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Messaggio  luckyluke Lun Giu 13, 2011 3:55 pm

Promemoria primo messaggio :

sono mesi che vi seguo e ho cercato di partecipare attivamente a questo interessantissimo forum, e ora vi chiedo lumi su una situazione che mi sembra grottesca.
Premetto che lavoro come dipendente presso un impianto di destinazione che tratta rifiuti liquidi.
la settimana scorsa è arrivato un verbale di contestazione di un'infrazione riguardante un formulario di un carico giunto presso il ns. impianto lo scorso 03/03/2011.
L'infrazione riguarda, nello specifico, la violazione dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 "e succ. mod. ed int. ad eccezione di quelle apportate dal D.Lgs. 205/2010". Già questa dicitura mi ha fatto sgranare gli occhi.... Shocked ma come ad eccezione delle modifiche del 205??! Ci facciamo la legge che ci pare?
Ma andiamo avanti. Nello specifico viene contestato a me (identificato come trasgressore, in quanto io ho firmato il formulario nel campo del destinatario) ed alla ditta per cui lavoro (identificato come obbligata in solido) la "notevole discrepanza tra il peso presunto di rifiuti in partenza (kg. 30.000) e il peso di rifiuti a destinazione (kg. 33.300), omessa indicazione del peso lordo e della tara", sanzionata dal disposto di cui all'art. 258 c.4, che corrisponde al trasporto con formulario riportante dati inesatti o incompleti.
Shocked il formulario presentava un peso presunto di 30000 kg (in quanto il produttore non dispone di pesa), la spunta di "peso verificato a destino", ed il peso accertato di 33.300 kg, tramite scontrino di pesa, nel campo del destinatario. Ma cosa altro vogliono?
E poi che abbiamo a che fare noi come destinatari con il lordo e la tara?

Questa cosa mi ha lasciato di stucco, tanto più che il verbale è arrivato sia alla ditta in cui lavoro, che a casa mia... vi lascio immaginare come mi possa sentire a ricevere a casa un verbale di infrazione per 3.100,00 euro, riguardante una cosa che mi sembra follia pura!!
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Chiunque vorrà darmi un suo parere, è ben accetto e lo ringrazio fin d'ora.
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Messaggio  Enrico F. Gio Ago 25, 2011 9:39 am


• non vi sia la disponibilità di idoneo sistema di pesatura e quindi si potrebbe verificare una non precisa corrispondenza tra le quantità spedite e quelle arrivate. in questi frangenti occorrerà annotare il peso diverso, riscontrato a destinazione indicandolo nelle annotazioni del registro e del formulario ed informare immediatamente le autorità di controllo. Non volendo adottare questa linea l’azienda deve dotarsi obbligatoriamente di sistemi di pesatura idonei

Situazione in generale molto interessante, sia sul profilo "dottrinale" che su quello sanzionatorio.
Mi calo nei panni del verbalizzato (solidarietà massima): domani il nostro pesatore riceve una carico da una piattaforma ecologica, dove, notoriamente non vanno per il sottile su pesi e anzi ci giocano alla morra: 20000 kg.
La nostra pesa dice 10000 kg (è successo). Si presenta la forestale e..? Con una discrepanza di questo genere..altro che 3100 Euro. Prendono il pesatore e lo mettono dentro!! (si fa per dire..)
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Messaggio  giovannam Gio Ago 25, 2011 2:51 pm

Noi siamo un impianto di recupero, ci arrivato molti form. ogno giorno e la ns. provincia è molto fiscale sui dati relativi ai pesi, ci obbliga a compilare (al produttore) p. lordo, peso netto e tara oltre a barrare peso da veificarsi a destino. E un discrepanza oltre il 10% fra peso presunto e peso accertato potrebbe essere sanzionabile.
Buon lavoro a tutti! Shocked
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Messaggio  romontal Gio Ago 25, 2011 3:07 pm

splendorini ha scritto:Noi siamo un impianto di recupero, ci arrivato molti form. ogno giorno e la ns. provincia è molto fiscale sui dati relativi ai pesi, ci obbliga a compilare (al produttore) p. lordo, peso netto e tara oltre a barrare peso da veificarsi a destino. E un discrepanza oltre il 10% fra peso presunto e peso accertato potrebbe essere sanzionabile.
Buon lavoro a tutti! Shocked

infatti è così e inoltre il peso da verifcarsi a destino è applicabile solo per rifiuti soggetti a variazione di peso (es. rifiuti o fanghi igroscopici o comunque umidi)
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Messaggio  Paolo UD Gio Ago 25, 2011 3:16 pm

