao
dipende da come è stata fatta l'errata attribuzione CER e quando è stata notata.
Se prima dell'ingresso in impianto (durante la pesatura-verifica FIR) ci si limita a respingere il carico ed amen.
Perfetto
geofranz67 ha scritto:Se invece l'attribuzione del giusto CER arriva dopo le verifiche in impianto a questo punto bisogna capire: lerrore è un caso o vi è dolo ?
Nel primo caso generalmente (come prassi dalle mie parti) si richiama il produttore, gli si fa ricaricare il tutto e e si fa la segnalazione (oppure, prassi non proprio legale, gli fa ricaricare il tutto e zitti).
Ma qui sul FIR hai già scritto che hai accettato il rifiuto? Nel caso annoti o correggi in modo che il produttore possa riprendere in carico il rifiuto sul registro?
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Messaggio  CROCIDOLITE Mer Mar 07, 2012 5:38 pm

PREMESSA: un gestore d'impianto può rifiutare di accettare un rifiuto a suo insindacabile giudizio.

Un rifiuto può essere non conforme per più casistiche:

nel caso il gestore ravvisi incongruenze sul CER conferitogli, se la differenza è palese (es. CER di un solvente inviato in luogo di una vernice), l'unica cosa corretta da fare è respingere il rifiuto.

Se la differenza non è palese, es imballaggi in legno a fronte di imballaggi in legno contenenti residui di altri imballaggi, mi sembra corretto cercare di gestire in impianto la questione, ribaltando eventuali maggiori costi sul produttore, mantenendo inalterato il CER

Quando la differenza non è così palese: un carico di imballaggi in legno, può venir codificato con cer 03 xx xx, 15 xx xx, 17 xx xx, 19, xx xx, 20 xx xx, e data la responsabilità del produttore/detentore nell'attribuzione del CER, il gestore dell'impianto può dire o fare poco, se non accettare il rifiuto con il cer attribuito dal produttore..

accettare un rifiuto in impianto con un cer, e cambiarlo senza sostituzione del formulario con annullo di tutte le copie del documento sbagliato, (il cer nel formulario non DEVE mai venir cambiato), è pratica purtroppo comune, sbagliata e che si presta a pesanti sanzioni, nonchè genera nel controllore il sospetto di truffe e similari.

Nel caso di respingimenti di rifiuti con formulario già accettato, l'unica strada percorribile è riconferire il rifiuto ponendosi come produttore e comunicando alla provincia l'avvenuto respingimendo
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Messaggio  geofranz67 Mer Mar 07, 2012 5:40 pm

Nell'opzione non proprio legale io accetto il carico che è arrivato da me con il CER errato ma giusto per me. Dopodichè faccio portar via il carico dal produttore con un nuovo FIR ed il CER corretto, come se lui avesse "prodotto" il rifiuto da me.
Come ti ho detto non è proprio legale, ma lo si fa per evitare rogne di segnalazioni, blocchi impianto, ARPA e Provincia (magari conditi con Polizia) che mettono il naso dappertutto, ecc.
Anche perchè, il produttore ha commesso un errore in buona fede, per cui si cerca di darli una mano limitando i casini al minimo !
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Messaggio  geofranz67 Mer Mar 07, 2012 5:41 pm

Ovviamente la soluzione legale è segnalare il fatto agli enti di competenza e poi...navigare a vista !!!!!
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Messaggio  zesec Mer Mar 07, 2012 5:48 pm

grazie
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Messaggio  isamonfroni Mer Mar 07, 2012 5:48 pm

Zesec, senza entrare nel merito di dolosità e infinocchiamenti vari che accadono (oh se accadono........come giustamente fatto notare da geofranz) il mio caso semplice del rifiuto NP che diventa P forse l'ho spiegato con troppa sintesi quindi riprovo con un esempio che è molto meno raro di quanto tu possa pensare........
Impianto autorizzato per esempio al 15.02.02* e 15.02.03
Conferitore che abitualmente porta 15.02.03 (con il prezzo fatto), un bel giorno arriva un cassone di stracci grondanti olio motore da tutte le parti, gialli per essere stati a bagno nel bicromato e chi più ne ha più ne metta.......ti viene un attimo di dubbio........
Io chiamerei il produttore e gli direi testuale: i tuoi stracci fanno un po' schifo.......che vogliamo fare, li riprendi indietro così come sono oppure li faccio analizzare e poi vediamo?
Il produttore può dire:
A) li riprendo indietro e fine dei discorsi
B) vabbè falli analizzare (e il costo analisi è quasi sempre a carico del produttore)

Poniamo che all'analisi (e Homer qui mi scuserà perchè so bene quanto possa essere difficile) salti fuori che sono P, allora sempre io impianto richiamerei il produttore e gli direi: caro ho qui il certificato che ti ho mandato via fax, dice che sono pericolosi, che vogliamo fare?
A) ti fidi della mia analici e gli cambi il CER?
B) te li rimando indietro?
C) me li tengo qua io e li lavoro però ti costa di più?

