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[TOP] Formulario di identificazione del rifiuto Empty [TOP] Formulario di identificazione del rifiuto

Messaggio  mapi68 Sab Mag 07, 2011 6:35 pm

L'obbligo di accompagnare i rifiuti con formulario di identificazione degli stessi sussiste in presenza delle seguenti condizioni:
- che l'esecutore del trasporto sia un ente o un'impresa;
- che non si tratti di rifiuti urbani trasportati dal gestore del servizio pubblico;
- che non si tratti di modeste quantità (30 kg o 30 l al giorno) eseguiti in modo saltuario ed occasionale ed in proprio dal produttore dei rifiuti non pericolosi.
Può essere sostituito dai documenti previsti dalla normativa comunitaria CE n.1013/2006 per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale; o da documento commerciale per il trasporto di sottoprodotti di origine animale in base ale regolamento CE n.1774/2002.

Non si applica l'obbligo di compilazione del formulario nelle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento di tali attività in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

Il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) deve contenere i seguenti dati:
- dati del detentore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto (peso stimato se da verificare a destino);
- impianto di destinazione e tipologia di recupero/smaltimento;
- dati del trasportatore e del conducente del mezzo e tipologia di trasporto (soggetto ad ADR su strada o RID su ferrovia);
- data e percorso dell'istradamento, se diverso dal più breve;
- dati del destinatario, in particolare l'autorizzazione o la comunicazione preventiva con iscrizione nel registro provinciale.

Deve essere firmato dal detentore e dal trasportatore (conducente) e redatto in 4 copie:
una copia rimane al detentore, le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario, una dal trasportatore, una dal detentore.
La responsabilità del detentore per il correeto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto la quarta copia del FIR controfirmata e datata dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti stessi al trasportatore, oppure alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia competente territorialmente della mancata ricezione. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione.
Le copie del formulario devono essere conservate per almeno 5 anni dalla data della loro emissione, e comunque per tutto il tempo per il quale è prescritta la conservazione dei registri che integrano.

I FIR devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate o dalle CCIAA o dagli uffici provinciali e regionali competenti in materia di rifiuti; e devono essere annotati sul registro iva-acquisti.
La vidimazione dei FIR è gratuita e non soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
Il formulario può essere emesso dal produttore o detentore del rifiuto o dal trasportatore, ma deve essere redatto dal detentore del rifiuto. Ciò non significa scriverlo materialmente ma implica l'assunzione di responsabilità da parte del detentore del rifiuto per i dati inseriti nello stesso formulario.
L'art.4, comma1, del D.M. n.145/1998 prevede che:
- i formulari debbano essere numerati progressivamente, anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie;
- i formulari debbano essere predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministro delle finanze (ai sensi dell'art.11 del D.M. 29/11/1978);
- gli estremi autorizzativi della tipografia debbano essere riportati su ciascun modulo;
- sulla fattura di acquisto del formulario deve essere riportato il numero di serie della prima e dell'ultima pagina.

I FIR costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti e gestiti e, a tal fine, dovranno essere riportati gli estremi identificativi dei FIR sul registro di carico e scarico, in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto (sia nell'operazione di scarico registrata dal detentore, che nell'operazione di carico effettuata dal destinatario sul proprio registro, nonchè in quella effettuata dall'eventuale trasportatore terzo; il commerciante o l'intermediario devono riportare solo il numero del FIR, non dovendo entrare in possesso di una copia). Si dovrà anche riportare sulla propria copia del FIR il numero progressivo della registrazione (di scarico per il detentore, di carico per il destinatario, di trasporto per il trasportatore) eseguita sul registro di carico e scarico.