Onestamente mi fa sorridere (per non dire inc@.....) questa linea presa da alcuni enti di controllo e condivisa da qualcuno di voi. Faccio semplicemente notare che se i rifiuti durante il trasporto sono soggetti a variazioni di peso significa che non sono stati correttamente imballati e che quindi c'è stata una dispersione nell'ambiente di sostanze (il 10% di 28 tonnellate sono 280 kg, che non sono bagigi.) o non erano stati coperti ed hanno preso la pioggia.
Il vero problema è che non è facile stimare il quantitativo di rifiuti da parte del produttore, questo lo aveva capito il legislatore a suo tempo, non lo capisce chi sostiene oggi che il peso deve essere certo all'origine .
Vorrei mettere tutti questi soggetti dotati di occhio bionico con lettore del peso incorportato a tenere i registri dove vengono prodotti rifiuti disomogenei (ferro, legno, plastica ecc ecc) e vediamo se sono così precisini poi.... Rolling Eyes
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Messaggio  marcosperandio Gio Ago 25, 2011 3:27 pm

quotando al 100% Paolo aggiungo altre casistiche (spurghi, residui prodotti dal trattamento delle acque reflue) in cui è IMPOSSIBILE sapere il peso alla partenza a meno che non si obblighi (cosa che fino ad ora non è prevista) tutti i produttori ad avere una pesa (e gli spurghisti??)

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Messaggio  cirillo Gio Ago 25, 2011 3:55 pm

Per quanto "vecchia" questa fà ancora testo:
CIRCOLARE
MINISTERO DELL’AMBIENTE E MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO - CIRCOLARE 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98. Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148. (Pubblicata sulla G.U. n. 212 del 11 settembre 1998).
…. OMISSIS
L'art. 15 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche e integrazioni stabilisce, inoltre, che "durante il trasporto effettuato da enti o imprese i formulari dei rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione".
Il modello uniforme di formulario ed il modello uniforme di registro di carico e scarico sono stati, rispettivamente individuati dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145 e dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148.
In relazione alle numerose richieste di chiarimento pervenute a seguito dell'entrata in vigore dei predetti decreti si forniscono le seguenti precisazioni e chiarimenti operativi.
1) Modalità di tenuta e di compilazione del formulario
a) omissis
b) omissis
c) omissis
d) omissis
e) omissis
f) omissis
g) omissis
h) omissis
i) omissis
j) omissis
k) omissis
l) omissis
m) omissis
n) omissis
o) omissis
p) omissis
q) omissis
r) omissis
s) omissis
t) alla voce «quantità», casella 6, terza sezione, dell'allegato B, al decreto ministeriale n. 145/1998, deve sempre essere indicata la quantità di rifiuti trasportati.
Inoltre dovrà essere contrassegnata la casella «(.)» relativa alla voce «Peso da verificarsi a destino» nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura si possano, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione;

Questi sono i casi e se, io produttore, non dispongo di un sistema di pesatura e ho apposto la crocetta su "peso da verificare a destino" e ho indicato un peso stimato sul FIR (peso che deve però coincidere con i carichi indicati nel registro se ne sono soggetto) non posso essere sanzionato per differenze tra peso presunto e peso verificato.
Non c'è alcuna norma che cita il famoso/famigerato 10% di tolleranza.
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Messaggio  Enrico F. Gio Ago 25, 2011 3:56 pm

romontal ha scritto:
splendorini ha scritto:Noi siamo un impianto di recupero, ci arrivato molti form. ogno giorno e la ns. provincia è molto fiscale sui dati relativi ai pesi, ci obbliga a compilare (al produttore) p. lordo, peso netto e tara oltre a barrare peso da veificarsi a destino. E un discrepanza oltre il 10% fra peso presunto e peso accertato potrebbe essere sanzionabile.
Buon lavoro a tutti! Shocked

infatti è così e inoltre il peso da verifcarsi a destino è applicabile solo per rifiuti soggetti a variazione di peso (es. rifiuti o fanghi igroscopici o comunque umidi)

O per chi non dispone di pesa (vedi Circolare 4 agosto 1998).