E' ovvio che tutta questa fantascienza si può verificare solo se hai un prestoccaggio di "quarantena" per i rifiuti dubbi e mica tutti ce l'hanno, in questo caso avresti anche un registro del prestoccaggio con il quale giustificare che il rifiuto è entrato e uscito per errata attribuzione del CER, posto che sul formulario, quando arriva tu lo devi accettare e non puoi scrivere accettato con riserva che non esiste.
Se ti può interessare tutti i ns. impianti hanno l'obbligo del prestoccaggio con relativa procedura gestionale che prevede anche la segnalazione in provincia in caso ci sia un'errata attribuzione del CER.


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Messaggio  homer Mer Mar 07, 2012 6:14 pm

@isa:
Grazie per la citazione!
Condivido pienamente l'inesistenza dell' "accettato con riserva", che purtroppo vedo spesso e complimenti per la procedura dei conferimenti in prestoccaggio
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Messaggio  zesec Mer Mar 07, 2012 6:18 pm

Perfetto. Questo è un comportamento da Signori, oltre che rispettoso della normativa.
Al di là dei comportamenti signorili che sono quelli che hanno sempre la soluzione più lineare, come tu ben sai esistono altre situazioni e categorie di operatori: produttori furbetti e poco signorili, ma anche gestori furbetti e altrettanto poco signorili.
Tutto questo discorso, per me, era incentrato sulle previsioni contrattuali che gestori di impianti, sempre più spesso, impongono ai produttori. Possono essere previsioni che cautelano un Signor gestore da comportamenti di produttori scorretti, ma potrebbero essere anche trappole poste da gestori scorretti nei confronti di produttori sprovveduti. Queste clausole, sostanzialmente, dicono che se si i rifiuti conferiti sono difformi da quelli identificati nelle schede descrittive e/o dalle analisi di classificazione, il gestore si riserva l'insindacabile facoltà di accettare il rifiuto, rivalendosi sul cliente per i maggiori oneri sostenuti per il diverso trattamento o per lo smaltimento in impianto adeguato.
Allora, se mi chiami e concordiamo che è meglio così (come fai tu nei tuoi impianti), mi va bene e magari mi fai anche un favore. Ma se decidi tu che fare di quel rifiuto in base alla classificazione che insindacabilmente decidi di attribuire, non mi va più bene. Se poi questa delega in bianco la devo anche firmare su un contratto, ancora meno. Io sul contratto ammetto che sia prevista la rivalsa degli oneri sostenuti (e magari documentati) dall'impianto a seguito di giustificato respingimento del rifiuto non conforme. E per i miei clienti (i miei clienti sono produttori, come tu sai), mi batto per questo.
Poi se con l'impianto troviamo una soluzione, nella legalità o ai margini di essa, che vada bene anche a me e che eviti di rispedirmi i rifiuti indietro, BINGO!
Altrimenti voglio i rifiuti indietro e ti pagherò quello che devo pagarti per le prestazioni che hai fatto.
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Messaggio  isamonfroni Mer Mar 07, 2012 6:24 pm

homer ha scritto:@isa:
Grazie per la citazione!
Condivido pienamente l'inesistenza dell' "accettato con riserva", che purtroppo vedo spesso e complimenti per la procedura dei conferimenti in prestoccaggio
Grazie dei complimenti Homer diciamo che siamo ISO 14001 dappertutto e proviamo anche a fare in modo che non sia solo un pezzo di carta..........
In ogni caso, il prestoccaggio con quella procedura lì è una MTD per gli impianti in AIA e pertanto a noi lo hanno imposto praticamente ovunque (anche in un banale R13 monorifiuto e monoproduttore che non sarebbe neppure in AIA ma tant'è........).

Se vuoi farti cogliere da un attacco di libidine, ti dico anche che noi abbiamo pure una ulteriore procedura (questa volta volontaria) al conferimento del rifiuto, oltre all'omologa, per ogni conferimento, preleviamo in contraddittorio con l'autista un campione dall'autobotte (facciamo quasi solo liquidi), tale campione viene sigillato, piombato ed etichettato con lo stesso numero del registro e i dati del FIR, controfirmato da noi e dall'autista e tenuto lì a futura memoria (5 anni), in caso di eventuali possibili contestazioni abbiamo un campione vero da poter analizzare.........per noi che facciamo principalmente matrici oleose, il problema principale è il PCB, che se ti entra in casa non te lo togli più..........

