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LE REGOLE DELLA UE PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO PER I ROTTAMI METALLICI

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200711

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LE REGOLE DELLA UE PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO PER I ROTTAMI METALLICI Empty LE REGOLE DELLA UE PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO PER I ROTTAMI METALLICI




A cura della Dott.ssa Valentina Vattani
Link da www.dirittoambiente.net

Il Regolamento UE n. 333/2011 stabilisce i criteri che determinano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti. Esso costituisce la prima attuazione della disciplina relativa al c.d. “end of waste - cessazione della qualifica di rifiuto - introdotta dall’art. 6 della Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98 e codificata nell’ordinamento nazionale dall’art. 184-ter D.Lgs. n. 152/2006, al fine di conseguire livelli più elevati di riciclaggio e limitare l’estrazione di risorse naturali.

Tale provvedimento non richiede alcun atto di recepimento formale, ma troverà piena applicazione nell’ambito degli Stati membri (quindi anche in Italia) a partire dal 9 ottobre 2011.

Gli artt. 3 e 4 del regolamento, dunque, prevedono quattro condizioni che debbono essere soddisfatte cumulativamente affinché cessi la qualifica di rifiuto – rispettivamente – per i rottami di ferro ed acciaio e per i rottami di alluminio.


Criteri per i rottami di ferro ed acciaio (art. 3) e per i rottami di alluminio (art. 4)

Prima condizione) i rifiuti
utilizzati come materiale dell’operazione di recupero debbono soddisfare i criteri di cui al punto 2 dell’allegato I (per i rottami di ferro ed acciaio) e dell’allegato II (per i rottami di alluminio) al regolamento.
La sezione 2 degli allegati I e II prevede che possono essere utilizzati come materiale dell’operazioni di recupero solo i rifiuti contenenti – rispettivamente – ferro o acciaio recuperabile e alluminio o leghe di alluminio recuperabili, mentre esclude da tale tipo di operazione:
a) limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose;
b) fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici.
Parimenti non possono essere utilizzati in questo tipo di operazione i rifiuti pericolosi, tranne quando si dimostra che, per eliminare tutte le caratteristiche di pericolo, sono stati applicati i processi e le tecniche di cui al punto 3 – rispettivamente - degli allegati I o II al regolamento.


Seconda condizione) i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 - rispettivamente - dell’allegato I e dell’allegato II al regolamento.
La sezione 3 degli allegati I e II è relativa al processo di recupero e reca i processi e le tecniche di trattamento a cui i rottami debbono essere sottoposti.
È previsto che i rottami siano separati alla fonte o durante la raccolta e siano tenuti divisi, oppure i rifiuti in entrata siano sottoposti a un trattamento per separare i rottami di ferro e acciaio dagli elementi non metallici e non ferrosi ed i rottami di alluminio dagli elementi non metallici e non di alluminio.
Debbono essere portati a termine tutti i trattamenti meccanici (quali taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione; selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) necessari per preparare i rottami metallici al loro utilizzo finale (per i rottami di ferro ed acciaio è specificato che l’utilizzo finale avvenga nelle acciaierie e nelle fonderie).

Ai rifiuti contenenti elementi pericolosi si applicano le seguenti prescrizioni specifiche:
a) il materiale in entrata proveniente da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o da veicoli fuori uso deve essere stato sottoposto a tutti i trattamenti prescritti dall’articolo 6 della direttiva 2002/96/CE (sui RAEE) e dall’articolo 6 della direttiva 2000/53/CE (sui veicoli fuori uso);
b) i clorofluorocarburi delle apparecchiature eliminate sono stati catturati mediante un processo approvato dalle autorità competenti;
c) i cavi sono stati strappati o trinciati. Se un cavo contiene rivestimenti organici (materie plastiche), questi sono stati tolti ricorrendo alle migliori tecniche disponibili;
d) i fusti e i contenitori sono stati svuotati e puliti;
e) le sostanze pericolose nei rifiuti non menzionati alla lettera a) sono state eliminate efficacemente mediante un processo approvato dall’autorità competente.

