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Chiarimenti tenuta registro per cer 17 xx xx

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Messaggio  birelli Mar Dic 20, 2011 12:29 am

Buonasera,

in un post del sito di seguito riportato si parla si una esenzione della tenuta dei registri per produttori di rifiuti appartenenti alla 17 xx xx .Potreste spiegarmi meglio perchè questa esenzione????
https://www.sistriforum.com/t7204-impresa-demolizioni-e-conto-terzi?highlight=conto+proprio
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Messaggio  cirillo Mar Dic 20, 2011 10:39 am

Non è una questione legata al CER 17.XX.XX ( e semmai solo per i non pericolosi). La questione è legata all'attività di provenienza del rifiuto

D.Lgs 152/2006 e smi
art 184. Classificazione
1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
co 2. omissis...
co 3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.;
(lettera così modificata dall'articolo 11 del d.lgs. n. 205 del 2010)
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
(lettera così sostituita dall'articolo 11 del d.lgs. n. 205 del 2010)
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
(lettera così modificata dall'articolo 2, comma 21-bis, d.lgs. n. 4 del 2008)
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) omississ.......
g)
h)
i)
l)
m)
n)

Articolo 188-ter. Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)
(articolo introdotto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 205 del 2010)

1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a):

a) gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi - ivi compresi quelli di cui all’articolo 212, comma 8;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) con più di dieci dipendenti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti;

c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;

d) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;

e) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;

f) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l’armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall’armatore o noleggiatore medesimi;

g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.

2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), su base volontaria:

a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti;

b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8;

c) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;

d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g);

e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla regione Campania.

Non si fà alcun accenno alle imprese di cui all’articolo 184, comma 3, lettera b)
E in un'altro post ho esposto la mia teoria relativa a TUTTI i rifiuti NON PERICOLOSI prodotti nei cantieri edili che, indipendentemente dall'essere o meno 17.XX.XX (es. gli imballaggi 15.XX.XX) snon esclusi dalla tenuta del registro di c. e s. e dal MUD.
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Messaggio  birelli Mar Dic 20, 2011 11:03 am

cirillo ha scritto:Non è una questione legata al CER 17.XX.XX ( e semmai solo per i non pericolosi). La questione è legata all'attività di provenienza del rifiuto

D.Lgs 152/2006 e smi
art 184. Classificazione
1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
co 2. omissis...
co 3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.;
(lettera così modificata dall'articolo 11 del d.lgs. n. 205 del 2010)
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
(lettera così sostituita dall'articolo 11 del d.lgs. n. 205 del 2010)
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
(lettera così modificata dall'articolo 2, comma 21-bis, d.lgs. n. 4 del 2008)
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) omississ.......
g)
h)
i)
l)
m)
n)

Articolo 188-ter. Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)
(articolo introdotto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 205 del 2010)

1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a):

a) gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi - ivi compresi quelli di cui all’articolo 212, comma 8;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) con più di dieci dipendenti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti;

c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;

d) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;

e) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;

f) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l’armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall’armatore o noleggiatore medesimi;

g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.

2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), su base volontaria:

a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti;

b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8;

c) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;

d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g);

e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla regione Campania.

Non si fà alcun accenno alle imprese di cui all’articolo 184, comma 3, lettera b)
E in un'altro post ho esposto la mia teoria relativa a TUTTI i rifiuti NON PERICOLOSI prodotti nei cantieri edili che, indipendentemente dall'essere o meno 17.XX.XX (es. gli imballaggi 15.XX.XX) snon esclusi dalla tenuta del registro di c. e s. e dal MUD.
A ok per il riferimento ai non pericolosi ma siccome avevo letto che dato che appartenesse ai 17 fossse escluso a priori...dato che ci sono anche i pericolosi non capivo il nesso...
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