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[TOP] Formulario di identificazione del rifiuto Empty FIR - Approfondimenti

Messaggio  robbonet Dom Mar 25, 2012 6:29 pm

Sottoscrivo quanto detto da mapi68. Tuttavia, vorrei provare a fare alcuni approfondimenti. Soprattutto alla luce della CIRCOLARE 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, che, probabilmente, ha generato confusione, per certi aspetti, invece di chiarirli.
mapi68, riportando la norma, dice che i rifiuti urbani trasportati dal Gestore del Servizio Pubblico non necessitano della compilazione del FIR, ma la circolare non è così netta, anzi ...

n) in via di principio il trasporto di rifiuti urbani che non deve essere accompagnato dal formulario di identificazione al sensi dell'art. 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997, è quello effettuato dal gestore del servizio pubblico nel territorio del comune o dei comuni per i quali il servizio medesimo è gestito. L'esonero dall'obbligo del formulario di identificazione si ritiene, tuttavia, applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani venga effettuato al di fuori del territorio del comune o dei comuni per i quali è effettuato il predetto servizio qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni: 1) i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell'atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (ed a tal fine si ritiene che il concessionario del servizio di raccolta di rifiuti urbani e/o di frazioni differenziate di rifiuti urbani debba dotare ogni veicolo adibito al trasporto di una copia dell'atto di affidamento della gestione dal quale risulti. appunto, l'impianto cui sono destinati i rifiuti); 2) il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta. Resta fermo che il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un centro di stoccaggio a un centro di smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato dal formulario di identificazione;

La circolare, dunque, mi sembra che escluda la possibilità di viaggiare senza formulario, anche se trattasi di rifiuti urbani e anche se gli stessi siano trasportati dal gestore del servizio, nel caso in cui si assistesse ad operazioni di trasbordo degli stessi, al fine di ottimizzare le attività di trasporto.
Ciò vorrebbe dire che in una città come Roma, dove sarebbe impensabile che il mezzo di raccolta di rifiuti, ad esempio nel centro storico, si avvii direttamente all'impianto di smaltimento senza una intermedia operazione di trasbordo, bisognerebbe accompagnare i rifiuti con il FIR.
Eppure questa pazzia non è contemplata dalla norma! E quindi??
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[TOP] Formulario di identificazione del rifiuto Empty domanda per formulario!!

Messaggio  trasportatore1 Lun Lug 23, 2012 5:45 pm

scusate, è la prima volta che scrivo in questo forum che trovo molto interessante, e volevo fare alcune domande:
la prima parte del formulario dedicata al produttore del rifiuto c'è scritto n/aut. albo, se il produttore non è iscritto all'albo non si scrive nulla?
poi, se si deve annullare completamente un formulario, come bisogna fare?
il mud chi deve farlo? il trasporatore o il produttore inziale dei rifiuti? grazie..
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[TOP] Formulario di identificazione del rifiuto Empty Re: [TOP] Formulario di identificazione del rifiuto

Messaggio  isamonfroni Lun Lug 23, 2012 6:33 pm

trasportatore1 ha scritto:scusate, è la prima volta che scrivo in questo forum che trovo molto interessante, e volevo fare alcune domande:
la prima parte del formulario dedicata al produttore del rifiuto c'è scritto n/aut. albo, se il produttore non è iscritto all'albo non si scrive nulla?
poi, se si deve annullare completamente un formulario, come bisogna fare?
il mud chi deve farlo? il trasporatore o il produttore inziale dei rifiuti? grazie..

Ciao, benvenuto sul forum.
1) il produttore normalmente NON deve scrivere nulla alla casella n/aut. albo. I casi in cui va scritto qualcosa sono:
a) rifiuti di amianto = il produttore deve essere iscritto all'albo nella cat 10
b) rifiuti da intervento di bonifica ambientale = il produttore è una ditta iscritta all'albo nella cat. 9
c) rifiuti prodotti da impianto di trattamento rifiuti = ci si scrive l'autorizzazione dell'impianto

2) per annullare completamente un formulario bisogna avere tutte e 4 le copie, ci si tira sopra una riga e si scrive nelle annotazioni "FORMULARIO ANNULLATO PER ERRATA COMPILAZIONE", ovviamente il FIR annullato va conservato per 5 anni insieme con tutti gli altri

3) il MUD è compilato dai produttori di rifiuti e dagli impianti di recupero/smaltimento, i trasportatori non devono più farlo dal 2011.

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[TOP] Formulario di identificazione del rifiuto Empty Re: [TOP] Formulario di identificazione del rifiuto

Messaggio  Giosistri Ven Ott 12, 2012 6:12 pm

Salve a tutti, è possibile indicare sul formulario i dati identificativi dei prodotti smaltiti?
Lo scopo sarebbe quello di dimostrare ad un cliente che un'apparecchiatura affidata in assistenza è stata smaltita/recuperata in maniera conforme e non abbandonata in un fosso Very Happy .
Quale potrebbe essere una soluzione alternativa?