Sulla sanzionabilità..mah, resto assai perplesso.
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Messaggio  romontal Gio Ago 25, 2011 6:18 pm

cirillo ha scritto:Per quanto "vecchia" questa fà ancora testo:
CIRCOLARE
MINISTERO DELL’AMBIENTE E MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO - CIRCOLARE 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98. Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148. (Pubblicata sulla G.U. n. 212 del 11 settembre 1998).
…. OMISSIS
L'art. 15 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche e integrazioni stabilisce, inoltre, che "durante il trasporto effettuato da enti o imprese i formulari dei rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione".
Il modello uniforme di formulario ed il modello uniforme di registro di carico e scarico sono stati, rispettivamente individuati dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145 e dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148.
In relazione alle numerose richieste di chiarimento pervenute a seguito dell'entrata in vigore dei predetti decreti si forniscono le seguenti precisazioni e chiarimenti operativi.
1) Modalità di tenuta e di compilazione del formulario
a) omissis
b) omissis
c) omissis
d) omissis
e) omissis
f) omissis
g) omissis
h) omissis
i) omissis
j) omissis
k) omissis
l) omissis
m) omissis
n) omissis
o) omissis
p) omissis
q) omissis
r) omissis
s) omissis
t) alla voce «quantità», casella 6, terza sezione, dell'allegato B, al decreto ministeriale n. 145/1998, deve sempre essere indicata la quantità di rifiuti trasportati.
Inoltre dovrà essere contrassegnata la casella «(.)» relativa alla voce «Peso da verificarsi a destino» nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura si possano, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione;

Questi sono i casi e se, io produttore, non dispongo di un sistema di pesatura e ho apposto la crocetta su "peso da verificare a destino" e ho indicato un peso stimato sul FIR (peso che deve però coincidere con i carichi indicati nel registro se ne sono soggetto) non posso essere sanzionato per differenze tra peso presunto e peso verificato.
Non c'è alcuna norma che cita il famoso/famigerato 10% di tolleranza.


Nessun formulario può viaggiare avendo contrassegnata la sola voce
“PESO DA VERIFICARSI A DESTINO”.
Deve necessariamente comparire il PESO INIZIALE PRESUNTOIn questo caso sul registro verrà annotato il peso rilevato (con nota
“ da verificarsi a destino” e se questo, al rientro del formulario, risulta
variato, il valore sul registro verrà corretto.
La tolleranza + 10% del peso a destino è pura invenzione. Ad esempio
nel caso di fanghi che subiscono evaporazione con perdita di peso
significativa occorrerà dotarsi di dati di letteratura tecnica che dimostrino
ciò per poter giustificare gli elevati cali di peso.
E' oramai noto che spesso è possibile anche in assenza di sistema di pesa, conoscere un dato presunto del rifiuto attraverso ad esempio il numero dei contenitori ed il loro volume o il volume dell'autospurgo o la portasta dello scaricoo, spesso dalle informazioni che il produttore ha sui rifiuti periodicamente prodotti dalla suia attività.
attenzione quindi ai controllori "ESPERTI".
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Messaggio  Gimi Gio Ago 25, 2011 6:48 pm

Mi inserisco solo per due brevi considerazioni:
1) Concordo sull'affermazione che "Nessun formulario può viaggiare avendo contrassegnata la sola voce “PESO DA VERIFICARSI A DESTINO”".

