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materiali esplosivi
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materiali esplosivi
Ma se l'art. 185 c. 1/e del TUA esclude i mat esplosivi in disuso dall'applicaz della parte IV checcavolo ci fanno i CER 1604.xx (esplosivi di scarto) nel catalogo ?


vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: materiali esplosivi
vaghestelledellorsa ha scritto:Ma se l'art. 185 c. 1/e del TUA esclude i mat esplosivi in disuso dall'applicaz della parte IV checcavolo ci fanno i CER 1604.xx (esplosivi di scarto) nel catalogo ?![]()
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La butto là:
trattasi di CER, Catalogo Europeo Rifiuti; magari in qualche altro stato dell'unione non ne sono esclusi...
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si deficit fenum accipe stramen

cirillo- Moderatore
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Età : 68
Località : veneto
Re: materiali esplosivi
perchè, nel TUA o nell'elenco CER c'è qualcosa di sensato??
a cominciare dalla definizione di rifiuto fino al regime sanzionatorio per chi sbaglia una virgola in un formulario; proseguendo con l'assenza di alcuni rifiuti nell'elenco cer, quali ad esempio quello degli scarti di vetro delle vetrerie artigiane prive di processi termici, o dei rifiuti ingombranti provenienti dalla vuotatura degli uffici di un'azienda, ...
a cominciare dalla definizione di rifiuto fino al regime sanzionatorio per chi sbaglia una virgola in un formulario; proseguendo con l'assenza di alcuni rifiuti nell'elenco cer, quali ad esempio quello degli scarti di vetro delle vetrerie artigiane prive di processi termici, o dei rifiuti ingombranti provenienti dalla vuotatura degli uffici di un'azienda, ...
CROCIDOLITE- Utente Attivo
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Località : IO/NOI/GAIA
Re: materiali esplosivi
temo nn sia così: l'art. 2 c. 1/e della dir. 98/2008 (la mamma del DLgs. 205 e di tutti i decreti di recepimento negli stati membri UE) esclude i mat esplosivi dalla sua applicazione :cyclops:cirillo ha scritto:vaghestelledellorsa ha scritto:Ma se l'art. 185 c. 1/e del TUA esclude i mat esplosivi in disuso dall'applicaz della parte IV checcavolo ci fanno i CER 1604.xx (esplosivi di scarto) nel catalogo ?![]()
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La butto là:
trattasi di CER, Catalogo Europeo Rifiuti; magari in qualche altro stato dell'unione non ne sono esclusi...
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
- Messaggi : 1183
Data d'iscrizione : 27.02.10
Re: materiali esplosivi
@vaghestelle:
Che domandone che fai!!
Scrivi alla Commissione europea e ti risponderanno puntualmente.
Potrei arguire che si tratta di esplosivi che non vengono usati come esplosivi (hai presente la sodio azide spesso utilizzata in laboratori chimico-biologici), comunque ben me ne guardo dal gestire tali materiali nell'ambito del 152/06. Poi c'è chi gestisce gli esplosivi -veri- e, per semplificare acchiappa anche nitrati, perclorati etc.
Che domandone che fai!!
Scrivi alla Commissione europea e ti risponderanno puntualmente.
Potrei arguire che si tratta di esplosivi che non vengono usati come esplosivi (hai presente la sodio azide spesso utilizzata in laboratori chimico-biologici), comunque ben me ne guardo dal gestire tali materiali nell'ambito del 152/06. Poi c'è chi gestisce gli esplosivi -veri- e, per semplificare acchiappa anche nitrati, perclorati etc.
homer- Utente Attivo
- Messaggi : 744
Data d'iscrizione : 24.07.10
"rifuti esplosivi"
Gli esplosivi, intesi come classe 1 ADR, cioè quei numeri UN che iniziano per "0" sono esclusi dal campo di competenza del D.Lgs. 152/06 in quanto sottoposti a norme speciale, nello specifico in Italia vige il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) ma, similare esiste in tutti i Stati europei.
Nei CER oltre ai 16.04.-- vi è anche il 16.01.10*, di cui rivendico la paternità per averlo fatto inserire dal Ministero dell'Ambiente in fase di revisione dei CER del 2002.
Questi codici si applicano solo ed esclusivamente a quei prodotti non sottoposti a norme speciale.
Faccio un esempio:
Cartuccia da caccia, è sottoposto al TULPS in tutte le sua fasi (produzione, trasporto, deposito, vendita ed uso) per acquistarli devo avere il porto d'armi, una volta sparato non è più sottoposto al TULPS, ha perso il suo pericolo pubblico, e resta soggetto al D.Lgs. 152/06 con relativo codice.
Quale codice attribuisco, ho visto su un altro post che si consigliava di dare un 15, non sono degli imballaggi, in gergo si chiamano "sistemi d'arma" e per questo motivo e per la possibilità che vi sia dell'incombusto il CER appropriato è il 16.04.03*.
Inoltre, gli attuali codici CER 2002 o 2015 avevano risentito dell'indirizzo di alcune direttive europee sulla commercializzazione degli esplosivi e di prodotti pirotecnici che alcuni anni fa (1990-2000) prevedevano dei declassificati, come nel caso degli air bag, che poi dal 2002 sono tornati tra gli esplosivi.
So che l'argomento è molto ingarbugliato ma lo è al primo imbatto.
Buon lavoro
Nei CER oltre ai 16.04.-- vi è anche il 16.01.10*, di cui rivendico la paternità per averlo fatto inserire dal Ministero dell'Ambiente in fase di revisione dei CER del 2002.
Questi codici si applicano solo ed esclusivamente a quei prodotti non sottoposti a norme speciale.
Faccio un esempio:
Cartuccia da caccia, è sottoposto al TULPS in tutte le sua fasi (produzione, trasporto, deposito, vendita ed uso) per acquistarli devo avere il porto d'armi, una volta sparato non è più sottoposto al TULPS, ha perso il suo pericolo pubblico, e resta soggetto al D.Lgs. 152/06 con relativo codice.
Quale codice attribuisco, ho visto su un altro post che si consigliava di dare un 15, non sono degli imballaggi, in gergo si chiamano "sistemi d'arma" e per questo motivo e per la possibilità che vi sia dell'incombusto il CER appropriato è il 16.04.03*.
Inoltre, gli attuali codici CER 2002 o 2015 avevano risentito dell'indirizzo di alcune direttive europee sulla commercializzazione degli esplosivi e di prodotti pirotecnici che alcuni anni fa (1990-2000) prevedevano dei declassificati, come nel caso degli air bag, che poi dal 2002 sono tornati tra gli esplosivi.
So che l'argomento è molto ingarbugliato ma lo è al primo imbatto.
Buon lavoro
Leo Cipressi- Nuovo Utente
- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 22.03.15
Località : Manoppello

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