Grazie
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Messaggio  riger Ven Ott 12, 2012 6:23 pm

Descrizione del rifiuto? Tipo 'fotocopiatrice mod. xxxxx matricola yyyyy' nessuno potrà mai dirti non essere una descrizione accurata...
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[TOP] Formulario di identificazione del rifiuto Empty Re: [TOP] Formulario di identificazione del rifiuto

Messaggio  magonero Ven Ott 12, 2012 7:54 pm

lettera o) della circolare esposta da Robbonet:

o) deve essere emesso un formulario per ciascun rifiuto quale risulta individuato dal codice (CER) e dalla
descrizione. A tale ultimo fine, al punto 4 del formulario, voce "Descrizione" dovra' riportarsi l'aspetto esteriore dei
rifiuti che consente di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza, tenuto conto che la descrizione del
CER non e' sempre esaustiva, soprattutto in riferimento ai codici che recano negli ultimi due campi numerici le cifre
"99";
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[TOP] Formulario di identificazione del rifiuto Empty Re: [TOP] Formulario di identificazione del rifiuto

Messaggio  Giosistri Lun Ott 15, 2012 8:53 am

Buongiorno e grazie per le indicazioni.
Una precisazione: nel caso che la singola apparecchiatura venga raccolta dal trasportatore insieme ad altri rifiuti con lo stesso CER (non essendo conveniente fare un trasporto ed un formulario per 1 sola apparecchiatura), è corretto aggiungere sul formulario una nota del tipo "I rifiuti a cui fa riferimento il presente formulario comprendono la fotocopiatrice mod. xxxxx matricola yyyyy" ?

Grazie ancora e buona giornata!
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[TOP] Formulario di identificazione del rifiuto Empty Re: [TOP] Formulario di identificazione del rifiuto

Messaggio  romontal Sab Ott 27, 2012 12:47 pm


mapi68 ha scritto:
L'obbligo di accompagnare i rifiuti con formulario di identificazione degli stessi sussiste in presenza delle seguenti condizioni:
- che l'esecutore del trasporto sia un ente o un'impresa;
- che non si tratti di rifiuti urbani trasportati dal gestore del servizio pubblico;
- che non si tratti di modeste quantità (30 kg o 30 l al giorno) eseguiti in modo saltuario ed occasionale ed in proprio dal produttore dei rifiuti non pericolosi.
Può essere sostituito dai documenti previsti dalla normativa comunitaria CE n.1013/2006 per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale; o da documento commerciale per il trasporto di sottoprodotti di origine animale in base ale regolamento CE n.1774/2002.

Non si applica l'obbligo di compilazione del formulario nelle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento di tali attività in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

Il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) deve contenere i seguenti dati:
- dati del detentore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto (peso stimato se da verificare a destino);
- impianto di destinazione e tipologia di recupero/smaltimento;
- dati del trasportatore e del conducente del mezzo e tipologia di trasporto (soggetto ad ADR su strada o RID su ferrovia);
- data e percorso dell'istradamento, se diverso dal più breve;
- dati del destinatario, in particolare l'autorizzazione o la comunicazione preventiva con iscrizione nel registro provinciale.

Deve essere firmato dal detentore e dal trasportatore (conducente) e redatto in 4 copie:
una copia rimane al detentore, le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario, una dal trasportatore, una dal detentore.
La responsabilità del detentore per il correeto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto la quarta copia del FIR controfirmata e datata dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti stessi al trasportatore, oppure alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia competente territorialmente della mancata ricezione. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione.
Le copie del formulario devono essere conservate per almeno 5 anni dalla data della loro emissione, e comunque per tutto il tempo per il quale è prescritta la conservazione dei registri che integrano.