Terza condizione) i rottami di ferro e acciaio ed i rottami di alluminio ottenuti dall’operazione di recupero debbono soddisfare i criteri di cui al punto 1 - rispettivamente - degli allegati I e II al regolamento;
La sezione 1 degli allegati I e II è relativa all’esito del processo di recupero e fissa i criteri che debbono essere soddisfatti affinché il materiale ottenuto dall’operazione di recupero possa essere utilizzato direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici nelle acciaierie e nelle fonderie (per quanto riguarda i rottami di ferro e acciaio), e direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici mediante raffinazione o rifusione (per quanto riguarda i rottami di alluminio).
I rottami debbono essere suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma.
Personale qualificato deve classificare ogni partita, cioè ogni un lotto di rottami metallici destinato ad essere spedito da un produttore ad un altro detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio, contenitori.

Personale qualificato deve, altresì, eseguire un controllo visivo di ogni partita.
- Per quanto riguarda i rottami di ferro e acciaio: è ammessa una quantità totale di materiali estranei (sterili) che deve essere, però, minore od uguale al 2 % in peso. Sono considerati materiali estranei: 1) metalli non ferrosi (tranne gli elementi di lega presenti in qualsiasi substrato metallico ferroso) e materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro; 2) materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche; 3) elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) non conduttori di elettricità, quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo; 4) residui delle operazioni di fusione, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scriccatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio cui è sottoposto l’acciaio, quali scorie, scaglie di laminazione, polveri raccolte nei filtri dell’aria, polveri da molatura, fanghi.
I rottami non devono contenere ossido di ferro in eccesso, sotto alcuna forma, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio all’aperto, in condizioni atmosferiche normali, di rottami preparati.
Anche in questo caso personale qualificato deve eseguire un controllo visivo per rilevare la presenza di ossidi.

- Per quanto riguarda i rottami di alluminio: è ammessa una quantità totale di materiali estranei che deve essere, però, minore od uguale al 5 % in peso oppure la resa del metallo deve essere maggiore od uguale al 90 %. Sono considerati materiali estranei: 1) metalli diversi dall’alluminio e dalle leghe di alluminio; 2) materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro; 3) materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche; 4) elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) non conduttori di elettricità, quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo; oppure 5) residui delle operazioni di fusione dell’alluminio e leghe di alluminio, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scriccatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio, quali scorie, impurità, loppe, polveri raccolte nei filtri dell’aria, polveri da molatura, fanghi.
Il produttore dei rottami di alluminio deve verificare la conformità controllando la quantità di materiali estranei o determinando la resa del metallo.

In entrambi i casi i rottami non devono presentare, ad occhio nudo, oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non devono dar luogo a gocciolamento.

Personale qualificato deve effettuare il monitoraggio della radioattività di ogni partita. Ogni partita di rottami è corredata da un certificato stilato secondo le norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Il certificato può essere incluso in altri documenti che accompagnano la partita.

I rottami non devono presentare alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE (caratteristiche di pericolo per i rifiuti). I rottami devono rispettare i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE (istitutiva dell’elenco dei nuovi CER):
“Caratteristiche di pericolo con concentrazioni limite”
• punto di infiammabilità <55° C,
• una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale > 0,1%,
• una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale > 3%,
• una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > 25%,
• una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > 1%,
• una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > 5%,
• una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > 10%,
• una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale > 20%,
• una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione totale >0,1%,
• una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione totale > 0,1%,
• una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2 ) classificata
come R60 o R61 in concentrazione totale > 0,5%,
• una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria3) classificata come R62 o R63
in concentrazione totale >5%,
• una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 1 o 2) classificata come R46 in concentrazione totale >0,1%,
• una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 3) classificata come R68 in concentrazione totale > 1%.


Gli stessi rottami non devono superano i valori di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 (relativo agli inquinanti organici persistenti).
Tali prescrizioni non valgono per le caratteristiche dei singoli elementi presenti nelle leghe di ferro e acciaio.