2) Non concordo sul fatto che "Deve necessariamente comparire il PESO INIZIALE PRESUNTO": il testo del DM 145/98 dice chiaramente che "alla casella (6) la quantità di rifiuti trasportati espressa in kg. o in litri (in partenza o da verificare a destino)"

Quando la circolare 04/08/98 dice che è sempre obbligatorio indicare la quantità del rifiuto trasportato, non dice di indicare esclusivamente il PESO (non poteva farlo essendo già chiaro il DM) e quindi può essere indicato anche il solo volume barrando necessariamente la casella "peso da verificare a destino" (da preferire in mancanza di pesa alla partenza).
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Messaggio  cirillo Gio Ago 25, 2011 6:57 pm

Per Remontal
non ho scritto che il formulario PUO' essere emesso apponendo la crocetta SOLO su peso da verificare a destino,
Se leggi bene ho concluso scrivendo questo:

Questi sono i casi e se, io produttore, non dispongo di un sistema di pesatura e ho apposto la crocetta su "peso da verificare a destino" e ho indicato un peso stimato sul FIR (peso che deve però coincidere con i carichi indicati nel registro se ne sono soggetto) non posso essere sanzionato per differenze tra peso presunto e peso verificato.
Non c'è alcuna norma che cita il famoso/famigerato 10% di tolleranza.
[b]
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Messaggio  romontal Gio Ago 25, 2011 8:18 pm

cirillo ha scritto:Per Remontal
non ho scritto che il formulario PUO' essere emesso apponendo la crocetta SOLO su peso da verificare a destino,
Se leggi bene ho concluso scrivendo questo:

Questi sono i casi e se, io produttore, non dispongo di un sistema di pesatura e ho apposto la crocetta su "peso da verificare a destino" e ho indicato un peso stimato sul FIR (peso che deve però coincidere con i carichi indicati nel registro se ne sono soggetto) non posso essere sanzionato per differenze tra peso presunto e peso verificato.
Non c'è alcuna norma che cita il famoso/famigerato 10% di tolleranza.
[b]

ed infatti ho scritto che la "tolleranza del 10% è pura invenzione
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Messaggio  Paolo UD Ven Ago 26, 2011 10:19 am

Evidenzio che il produttore ha e settimane per compilare il registro, quindi al momento della compialzione potrebbe essere già venuto a conoscenza del peso verificato e quindi non sarebbe così indispensabile che il peso presunto corrisponda con il peso riportato sui registri.

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Messaggio  cirillo Ven Ago 26, 2011 10:31 am

per favore.......
il produttore, al momento della compilazione del formulario conosce solo i dati relativi ai carichi che ha annotato nel registro fino a quel momento, e quelli deve usare.
In caso di "aggiustamenti" (es un carico fatto per far quadrare il peso verificato) vengono contestati come scritture fatte non nei tempi previsti (10 gg lavorativi) e, quindi, classificabili come scritture "false" (ARPA Veneto).
Quindi, se nel registro ho caricato kg 100, faccio il FIR indicando kg 100, faccio la scrittura di scarico indicando 100 e, quando arriva la quarta copia del FIR con il peso verificato a destino (che sia 90 kg o 120 kg non ha alcuna importanza) nella casella "annotazioni" della riga dove ho annotato lo scarico indico "PESO VERIFICATO A DESTINO Kg....".
E, in caso di MUD, quello verificato è il peso che devo dichiarare sia come prodotto che come smaltito.
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Messaggio  Paolo UD Ven Ago 26, 2011 10:51 am

questa è un'interpretazione, non capisco quel "..... per favore"
Se ho 10 giorni di tempo per riportare i dati sul registro non capisco quale sarebbe il falso.
Dov'è l'irregolarità se ho un registro aggiornato a 5 giorni fa e oggi mi portano via tutti i rifiuti, questa sera mi mandano il fax del peso verificato e io aggiorno il registro?
Se ci sono organi di controllo che si inventano le procedure e vanno contro la legge non so cosa dirti, ma fintanto che ho 10 giorni di tempo per riportare le scritture sul registro io sfrutto quei giorni e scrivo i dati corretti.
Ovviamente devono essere pluasibili, non posso aver prodotto 100 per 3 mesi e poi all'imporvviso in due giorni 20.000 per pareggiare il peso.