I FIR devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate o dalle CCIAA o dagli uffici provinciali e regionali competenti in materia di rifiuti; e devono essere annotati sul registro iva-acquisti.
La vidimazione dei FIR è gratuita e non soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
Il formulario può essere emesso dal produttore o detentore del rifiuto o dal trasportatore, ma deve essere redatto dal detentore del rifiuto. Ciò non significa scriverlo materialmente ma implica l'assunzione di responsabilità da parte del detentore del rifiuto per i dati inseriti nello stesso formulario.
L'art.4, comma1, del D.M. n.145/1998 prevede che:
- i formulari debbano essere numerati progressivamente, anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie;
- i formulari debbano essere predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministro delle finanze (ai sensi dell'art.11 del D.M. 29/11/1978);
- gli estremi autorizzativi della tipografia debbano essere riportati su ciascun modulo;
- sulla fattura di acquisto del formulario deve essere riportato il numero di serie della prima e dell'ultima pagina.

I FIR costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti e gestiti e, a tal fine, dovranno essere riportati gli estremi identificativi dei FIR sul registro di carico e scarico, in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto (sia nell'operazione di scarico registrata dal detentore, che nell'operazione di carico effettuata dal destinatario sul proprio registro, nonchè in quella effettuata dall'eventuale trasportatore terzo; il commerciante o l'intermediario devono riportare solo il numero del FIR, non dovendo entrare in possesso di una copia). Si dovrà anche riportare sulla propria copia del FIR il numero progressivo della registrazione (di scarico per il detentore, di carico per il destinatario, di trasporto per il trasportatore) eseguita sul registro di carico e scarico.
Al termine del ciclo di smaltimento la IV copia del formulario deve essere inviata, opportunamente timbrata e firmata dalla doiscarica o dell'impianto di recupero.
in caso di mancata ricezione il fatto và comunicato alla provincia e pur non esistendo alcun obbligo formale sulle modalità di comunicazione, trattandosi di prova dell'avvenuto smaltiment,o sarebbe opportuna una raccomandata con ricevuta di ritorno.
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[TOP] Formulario di identificazione del rifiuto Empty Re: [TOP] Formulario di identificazione del rifiuto

Messaggio  romontal Sab Ott 27, 2012 4:27 pm

[quote="mapi68"][table style="border: 1px solid;" bgcolor="#ffffff" bordercolor="#ff6600" width="95%"][tr][td][color=black]L'obbligo di accompagnare i rifiuti con formulario di identificazione degli stessi sussiste in presenza delle seguenti condizioni:
- che l'esecutore del trasporto sia un ente o un'impresa;
- che non si tratti di rifiuti urbani trasportati dal gestore del servizio pubblico;
- che non si tratti di modeste quantità (30 kg o 30 l al giorno) eseguiti in modo saltuario ed occasionale ed in proprio dal produttore dei rifiuti non pericolosi.
Può essere sostituito dai documenti previsti dalla normativa comunitaria CE n.1013/2006 per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale; o da documento commerciale per il trasporto di sottoprodotti di origine animale in base ale regolamento CE n.1774/2002.

Non si applica l'obbligo di compilazione del formulario nelle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento di tali attività in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

Il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) deve contenere i seguenti dati:
- dati del detentore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto (peso stimato se da verificare a destino);
- impianto di destinazione e tipologia di recupero/smaltimento;
- dati del trasportatore e del conducente del mezzo e tipologia di trasporto (soggetto ad ADR su strada o RID su ferrovia);
- data e percorso dell'istradamento, se diverso dal più breve;
- dati del destinatario, in particolare l'autorizzazione o la comunicazione preventiva con iscrizione nel registro provinciale.

Deve essere firmato dal detentore e dal trasportatore (conducente) e redatto in 4 copie:
una copia rimane al detentore, le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario, una dal trasportatore, una dal detentore.
La responsabilità del detentore per il correeto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto la quarta copia del FIR controfirmata e datata dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti stessi al trasportatore, oppure alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia competente territorialmente della mancata ricezione. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione.
Le copie del formulario devono essere conservate per almeno 5 anni dalla data della loro emissione, e comunque per tutto il tempo per il quale è prescritta la conservazione dei registri che integrano.

I FIR devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate o dalle CCIAA o dagli uffici provinciali e regionali competenti in materia di rifiuti; e devono essere annotati sul registro iva-acquisti.
La vidimazione dei FIR è gratuita e non soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
Il formulario può essere emesso dal produttore o detentore del rifiuto o dal trasportatore, ma deve essere redatto dal detentore del rifiuto. Ciò non significa scriverlo materialmente ma implica l'assunzione di responsabilità da parte del detentore del rifiuto per i dati inseriti nello stesso formulario.
L'art.4, comma1, del D.M. n.145/1998 prevede che:
- i formulari debbano essere numerati progressivamente, anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie;
- i formulari debbano essere predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministro delle finanze (ai sensi dell'art.11 del D.M. 29/11/1978);
- gli estremi autorizzativi della tipografia debbano essere riportati su ciascun modulo;
- sulla fattura di acquisto del formulario deve essere riportato il numero di serie della prima e dell'ultima pagina.

