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[TOP] Perizia dei mezzi di trasporto

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Messaggio  Admin Mar Giu 07, 2011 12:08 pm

La perizia giurata del mezzo di trasporto deve essere redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista o da un biologo iscritto all'ordine professionale.
La perizia non è dovuta per i veicoli classificati trattori stradali ai sensi del Codice della Strada.
Può essere redatta in un unico documento, purché vengano riportati, per ciascun veicolo, tutti gli elementi richiesti.

CONTENUTI DELLA PERIZIA

Nella perizia devono essere individuati e precisati i seguenti dati:

- dati riguardanti i veicoli: Fabbrica/tipo; numero di targa; numero di telaio; omologazione o approvazione; carrozzeria; attrezzature installate; dispositivi di sicurezza indipendenti da errore umano in relazione alle tipologie di rifiuti da trasportare (es.: veicoli in fase di lavoro = freni bloccati); revisione risultante dalla carta di circolazione; uso proprio o uso di terzi; eventuale licenza al trasporto di cose in conto proprio e relativi codici dell’attività economica, delle cose o classi di cose che possono essere trasportate; eventuale autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi o iscrizione all’Albo autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 1998, n.85.

- le tipologie di rifiuti per i quali il veicolo viene dichiarato idoneo, ed in particolare le singole tipologie di rifiuti con i relativi C.E.R.

- le modalità e le condizioni di effettuazione del trasporto in relazione alle diverse tipologie di rifiuti per i quali è richiesta l’iscrizione

Nel caso di carrozzerie stabilmente installate, devono risultare dalla perizia: il materiale e lo spessore delle pareti, l’altezza delle sponde, la copertura, il dispositivo di ribaltamento posteriore, la possibilità o meno di fenditure nelle giunzioni, la possibilità di bonifica, e ogni altro elemento ritenuto utile.

Nel caso di carrozzerie mobili l’accertamento del perito deve essere effettuato su almeno una delle carrozzerie della stessa tipologia proposte e la perizia deve indicare il tipo di carrozzeria utilizzabile, come risulta dalla carta di circolazione del veicolo, oltre ai seguenti elementi: il materiale e lo spessore delle pareti, l’altezza delle sponde, la copertura, il dispositivo di ribaltamento posteriore, la possibilità o meno di fenditure nelle giunzioni, la possibilità di bonifica, e ogni altro elemento ritenuto utile.

La perizia deve accertare il funzionamento delle eventuali attrezzature ausiliarie necessarie per il carico e lo scarico dei rifiuti ivi comprese le attrezzature di emergenza, l’etichettatura fissa con le indicazioni prescritte, i pannelli e i segnali previsti dal Codice della Strada.

DISPOSIZIONI SPECIALI

Qualora le tipologie di rifiuti da trasportare rientrino nel campo di applicazione della disciplina del trasporto delle merci pericolose, la perizia deve indicare, per ogni tipologia o gruppi di tipologie di rifiuti, le corrispondenti classi ADR ed il trasporto deve avvenire con le modalità di cui all’articolo 168 del Codice della Strada.

Qualora le tipologie di rifiuti da trasportare non rientrino nel campo di applicazione della disciplina del trasporto delle merci pericolose, le carrozzerie dei veicoli devono avere, in relazione allo stato fisico dei rifiuti, le seguenti caratteristiche:

- Per il trasporto in cisterna dei rifiuti allo stato liquido o fangoso possono essere utilizzate, compatibilmente con il tipo di rifiuto, cisterne per spurgo pozzi neri (se munite di idoneo titolo autorizzativo) ovvero cisterne attrezzate con idonee apparecchiature per il carico e lo scarico. Possono essere utilizzate, altresì, cisterne per il trasporto di merci pericolose alle condizioni indicate dal progettista e/o dal costruttore.

- I rifiuti solidi, granulari o pulvirulenti possono essere trasportati con carrozzerie aventi almeno le seguenti caratteristiche:

◦ non deteriorabili in relazione al tipo di trasporto da effettuare, alla durata e frequenza d’uso nei limiti della normale utilizzazione del veicolo;
◦ essere facilmente bonificabili (per es. mediante getti di acqua, vapore, ecc.);
◦ consentire facilmente il carico e lo scarico
◦ essere a tenuta, in relazione alle tipologie di rifiuti da trasportare, con possibilità di aperture che evitino il formarsi di sovrapressioni interne.

I mezzi destinati al trasporto dei rifiuti di origine animale non possono essere destinati al trasporto di altre tipologie di rifiuti

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[TOP] Perizia dei mezzi di trasporto Empty Re: [TOP] Perizia dei mezzi di trasporto

Messaggio  marcogio85 Gio Mar 31, 2016 8:27 pm

Ora con il dm 120 2014 l'idoneità tecnica dei mezzi è attesta dal responsabile tecnico della ditta...
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