SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.
Ultimi argomenti attivi
» Tubi fluorescenti ADR SI/NO
Da homer Lun Mar 25, 2024 7:14 pm

» grado riempimento cisterna... e dove cavolo trovo le densità
Da lotus1 Ven Mar 22, 2024 3:54 pm

» quiz esame ADR 2023
Da massimilianom Ven Mar 22, 2024 11:45 am

» MUD 2024 quando si farà?
Da fabiodafirenze Mer Mar 13, 2024 5:52 pm

» abbandono rifiuti all'interno di manufatti
Da marcos79 Dom Mar 10, 2024 3:51 pm

» Abbandono rifiuti su suolo pubblico
Da marcos79 Dom Mar 10, 2024 3:24 pm

» Relazione annuale consulente ADR
Da tfrab Lun Mar 04, 2024 3:10 pm

» Tassa di concessione governativa: va pagata per ciscuna categoria di iscrizione all'Albo
Da urgada Gio Feb 29, 2024 12:39 pm

» ADR - esenzione nomina consulente per sedi operative
Da tfrab Mer Feb 28, 2024 12:44 pm

» Dubbio Registro per Trasporto Organizzato da
Da GiulioHD650 Lun Feb 26, 2024 1:42 pm


Decreto semplificazioni

Andare in basso

030212

Messaggio 

Decreto semplificazioni Empty Decreto semplificazioni




Ecco il testo degli articoli sulla materia ambientale del decreto semplificazioni, approvato oggi dal governo:

Sezione IV
Semplificazioni in materia ambientale

Art. 23.
Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese)

1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI, anche sulla base dei risultati delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
a)
l’autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;
b)
l’autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente;
c)
il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

Art. 24.
(Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 6, comma 17, sesto periodo, dopo le parole: “titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data” sono inserite le seguenti: “, anche ai fini delle eventuali relative proroghe”;
b)
all’articolo 10, comma 1, secondo periodo, la parola “richiesta” è sostituita dalla seguente: “rilasciata”;
c)
all’articolo 29-decies, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli impianti localizzati in mare, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.”;
d)
all’articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole da: “è rilasciata” a: “smaltimento alternativo” sono sostituite dalle seguenti: “è rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali è rilasciata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,”;
2) al comma 3, dopo la parola “autorizzazione” è inserita la seguente “regionale”;
e)
all’articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al primo periodo, le autorità competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all’allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT.”;
f)
all’articolo 228, dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis . I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l’ammontare del rispettivo contributo necessario per l’adempimento, nell’anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l’ammontare del contributo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. E’ fatta salva la facoltà di procedere nell’anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l’anno solare in corso.”;
g)
all’articolo 268, comma 1, alla lettera o) le parole: “per le piattaforme off-shore, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;” sono soppresse, e alla lettera p) le parole da: “per le piattaforme” alle parole “gas naturale liquefatto off-shore;” sono soppresse;
h)
all’articolo 281, dopo il comma 5, è inserito il seguente: “5-bis Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell’aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”;
pastorenomade
pastorenomade
Utente Attivo

Messaggi : 751
Data d'iscrizione : 03.11.10
Età : 68
Località : Ameria-Umbria

Torna in alto Andare in basso

Condividi questo articolo su: reddit

Decreto semplificazioni :: Commenti

Admin

Messaggio Gio Mar 29, 2012 11:42 am  Admin

Appena approvata la legge di conversione con modificazioni.

Torna in alto Andare in basso

pastorenomade

Messaggio Gio Mar 29, 2012 11:48 am  pastorenomade

Admin ha scritto:Appena approvata la legge di conversione con modificazioni.

Che significa con modificazioni? Che hanno modificato il testo del governo, da te postato?

Torna in alto Andare in basso

Admin

Messaggio Gio Mar 29, 2012 12:11 pm  Admin

Modifiche rispetto al testo originario del decreto legge.
Puoi vederle qui: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Adesso il provvedimento torna alla Camera, ma, considerati i tempi, non dovrebbe subire ulteriori modifiche.

Torna in alto Andare in basso

Messaggio   Contenuto sponsorizzato

Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.