I FIR costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti e gestiti e, a tal fine, dovranno essere riportati gli estremi identificativi dei FIR sul registro di carico e scarico, in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto (sia nell'operazione di scarico registrata dal detentore, che nell'operazione di carico effettuata dal destinatario sul proprio registro, nonchè in quella effettuata dall'eventuale trasportatore terzo; il commerciante o l'intermediario devono riportare solo il numero del FIR, non dovendo entrare in possesso di una copia). Si dovrà anche riportare sulla propria copia del FIR il numero progressivo della registrazione (di scarico per il detentore, di carico per il destinatario, di trasporto per il trasportatore) eseguita sul registro di carico e scarico.
INFORMAZIONI nel FIRtramite timbro
Ove le informazioni richieste vengano riportate tramite timbratura, il timbro deve essere presente su tutte le copie del formulario (a ricalco o direttamente) nessuna norma vieta infatti di usare il timbro, ma a condizione che esso rechi tutti gli estremi voluti dal DM 145/1998 e che, sia riportato su tutte e quattro le copie del formulario. Poiché un timbro non soddisfa il requisito del ricalco, se lo si vuole utilizzare è necessario apporlo su tutte e quattro le copie del formulario, proprio al fine di evitare problemi. Se infatti la modalità “a ricalco” è stata prevista dalla norma per facilitare la compilazione (scrivendo una volta, si scrive per quattro), ciò non significa che questa abbia imposto di scrivere (o timbrare) una volta sola, senza aver lo scrupolo di verificare che quanto apposto sia presente su tutte e quattro le copie del documento. È interesse primario della norma quello di avere una tracciabilità completa, e in ogni momento, dei rifiuti onde garantire controlli efficaci di tutela. La compilazione del FIR pertanto è sicuramente corretta solo se il timbro è apposto oppure riesce a riprodursi in maniera chiara e ben distinguibile su tutte le quattro copie di cui tre copie a ricalco .

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Messaggio  riger Sab Nov 24, 2012 11:22 am

Una domanda che forse è stupida e penso di essermi già dato una mezza risposta, ma cerco conferme/smentite:
Esiste qualche obbligo sulla sequenzialità di emissione dei formulari?
Ovvero, posso avere ad esempio un blocchetto in sede per i rifiuti che spedisco, più un blocchetto per ogni camion in modo da poterli emettere, al bisogno, in qualità di trasportatore per conto del produttore? oppure è necessario che vengano emessi tutti in fila, compresi quelli della "seconda specie" che pertanto dovranno essere staccati al momento della partenza del mezzo dal blocchetto già aperto in sede?
Posto che la seconda ipotesi mi pare inutilmente laboriosa, benché sia la procedura che adotto adesso per evitare orrori di compilazione, la prima sarebbe comunque corretta?
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Messaggio  isamonfroni Sab Nov 24, 2012 12:21 pm

riger ha scritto:Una domanda che forse è stupida e penso di essermi già dato una mezza risposta, ma cerco conferme/smentite:
Esiste qualche obbligo sulla sequenzialità di emissione dei formulari?
Ovvero, posso avere ad esempio un blocchetto in sede per i rifiuti che spedisco, più un blocchetto per ogni camion in modo da poterli emettere, al bisogno, in qualità di trasportatore per conto del produttore? oppure è necessario che vengano emessi tutti in fila, compresi quelli della "seconda specie" che pertanto dovranno essere staccati al momento della partenza del mezzo dal blocchetto già aperto in sede?
Posto che la seconda ipotesi mi pare inutilmente laboriosa, benché sia la procedura che adotto adesso per evitare orrori di compilazione, la prima sarebbe comunque corretta?
No Riger, puoi avere tutti i blocchetti che vuoi e compilare i formulari quando servono.