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Messaggio  cirillo Ven Ago 26, 2011 10:58 am

Paolo scusami per quel "per favore..." mi son lasciato prender la mano (ho scritto come avrei parlato).
Ma qui in Veneto funziona così.
Considerano che la 4^ copia può arrivare entro 90 gg (oltre quindi i 10 gg previsti per la scrittura) e ritengono non validi i dati comuninicati ad esempio telefonicamente o a mezzo copia del FIR inviata via fax.
Di dove sei? (UD stà per Udine o zone limitrofe?)
Magari, se ti và, mi rispondi con un mp.
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Messaggio  Paolo UD Ven Ago 26, 2011 11:14 am

UD sta proprio per Udine Wink
L'argomento credo possa servire a tutti, visto che le interpretazioni date dai vari controllori sono così diverse.
Lo so anch'io che tutto è interpretabile e che ci possono essere mille sfaccettature, dico solo che se ho una gestione coerente del mio registro con l'attività da me svolta "nessuno" può contestarmi (nessuno tra virgolette, perché di cose assurde in Italia ne vediamo tutti i giorni).
Per quanto riguarda il fax della 4^ copia, per esempio, possono dirmi che non è valido se sono trascorsi i 90 giorni dal conferimento e non ho l'originale, ma non possono contestarmi se lo utilizzo per riportare il peso verificato a destino. Tieni anche conto che non neccessariamente la 4^ copia rientra dopo 3 mesi Wink

ciao
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Messaggio  isamonfroni Ven Ago 26, 2011 2:57 pm

Ciao Paolo e Cirillo.
Leggendovi non posso fare a meno di domandarmi se dalle vostre parti gli Enti non abbiano proprio niente di meglio da fare che non stare a disquisire sulla validità o meno del fax con la quarta copia del FIR...........
e poi stiamo a parlare di ecomafie......

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Messaggio  CJM Ven Ago 26, 2011 3:03 pm

cirillo ha scritto:
il produttore, al momento della compilazione del formulario conosce solo i dati relativi ai carichi che ha annotato nel registro fino a quel momento, e quelli deve usare.
In caso di "aggiustamenti" (es un carico fatto per far quadrare il peso verificato) vengono contestati come scritture fatte non nei tempi previsti (10 gg lavorativi) e, quindi, classificabili come scritture "false" (ARPA Veneto).
Quindi, se nel registro ho caricato kg 100, faccio il FIR indicando kg 100, faccio la scrittura di scarico indicando 100 e, quando arriva la quarta copia del FIR con il peso verificato a destino (che sia 90 kg o 120 kg non ha alcuna importanza) nella casella "annotazioni" della riga dove ho annotato lo scarico indico "PESO VERIFICATO A DESTINO Kg....".
E, in caso di MUD, quello verificato è il peso che devo dichiarare sia come prodotto che come smaltito.

Considerano che la 4^ copia può arrivare entro 90 gg (oltre quindi i 10
gg previsti per la scrittura) e ritengono non validi i dati comuninicati
ad esempio telefonicamente o a mezzo copia del FIR inviata via fax.

confermo. veneta pure io
però il fax lo faccio mandare lo stesso altrimenti i produttori mi vanno in crisi isterica
.
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sanzione su un formulario del 03/03/2011 - Pagina 3 Empty Re: sanzione su un formulario del 03/03/2011

Messaggio  Paolo UD Ven Ago 26, 2011 3:05 pm

isamonfroni ha scritto:Ciao Paolo e Cirillo.
Leggendovi non posso fare a meno di domandarmi se dalle vostre parti gli Enti non abbiano proprio niente di meglio da fare che non stare a disquisire sulla validità o meno del fax con la quarta copia del FIR...........
e poi stiamo a parlare di ecomafie......
Ciao, pare che in Veneto stiano così le cose, da noi non mi risulta Wink
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Messaggio  cirillo Ven Ago 26, 2011 3:39 pm

isamonfroni ha scritto:Ciao Paolo e Cirillo.
Leggendovi non posso fare a meno di domandarmi se dalle vostre parti gli Enti non abbiano proprio niente di meglio da fare che non stare a disquisire sulla validità o meno del fax con la quarta copia del FIR...........
e poi stiamo a parlare di ecomafie......