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Messaggio  isamonfroni Mer Mar 07, 2012 6:33 pm

zesec ha scritto:Perfetto. Questo è un comportamento da Signori, oltre che rispettoso della normativa.
Al di là dei comportamenti signorili che sono quelli che hanno sempre la soluzione più lineare, come tu ben sai esistono altre situazioni e categorie di operatori: produttori furbetti e poco signorili, ma anche gestori furbetti e altrettanto poco signorili.
Tutto questo discorso, per me, era incentrato sulle previsioni contrattuali che gestori di impianti, sempre più spesso, impongono ai produttori. Possono essere previsioni che cautelano un Signor gestore da comportamenti di produttori scorretti, ma potrebbero essere anche trappole poste da gestori scorretti nei confronti di produttori sprovveduti. Queste clausole, sostanzialmente, dicono che se si i rifiuti conferiti sono difformi da quelli identificati nelle schede descrittive e/o dalle analisi di classificazione, il gestore si riserva l'insindacabile facoltà di accettare il rifiuto, rivalendosi sul cliente per i maggiori oneri sostenuti per il diverso trattamento o per lo smaltimento in impianto adeguato.
Allora, se mi chiami e concordiamo che è meglio così (come fai tu nei tuoi impianti), mi va bene e magari mi fai anche un favore. Ma se decidi tu che fare di quel rifiuto in base alla classificazione che insindacabilmente decidi di attribuire, non mi va più bene. Se poi questa delega in bianco la devo anche firmare su un contratto, ancora meno. Io sul contratto ammetto che sia prevista la rivalsa degli oneri sostenuti (e magari documentati) dall'impianto a seguito di giustificato respingimento del rifiuto non conforme. E per i miei clienti (i miei clienti sono produttori, come tu sai), mi batto per questo.
Poi se con l'impianto troviamo una soluzione, nella legalità o ai margini di essa, che vada bene anche a me e che eviti di rispedirmi i rifiuti indietro, BINGO!
Altrimenti voglio i rifiuti indietro e ti pagherò quello che devo pagarti per le prestazioni che hai fatto.
Zesec, ma io son d'accordo.......l'impianto può decidere di non accettare il tuo rifiuto a suo insindacabile giudizio (anche banalmente perchè gli stai sull'anima), ma appunto di non accettarlo, ovvero respingerlo.........e quindi possono essere previsti anche contrattualmente rivalse economiche per gli oneri sostenuti e documentati per il respingimento.
Ricordiamo che un impianto privato che tratta speciali non ha alcun obbligo di ritirare i rifiuti.
Ma la sua insindacabilità non può spingersi fino al modificare il CER e ad applicare maggiorazioni solo a suo insindacabile giudizio. Questa previsione può anche essere inserita nei contratti, ma sempre sotto forma di possibilità lasciata al produttore ovvero di riprendersi indietro la robaccia o in alternativa di lasciarla là all'impianto e pagare di più lo smaltimento.
Diversamente, a mio parere, la clausola diverrebbe vessatoria, ma questo credo che attenga più alla contrattualistica che all'ambiente.

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Messaggio  CROCIDOLITE Mer Mar 07, 2012 6:39 pm

dato per assodato che condivido quanto detto dalla solita ottima Isa e da Homer, rimane il dubbio di come restituire i rifiuto al mittente e/o destinarlo a nuovo impianto:

esempio: nel caso citato nel suo esempio da Isa degli stracci grondati di tutto, se io li accetto all'impianto, siamo davanti ad un caso di cattiva gestione d'impianto, per non aver verificato il rifiuto all'arrivo, prima dell'accettazione.

Superato questo attimo di confusione, come lo rimando via con il cer d'arrivo (15 02 03 nel caso di Isa) o 15 20 02, cer fondamentalmente corretto ma inesistente all'arrivo ?

Se lo rimando al mittente, cosa scrivo nel formulario?

se invece, d'accordo con il produttore iniziale lo mando ad altro impianto idoneo, come giustifico la detenzione di quel rifiuto?

Qualunque condizione mi obbliga a comunicare l'accaduto all'ente di controllo, con tutte le conseguenze (per il produttore iniziale) del caso.
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Messaggio  isamonfroni Mer Mar 07, 2012 8:08 pm

CROCIDOLITE ha scritto:Se lo rimando al mittente, cosa scrivo nel formulario?

se invece, d'accordo con il produttore iniziale lo mando ad altro impianto idoneo, come giustifico la detenzione di quel rifiuto?