L'ordine e la cronologia dei movimenti deve risultare dal registro (nei casi in cui serve) e dalla consequenzialità delle date dei movimenti

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Messaggio  PiazzaPulita Sab Nov 24, 2012 6:18 pm

riger ha scritto:Una domanda che forse è stupida e penso di essermi già dato una mezza risposta, ma cerco conferme/smentite:
Esiste qualche obbligo sulla sequenzialità di emissione dei formulari?
Ovvero, posso avere ad esempio un blocchetto in sede per i rifiuti che spedisco, più un blocchetto per ogni camion in modo da poterli emettere, al bisogno, in qualità di trasportatore per conto del produttore? oppure è necessario che vengano emessi tutti in fila, compresi quelli della "seconda specie" che pertanto dovranno essere staccati al momento della partenza del mezzo dal blocchetto già aperto in sede?
Posto che la seconda ipotesi mi pare inutilmente laboriosa, benché sia la procedura che adotto adesso per evitare orrori di compilazione, la prima sarebbe comunque corretta?
sempre dalla CIRCOLARE 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98:

1) Modalità di tenuta e di compilazione del formulario

b) la fattura di acquisto dei formulari, dalla quale devono risultare gli estremi identificativi della tipografia autorizzata e gli estremi seriali e numerici dei formulari stessi, deve essere annotata sul registro IVA acquisti prima dell'utilizzo dei formulari medesimi. I soggetti che per esigenze operative utilizzano contestualmente più bollettari dovranno prestare particolare attenzione al rispetto di tale disposizione, curando, inoltre, che la registrazione delle operazioni di trasporto sul registro di carico e scarico rispetti l'ordine cronologico di emissione dei formulari;

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Messaggio  AC Gio Dic 13, 2012 2:07 pm

Salve,
volevo chiedere se per un veicolo fuori uso, caricato su veicolo/camion per trasporto all'impianto di demolizione, va inserito il codice R4 (160104) ed i codici di pericolo "H" e non R13...sbaglio?
Grazie Grazie
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Messaggio  cirillo Gio Dic 13, 2012 2:54 pm

AC ha scritto:Salve,
volevo chiedere se per un veicolo fuori uso, caricato su veicolo/camion per trasporto all'impianto di demolizione, va inserito il codice R4 (160104) ed i codici di pericolo "H" e non R13...sbaglio?
Grazie Grazie

allora, se il veicolo fuori uso và conferito "integro" contenente tutte le sue compenenti pericolose (olii, filtri, batteria, liquidi di raffreddamento....) ok il CER 16.01.04* (pericoloso)
Essendo di un rifiuto pericoloso il CER attribuito, dovranno giustamente come dici essere indicate anche le relative classi di pericolosità (anche più d'una) con le "H..." individuate.
Per quanto concerne la "destinazione del rifiuto" è ovvio vada indicata una "R..." e considerando che il destinatario, probabilmente, avrà in autorizzazione almeno "R13" e "R4" ho sempre consigliato di indicare solo "R13" in quanto, per un seppur brevissimo periodo all'interno del centro, quella sarà l'effettiva "PRIMA" destinazione del nostro rifiuto.

p.s. @AC
è buona prassi, quando si posta per la prima volta in un forum, fare un minimo di presentazione: "salve, sono...., mi (pre)occupo di...., ecc....

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Messaggio  CROCIDOLITE Gio Dic 13, 2012 3:10 pm

cirillo ha scritto:
AC ha scritto:Salve,
volevo chiedere se per un veicolo fuori uso, caricato su veicolo/camion per trasporto all'impianto di demolizione, va inserito il codice R4 (160104) ed i codici di pericolo "H" e non R13...sbaglio?
Grazie Grazie

allora, se il veicolo fuori uso và conferito "integro" contenente tutte le sue compenenti pericolose (olii, filtri, batteria, liquidi di raffreddamento....) ok il CER 16.01.04* (pericoloso)
Essendo di un rifiuto pericoloso il CER attribuito, dovranno giustamente come dici essere indicate anche le relative classi di pericolosità (anche più d'una) con le "H..." individuate.
Per quanto concerne la "destinazione del rifiuto" è ovvio vada indicata una "R..." e considerando che il destinatario, probabilmente, avrà in autorizzazione almeno "R13" e "R4" ho sempre consigliato di indicare solo "R13" in quanto, per un seppur brevissimo periodo all'interno del centro, quella sarà l'effettiva "PRIMA" destinazione del nostro rifiuto.