eccheccevoifà Isa, qua stamo messi così!
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Messaggio  riger Ven Ago 26, 2011 4:02 pm

scusate, ho letto velocemente e magari qualcuno ha già posto la questione... ma mi sovviene un dubbio...
Se l'impianto di destinazione rileva che il rifiuto è 100.000 con pesata e il produttore aveva scritto 10 perché oggi gli girava così, la valutazione l'ha sbagliata il produttore... chi ha scritto sul FIR è il produttore... perché deve prendersi una sanzione il destinatario per aver corretto un errore del produttore?!? se le cose stanno così, da domani non peso più niente, confermo tutto al centesimo e fan censura la tracciabilità! o no?
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Messaggio  romontal Sab Ago 27, 2011 7:57 pm

riger ha scritto:scusate, ho letto velocemente e magari qualcuno ha già posto la questione... ma mi sovviene un dubbio...
Se l'impianto di destinazione rileva che il rifiuto è 100.000 con pesata e il produttore aveva scritto 10 perché oggi gli girava così, la valutazione l'ha sbagliata il produttore... chi ha scritto sul FIR è il produttore... perché deve prendersi una sanzione il destinatario per aver corretto un errore del produttore?!? se le cose stanno così, da domani non peso più niente, confermo tutto al centesimo e fan censura la tracciabilità! o no?

Anche se costituito da un semplice bollettario il FIR rappresenta il documento cardine della norma rifiuti finalizzato al controllo articolato ed incrociato delle varie fasi del trasporto, dal produttore/detentore fino alla destinazione finale (smaltimento/recupero).
E quindi NON può essere fotocopiato, corretto o modificato e nemmeno annullato anche laddove il carico sia già stato messo su strada: ciò anche perché è un documento vidimato.
In caso di necessità occorre pertanto riprenderlo in carico in impianto
Non può essere corretto neanche in presenza di errori (nasce per essere a prova di errore ed integra, con quanto indicatovi, gli estremi della norma nazionale)
Da ultimo, giova ricordare che il trasportatore NON può uscire dall’impianto di destinazione senza FIR anche qualora il destinatario lo trattenga per le analisi di controllo.

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Messaggio  riger Dom Ago 28, 2011 9:43 pm

Col termine 'correggere' non intendevi certo tirare una riga sul peso messo dal mittente... me ne guarderei bene dal fare una cosa del genere!
Leggi 'evidenziato negli appositi campi un peso allo scarico effettivo e reale diverso da quanto, in buona o mala fede non sta a me stabilirlo, dichiarato dal produttore'
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Messaggio  Paolo UD Lun Ago 29, 2011 11:15 am

romontal ha scritto:
E quindi NON può essere fotocopiato,
L'intermediario conserva fotocopia del FIR come documento ufficiale in quanto non esiste una copia per lui
corretto o modificato e nemmeno annullato
Se durante la compilazione del documento mi accorgo di aver commesso un errore lo correggo annotando che la correzione è stata effettuata prima della partenza. La stessa correzione deve consentire di leggere il dato errato e deve essere fatta sulla prima copia e a ricalco sulle restanti 3.
anche laddove il carico sia già stato messo su strada
se il viaggio è iniziato allora non posso più fare le correzioni in quanto la "partenza" è già avvenuta.
: ciò anche perché è un documento vidimato.
Ok, ma non è la sacra sindone che nessuno può toccare! Wink

In caso di necessità occorre pertanto riprenderlo in carico in impianto
cioè? cosa intendi dire?
Non può essere corretto neanche in presenza di errori (nasce per essere a prova di errore ed integra, con quanto indicatovi, gli estremi della norma nazionale)
cioè l'impiegata/o non può commettere un errore di scrittura altrimenti la crocifissiamo?

Da ultimo, giova ricordare che il trasportatore NON può uscire dall’impianto di destinazione senza FIR anche qualora il destinatario lo trattenga per le analisi di controllo.
Questo è interessante e condivisibile. Hai quanche documento a supporto, mi ternerebbe utile in alcuni contesti Wink

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Messaggio  luckyluke Ven Dic 09, 2011 12:47 pm

Nello spirito di condivisione che questo forum giustamente ha alla base, desidero aggiornare chi fosse interessato che a luglio scorso io e l'azienda per cui lavoro abbiamo inviato una memoria difensiva che riporto di seguito:



SCRITTI DIFENSIVI EX ART. 18 LEGGE 689/1981
Per la società xxxxx s.r.l., individuata quale obbligato in solido, con sede in xxxxxx (xxx), Via xxxxx n. 2, nella persona del legale rappresentante p.t., e per il sig. xxx xxxx, individuato quale trasgressore, nato a xx il xxxxx e residente in xxxxxx, in relazione al verbale n. xxxxx/2011 redatto il 13/05/2011 da personale del Comando Stazione di xxxxxx del Corpo Forestale dello Stato, notificato rispettivamente in data 11/06/2011 e in data 13/06/2011.
L’atto risulta infondato per i seguenti
MOTIVI
1) Legittimità del comportamento tenuto dalla xxxxx s.r.l., quale destinatario del rifiuto, nella compilazione del formulario - Il verbale per violazione dell’art. 193, comma secondo, D.Lgs. 152/2006 è stato redatto a carico di xxxx xxxx perché nella compilazione del f.i.r. RFW xxxxxxx/10, “come firmatario/conducente per conto della stessa [xxxxx s.r.l. – ndr] ha determinato le seguenti irregolarità: notevole discrepanza tra il peso presunto di rifiuti in partenza (Kg 30.000) e il peso di rifiuti a destinazione (Kg 33.300), omessa indicazione del peso lordo e della tara”. Da qui la sanzione di cui all’art. 258, comma 4, del detto decreto.
A parte la singolarità di aver individuato come trasgressore un soggetto che non risulta in alcun modo dal documento, è bene chiarire che nessuna contestazione può essere mossa né all’esecutore materiale né all’obbligato in solido per queste motivazioni. L’illecito amministrativo costituito dalla redazione di un formulario riportante dati inesatti o incompleti poggia infatti su presupposti soggettivi e oggettivi completamente diversi.
Per quanto riguarda la soggettività dell’infrazione, l’art. 193 T.U. ambientale, esclude chiaramente la responsabilità del soggetto destinatario del rifiuto in ipotesi di inesattezze o mancanze dei dati necessari quando precisa “…. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo da' atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti.
Un iter logico che deve iniziare e finire nella sfera giuridica del produttore del rifiuto perché è solo lui a conoscerne le caratteristiche ed è solo lui in grado di affidarlo a soggetti autorizzati per la destinazione finale
Per la configurabilità dell’illecito da un punto di vista oggettivo, invece, il D.M. n. 145 del 1 aprile 1998 con cui è stato approvato il “modello di formulario di identificazione dei rifiuti”, dopo aver ribadito all’art. 2 che “Il formulario di identificazione deve essere emesso …….. dal produttore, o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto……..”, ha previsto all’allegato B che “la quantità può essere espressa in Kg o litri, (P.Lordo: ..... Tara:, e Peso da verificarsi a destino…” ed ha specificato all’allegato 3 che i soggetti di cui sopra devono indicare “alla casella [6] la quantità di rifiuti trasportati espressa in kg. o in litri (in partenza o da verificare a destino)…..”. E la successiva circolare del 04 agosto 1998, sulle modalità di compilazione del formulario, ha tolto ogni dubbio sulla possibilità per il produttore/detentore (mai il destinatario) di indicare una quantità in partenza, prevedendo contemporaneamente la verifica a destinazione, quando ha disposto al punto T) che “alla voce quantità, casella 6, terza sezione dell’allegato B del decreto ministeriale 145/1998 deve sempre essere indicata la quantità di rifiuti trasportati. Inoltre dovrà essere contrassegnata la casella “(.)” relativa alla voce “Peso da verificarsi al destino” nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l’indisponibilità di un sistema di pesatura si possano rispettivamente verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione”.
La lettura di queste disposizioni permette quindi di affermare con certezza:
A) che il legislatore, per quanto riguarda l’incompletezza o l’inesattezza del formulario, non attribuisce alcuna responsabilità al destinatario del rifiuto riservando esplicitamente al solo produttore/detentore (o al soggetto che effettua il trasporto) l’onere di compilare correttamente il documento con l’inserimento degli elementi che obbligatoriamente devono essere indicati. E ciò è del tutto logico considerando che il destinatario non ha alcuna possibilità di interferire su tali elementi.