Qualunque condizione mi obbliga a comunicare l'accaduto all'ente di controllo, con tutte le conseguenze (per il produttore iniziale) del caso.

Beh sì, certo, anche se sei autorizzato per entrambi i CER e hai un prestoccaggio di quarantena con relativo registro, sei certamente tenuto a comunicare l'accaduto agli Enti di controllo, con le ovvie conseguenze per il produttore.

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Messaggio  marcosperandio Mer Mar 07, 2012 8:31 pm

Arrivo tardi ma voglio dare il mio contributo da impianto D8-D9.
Concordo con ISA praticamente su tutto.
Per quanto riguarda i liquidi mai capitato di riclassificare CER se non fosse altro che le analisi che facciamo noi sull'omologa (e qui veramente casi di acqua fresca che poi diventa una schifezza al primo carico) e sui carichi NON sono analisi di classificazione ma di monitoraggio parametri del nostro PDM AIA. In ogni caso cambiare il CER con eventuali cambi di formulari mi sembra assai rischioso.
I circa 10/15 respinti annui che facciamo sono sempre per impossibilità di trattare il rifiuto, scosamenti anche importanti qualitativi si tramutano in rincari concordati PRIMA dello scarico, se il cliente non lo accetta il carico viene respinto per non conformità con l'omologa con relative segnalazioni. C'è da dire che nella mia omologa ai parametri ritenuti critici sono dati dei limiti riportati sul contratto quindi la situazione è chiara.
Diverso il discorso sui CER un pò strampalati: ovviamente cerco sempre di agire in fase di omologa, qualche volta li convinci, molto spesso (soprattutto se c'è un intermediario) no ed allora?
Adesso per esempio è di moda il 161002 anche quando ci sarebbe un CER più appropriato io onestamento ci provo se il produttore si incaponisce onestamente (sempre a meno di casi proprio allucinanti) me ne lavo le mani.

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Messaggio  zesec Mer Mar 07, 2012 9:04 pm

Benissimo. Quindi mi confermate che nessuno di voi gestori (e che Gestori... caspita! Averne di così!) inserisce nei contratti quelle diciture che riportavo io. E che faccio bene a tutelare i miei poooooooveri produttori, altrimenti alla mercé di gestori cattivoni, da queste inique previsioni contrattuali.
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Messaggio  Admin Mer Mar 07, 2012 9:25 pm

Fai bene. Si tratta una clausola che attribuisce all'impianto una facoltà che il legislatore non ha previsto.
Il sistema di gestione dei rifiuti (al quale si conforma il modello uniforme di formulario) prevede, per il destinatario, tre possibilità:

1) Accettare
2) Accettare in parte
3) Respingere
Punto.
Il destinatario non può ri-classificare il rifiuto, responsabilità che è affidata al detentore. Se l'impianto ha incautamente accettato, allora diviene detentore del rifiuto e si regolerà come gli pare.
Se invece non lo ha accettato, il detentore resta il produttore iniziale ed è lui che risponderà della corretta gestione, peraltro in una situazione straordinaria e delicata.
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Messaggio  sugarmoon81 Ven Apr 06, 2012 11:59 pm

Isa, in riferimento alla presenza del pre-stoccaggio...mi hai aperto un mondo!
Sono ancora nuova del settore e mi sono sempre chiesta come caspita si usasse l' "accettato con riserva" che compare nel manuale sistri. Quindi si usa con il prestoccaggio?
Ma, scusa l'ignoranza, se ti arriva un rifiuto devi necessariamente verificarlo per poter scrivere sul FIR se è accettato o meno oppure puoi es. mettere sul FIR "accettato", lo pre-stocchi e se poi verifichi che non è conforme...
Scusa, dò per scontato che bisognerebbe verificare subito il rifiuto, ma dove lavoravo prima (come attività secondaria erano R5) arrivavano rifiuti solidi talvolta non ben ripuliti, ossia ci si potevano trovare in mezzo altri materiali (magari chi passava buttava qualcosa nel cassone...). Talvolta però queste cose erano nascoste nel rifiuto, che arrivava sfuso in un container, e magari lì per lì il rifiuto risultava conforme (quindi accettato), poi ci si accorgeva del contrario.
Volevo quindi capire: se es. accetto il rifiuto, il trasportatore se ne va, poi mi accorgo che il rifiuto non è conforme, se a quel punto volessi rimandare il rifiuto al produttore non si potrebbe fare, vero? O si potrebbe fare se avessi un pre-stoccaggio?
Spero di essere stata chiara, grazie Very Happy
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