p.s. @AC
è buona prassi, quando si posta per la prima volta in un forum, fare un minimo di presentazione: "salve, sono...., mi (pre)occupo di...., ecc....

quoto il buon Ciry e ricordo a @AC che, se è il trasportatore deve avere l'iscrizione all'Albo in cat. 5; se è il proprietario del mezzo da rottamare, di verificare che il suo rifiuto pericoloso venga affidato a trasportatore iscritto all'Albo Gestori Rifiuti ed inviato ad impianto autorizzato.
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Messaggio  AC Gio Dic 13, 2012 4:27 pm

... ops....
grazie...risposta esaurientissima,
grazie ancora
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[TOP] Formulario di identificazione del rifiuto Empty R4/R13 per i veicoli fuori uso

Messaggio  AC Gio Dic 13, 2012 7:21 pm

Salve, mi sto interessando per un impianto che fa sia ordinaria che semplificata sia R4 che R13 ad una osservazione mossa dalla provincia per cui i veicoli fuori uso in entrata dovrebbero essere catalogati con le sigla R4, premetto che non sono un esperto in materia ma anche io condividevo la tua osservazione di inserire l'R13... e rileggendo il tuo post pongo l'attenzione sul fatto che non è una regola bensì un consiglio... puoi gentilmente chierirmi perchè la provincia avrebbe chiesto l'R4 e che differenze emergono l'una o l'altra dicitura per i V.F.U.???
A presto

"allora, se il veicolo fuori uso và conferito "integro" contenente tutte le sue compenenti pericolose (olii, filtri, batteria, liquidi di raffreddamento....) ok il CER 16.01.04* (pericoloso)
Essendo di un rifiuto pericoloso il CER attribuito, dovranno giustamente come dici essere indicate anche le relative classi di pericolosità (anche più d'una) con le "H..." individuate.
Per quanto concerne la "destinazione del rifiuto" è ovvio vada indicata una "R..." e considerando che il destinatario, probabilmente, avrà in autorizzazione almeno "R13" e "R4" ho sempre consigliato di indicare solo "R13" in quanto, per un seppur brevissimo periodo all'interno del centro, quella sarà l'effettiva "PRIMA" destinazione del nostro rifiuto."
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Messaggio  cirillo Gio Dic 13, 2012 7:45 pm

AC ha scritto:Salve, mi sto interessando per un impianto che fa sia ordinaria che semplificata sia R4 che R13 ad una osservazione mossa dalla provincia per cui i veicoli fuori uso in entrata dovrebbero essere catalogati con le sigla R4, premetto che non sono un esperto in materia ma anche io condividevo la tua osservazione di inserire l'R13... e rileggendo il tuo post pongo l'attenzione sul fatto che non è una regola bensì un consiglio... puoi gentilmente chierirmi perchè la provincia avrebbe chiesto l'R4 e che differenze emergono l'una o l'altra dicitura per i V.F.U.???
A presto
Attenzione:
la mia osservazione riferita all'uso della destinazione R13 anzichè R4 da inserire nel FIR è ovviamente intesa per il produttore (e continuo a sostenere questa tesi).
Non ho idea del motivo per cui la Provincia voglia l'R4; sarebbe da chiedere a loro...
Rimango comunque del parere che, siccome non dove essere indicata nel FIR più d'una destinazione (ES. non posso mettere R13 e R4 assieme ma l'una o l'altra) sia certamente più corretto mettere R13. Ci sono diversi post su questo forum in merito a questo specifico argomento.
Ma facciamo un esempio: Se il nostro veicolo, per un motivo qualsiasi, non potesse essere "trattato" nel primo centro che lo riceve, ma dovessere essere conferito ad un altro centro, se è entrato come R13, certamente potrà essere "trasferito" ma se è entrato come R4, lo potrei fare?
Ma poi, scusate (cose già dette) il veicolo, appena varcati i cancelli del centro di recupero, sarà IMMEDIATAMENTE oggetto d'intervento oppure rimarrà li, buono buono (in R13!) in compagnia di altri veicoli per un pò di giorni in attesa di andare EFFETTIVAMENTE in R4? E allora? Cosa è più corretto formalmente indicare nel FIR? R13 tutta la vita (per me).
Detto questo, però, visto come vanno ste cose, senza "smaronarsi" tanto (scusa il francesismo) e avviare inutili quanto controproducenti "bracci di ferro", spesso è più facile "accontentare la Provincia" e per dirla in Veneto: "bisogna aver sempre zinque schei de mona in scarsea".