B) che nel nostro caso, la “notevole discrepanza” evidenziata nel verbale così come la “mancata indicazione della tara e del peso lordo” non sono comunque irregolarità sanzionabili perché la giurisprudenza ha già chiarito che “In materia di trasporto di rifiuti, la divergenza tra il peso indicato in partenza e quello riscontrato all'arrivo a destinazione non può essere inquadrata nella fattispecie criminosa di cui all'art. 258 comma 4 d.lg. n. 152 del 2006 (indicazione di dati incompleti o inesatti nel formulario), in quanto è il d.m. Ambiente n. 145 dell'1 aprile 1998, laddove al punto 6 del formulario di identificazione afferma che in esso va indicato il peso da verificarsi a destino, a prevedere che il peso indicato in partenza possa essere verificato al momento dell'arrivo a destinazione” [così da ultimo Tribunale Como del 22/05/2009 in Foro ambrosiano 2009, 2, 203]
2) Errata interpretazione e applicazione degli artt. 1 e 5 della legge 689/81 in relazione all’art. 193, comma 2 T.U, ambientale - Nel verbale si legge testualmente “sono corresponsabili della presente infrazione, ai sensi dell’art. 193 c.2 del D.Lgs 152/2006 e dell’art. 5 della legge 689/81 tutti i soggetti che hanno sottoscritto il formulario di identificazione trasporto rifiuti in argomento ..…
Questa affermazione, oltre a non essere in alcun modo motivata, è priva di fondamento giuridico perché in contrasto con il principio di legalità sancito dall’art. 1 Legge 689/1981 e con la regola che stabilisce il concorso nell’illecito amministrativo dettata dal successivo art. 5.
Esaustiva sul punto è una recentissima sentenza della corte di cassazione (Cassazione civile, sezione sesta, del 20/05/2011 n. 11160) che accogliendo il ricorso di una ditta destinataria del rifiuto, sanzionata per omessa compilazione del formulario da parte del trasportatore (allora art. 15 D.Lgs 22/1997 ora art. 193 T.U.), ha precisato “…pur ritenuto che, anche nel campo dell'illecito amministrativo, sia configurabile un apporto esterno alla consumazione, mediante il compimento di azioni o omissioni non riconducibili alla condotta tipica, delineata dalla fattispecie legale, occorre pur sempre che le stesse siano convergenti e tali da rendere possibile, o quantomeno agevolare, il compimento di quelle specifiche azioni o omissioni, integranti la condotta anzidetta, da parte dell'autore materiale della stessa. Tale convergenza non è configurabile allorquando l'operato del concorrente si realizzi a condotta tipica già consumata, come nel caso di specie in cui la spedizione ed il trasporto dei rifiuti non accompagnati dal formulario identificativo erano già avvenute e la ditta avrebbe dovuto controfirmare detto documento e ricevere i rifiuti stessi…. …..” .
Ciò evidenzia la legittimità del comportamento tenuto dal dipendente della xxxxx srl al momento dell’arrivo del rifiuto, con il formulario consegnato dal trasportatore xxx s.n.c e già compilato dal produttore xxxx srl, e l’assoluta illegittimità del verbale redatto dal Corpo Forestale dello Stato in data 13/05/2011.
Alla luce di quanto sopra, si
CHIEDE
l’annullamento del verbale n. xxxx/2011 redatto il 13/05/2011 da personale del Comando Stazione di xxxxx del Corpo Forestale dello Stato, con ogni conseguente statuizione e con richiesta di essere ascoltati personalmente.
[center]



Dopo l'invio di questa memoria difensiva (a luglio) al Settore Contenzioso della Provincia di riferimento, a settembre (due mesi dopo) abbiamo ricevuto per conoscenza una comunicazione in cui la provincia girava la nostra memoria al Comando del Corpo Forestale che aveva comminato la sanzione, al fine di "conoscere il parere di coloro che hanno accertato la violazione in merito a quanto affermato nel suddetto scritto difensivo".
Shocked Potranno mai rispondere che abbiamo ragione e che si sono sbagliati loro??
Comunque da allora (9 settembre 2011) non abbiamo ricevuto altro.

Colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente per i riferimenti giurisprudenziali forniti MAPI68, MARCOSPERANDIO e SUELI. cheers cheers cheers
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