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Rifiuti da spazzamento delle strade ed art. 230 TUA
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Rifiuti da spazzamento delle strade ed art. 230 TUA
Chi se ne occupa, conoscerà bene le problematiche connesse alla gestione dei rifiuti da spazzamento meccanico delle strade, non da ultima l'impossibilità di stoccarli presso i centri di raccolta approvati ex DM 8 aprile 2008.
Apprendo, oggi, di un'interessante interpretazione, da parte di una Provincia, che ne consentirebbe il deposito temporaneo presso la sede del gestore pubblico, ai sensi dell'art. 230 TUA (che riporto in calce per comodità).
Qualcuno ha avuto esperienze in merito?
"art. 230 - Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture.
1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.
1 bis. I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.
2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività manutentiva, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.
4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti così come definito nel comma 1.
5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell’articolo dell’art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, prevista dall’articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti".
Apprendo, oggi, di un'interessante interpretazione, da parte di una Provincia, che ne consentirebbe il deposito temporaneo presso la sede del gestore pubblico, ai sensi dell'art. 230 TUA (che riporto in calce per comodità).
Qualcuno ha avuto esperienze in merito?
"art. 230 - Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture.
1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.
1 bis. I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.
2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività manutentiva, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.
4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti così come definito nel comma 1.
5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell’articolo dell’art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, prevista dall’articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti".
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Re: Rifiuti da spazzamento delle strade ed art. 230 TUA
art. 230 - Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture.
1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.
Personalmente mi scontro con frequenza con questa realtà, stò infatti predisponendo un quesito in materia che posterò a breve.
Ritengo che questa Provincia abbia dato un'interpretazione completamente errata per un paio di considerazioni:
si parla di rifiuti derivanti dallo spazzamento meccanico delle strade
mentre il 230 parla invece di "materiale tolto d'opera" derivante dall'attivita di manutenzione di infrastrutture a rete (acquedotti, fognature, gas, ecc. ecc..).
Il "materiale tolto d'opera" non è ancora rifiuto in quanto viene portato in un "luogo di concentramento" (non stoccaggio provvisorio) per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.
Ora, quella Provincia dovrebbe riuscire a:
1) equiparare una strada ad una infrastruttura a rete e ad un impianto per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico
2) equiparare i "rifiuti di spazzamento" al "materiale tolto d'opera",
3) dimostrare che quanto "spazzato dalle strade" può essere effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento
In questo caso, e solo in questo caso ritengo possa applicarsi l'art 230 altrimenti di rifiuti sin dall'origine si tratta (per me lo sono).
1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.
Personalmente mi scontro con frequenza con questa realtà, stò infatti predisponendo un quesito in materia che posterò a breve.
Ritengo che questa Provincia abbia dato un'interpretazione completamente errata per un paio di considerazioni:
si parla di rifiuti derivanti dallo spazzamento meccanico delle strade
mentre il 230 parla invece di "materiale tolto d'opera" derivante dall'attivita di manutenzione di infrastrutture a rete (acquedotti, fognature, gas, ecc. ecc..).
Il "materiale tolto d'opera" non è ancora rifiuto in quanto viene portato in un "luogo di concentramento" (non stoccaggio provvisorio) per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.
Ora, quella Provincia dovrebbe riuscire a:
1) equiparare una strada ad una infrastruttura a rete e ad un impianto per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico
2) equiparare i "rifiuti di spazzamento" al "materiale tolto d'opera",
3) dimostrare che quanto "spazzato dalle strade" può essere effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento
In questo caso, e solo in questo caso ritengo possa applicarsi l'art 230 altrimenti di rifiuti sin dall'origine si tratta (per me lo sono).
cirillo- Moderatore
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Re: Rifiuti da spazzamento delle strade ed art. 230 TUA
In effetti è una lettura che lascia perplessi: la norma parla di "manutenzione" e nell'unico punto in cui è citata la "pulizia" si fa riferimento alle "infrastrutture autostradali".
Admin- Amministratore
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Re: Rifiuti da spazzamento delle strade ed art. 230 TUA
Admin ha scritto:In effetti è una lettura che lascia perplessi: la norma parla di "manutenzione" e nell'unico punto in cui è citata la "pulizia" si fa riferimento alle "infrastrutture autostradali".
Certamente, ma non per essere destinati al riutilizzo. In effetti sono rifiuti fin dall'inizio e vanno consegnati ai gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.
p.s. Admin, per favore, leggi questo mio post, grazie
https://www.sistriforum.com/t6861-materiali-di-risulta-da-manutenzione-servizi-a-rete#61844
cirillo- Moderatore
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