I rottami non debbono contenere alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperto che possa causare un’esplosione in una fornace metallurgica.

Personale qualificato deve eseguire un controllo visivo di ogni partita. Se da un controllo visivo sorge il dubbio di un’eventuale presenza di caratteristiche di pericolo, si debbono adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi.
Il personale deve essere formato a individuare le eventuali caratteristiche di pericolo dei rottami di ferro e acciaio e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare le caratteristiche di pericolo. La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi deve essere documentata nell’ambito del sistema di gestione della qualità.


Quarta condizione) richiede che il produttore, ossia il detentore che cede ad un altro detentore rottami metallici o rottami di alluminio che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti, abbia rispettato le prescrizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento, e cioè:

- redazione di una dichiarazione di conformità, per ciascuna partita di rottami metallici, da parte del produttore o l’importatore, in base al modello di cui all’allegato III del regolamento.
La dichiarazione di conformità può essere stilata anche in formato elettronico e va trasmessa al detentore successivo della partita di rottami metallici. Il produttore o l’importatore deve conservare una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta;

- il produttore deve applicare un sistema di gestione della qualità atto a dimostrare la conformità ai criteri fissati dal regolamento UE n. 333/2011 per la cessazione della qualifica di rifiuti, rispettivamente, per i rottami di ferro ed acciaio ed i rottami di alluminio.
Tale sistema di gestione (oggetto di accertamento triennale da parte di organismo esterno accreditato) prevede: controllo preventivo dei rifiuti; monitoraggio del trattamento e della qualità dei rottami; revisione e miglioramento del sistema di qualità; formazione del personale addetto al trattamento; verifica dell'adozione di analogo sistema di gestione di qualità da parte dei propri fornitori di rottami.

Le condizioni sopra descritte debbono essere tutte osservate affinché un rottame metallico possa non essere più considerato rifiuto a norma del regolamento UE n. 333/2011 e possa essere impiegato direttamente - come materia - in un successivo impianto industriale. Pertanto, se anche uno solo dei criteri posti dalla norma regolamentare non dovesse venire osservato, non potrebbe avvenire la cessazione della qualifica di rifiuto.

Dalla lettura del regolamento si evince che i rottami – prima del loro impiego finale nelle acciaierie o fonderie (per quanto riguarda i rottami di ferro e acciaio) o negli impianti di raffinazione o rifusione (per quanto riguarda i rottami di alluminio), debbono essere sottoposti – in qualità di rifiuti – ad un’operazione di recupero che è necessaria per preparare i rottami metallici al loro utilizzo finale (in questa fase, dunque, ci troviamo ancora nell’ambito di una gestione di rifiuti). Pertanto il rifiuto che cessa di essere tale è sempre il risultato di un’operazione di recupero, effettuata da un’impresa autorizzata, che da rifiuto lo trasforma in un “non rifiuto”. Nel caso in esame, inoltre, l’operazione di recupero volta alla cessazione della qualifica di rifiuto del rottame deve avvenire da parte di un soggetto che operi avendo adottato un sistema di gestione della qualità.
Al termine di tale operazione di recupero, il rottame deve essere conforme ai requisiti richiesti dal punto 1 degli allegati I e II del regolamento.
Tra gli aspetti importati - per aversi la cessazione della qualifica di rifiuto - vi è la condizione che tale rottame abbia un destinatario certo e ben individuato al quale cedere il materiale (ed infatti tra gli obblighi minimi di monitoraggio interno posti al punto 1 degli allegati si sottolinea - ad esempio - quello relativo al personale qualificato che deve, da subito, classificare ogni partita, cioè ogni un lotto di rottami metallici destinato ad essere spedito). Qualora non vi sia, invece, certezza della destinazione ed il materiale venga tenuto in giacenza a tempo indeterminato, i rottami devono essere considerati un rifiuto e, dunque, trattati secondo le regole della gestione dei rifiuti.

Valentina Vattani
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