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Messaggio  vaghestelledellorsa Ven Giu 16, 2017 6:56 am

mapi68 ha scritto:
...
Il formulario può essere emesso dal produttore o detentore del rifiuto o dal trasportatore, ma deve essere redatto dal detentore del rifiuto. Ciò non significa scriverlo materialmente ma implica l'assunzione di responsabilità da parte del detentore del rifiuto per i dati inseriti nello stesso formulario.
Lo so, lo so Sad  adesso @isa mi dirà che mi complico la vita Sad  ma nonostante sia prassi ultraconsolidata che il trasportatore emetta il FIR, in punta di diritto non sarebbe condotta sanzionabile visto che la norma si esprime così chiaramente demandando AI SOLI produttore o detentore la facoltà per compilarlo ?
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Messaggio  James Ven Giu 16, 2017 2:59 pm

Esattamente come dici tu stesso: perchè ti masturbi il cervello con queste ipotesi fuffose??? Laughing
Semplicemente, cosa intendi per "deve essere redatto"??? vuol dire compilare i campi o mettere la firma?

...dai su...non facciamo casini che non esistono. Ne abbiamo già fin troppi normalmente.
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Messaggio  isamonfroni Lun Giu 19, 2017 10:34 am

James ha scritto:Esattamente come dici tu stesso: perchè ti masturbi il cervello con queste ipotesi fuffose??? Laughing
Semplicemente, cosa intendi per "deve essere redatto"??? vuol dire compilare i campi o mettere la firma?

...dai su...non facciamo casini che non esistono. Ne abbiamo già fin troppi normalmente.
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mar Giu 20, 2017 1:04 pm

James ha scritto:Semplicemente, cosa intendi per "deve essere redatto"??? vuol dire compilare i campi o mettere la firma?
occhio, Sleep "redatto" lo scrive @mapi68 nel msg [TOP]  pamphlet autorizzato del tema FIR , ma lo fa semplicemente trascrivendo ciò che il Legislatore dice all'art. 193 TUA
al comma 2 ha scritto: Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore
quindi non è importante cosa "intendo" io, bensì ciò che sta nella mente di Giove (Capitolino)

James ha scritto:...dai su...non facciamo casini che non esistono. Ne abbiamo già fin troppi normalmente.
Razz Razz Razz  paura vero? di scoprire che siccome così fan tutti anche Tu (e sicuramente io !) ci siamo accomodati sulla prassi diffusa CHE PERO' E' IN APERTA VIOLAZIONE del dettato normativo (fino a prova contraria che gli sghignazzanti del forum sapranno certamente produrre,   of course!)

PS: ma per ora sghignazzo io Razz Razz pirat
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Messaggio  James Mar Giu 20, 2017 1:10 pm

Perdonami. Non ti seguo.

Io PRODUTTORE, con il mio bollettario in mano, posso anche far scrivere e compilare tutti i miei campi al primo che passa. Ma la firma la metto IO.
Non ho il bollettario perchè mi si è rovesciato il caffè sopra? lo faccio compilare al trasportatore. Ma la firma nel MIO campo, LA METTO IO.

Cos'è che ti turba? Spiegami perfavore...
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mar Giu 20, 2017 1:22 pm

James ha scritto:Perdonami. Non ti seguo  [...] Cos'è che ti turba? Spiegami perfavore...
Colpa mia ! ho dato per scontato una cosa:  molti trasportatori hanno fatto stampare il modello "ortodosso" del FIR con in testa una sorta di proprio Logo, ragione sociale, PIVA ecc rendendo riconoscibile "senza indagini e sulla strada" la riferibilità di quel FIR al trasportatore stesso (insomma è LUI che è andato in Cam Com a farseli vidimare, ok?)

Va da sé che sia stata la sua "Logistica" a precompilare i FIR, metterglieli a bordo e spedirlo dal produttore a ritirare i rifiuti ... violando di fatto il comma 2 citato pirat pirat No
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