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sanzione del 5% per chi paga in ritardo
5 partecipanti
Pagina 1 di 1
sanzione del 5% per chi paga in ritardo
Ho dei clienti che stanno pagando dopo il 30 aprile il contributo del 2011.
Ora mi chiedo la sanzione del 5% la devono pagare subito da sommare al contributo originario oppure arrivera dal sistri la sanzione in un secondo tempo?
Ora mi chiedo la sanzione del 5% la devono pagare subito da sommare al contributo originario oppure arrivera dal sistri la sanzione in un secondo tempo?
angel- Utente Attivo
- Messaggi : 504
Data d'iscrizione : 16.03.10
Località : lodi
Re: sanzione del 5% per chi paga in ritardo
Io aspetterei la contestazione...
valterb- Utente Attivo
- Messaggi : 262
Data d'iscrizione : 25.01.10
NOVITA' SULLE EVENTUALI SANZIONI
Salve a tutti, ne arrivo adesso dal corso " sistri " organizzato dalla confcommercio di genova.
tra le news apprese oggi comunico questa:
ci e' stato comunicato( tra i relatori c'era anche una ING del ministero ambiente segreteria tecnica ) ..a parte la decisa volonta' del ministero ambiente di fare partire il tutto senza ulteriori proroghe , la seguente cosa :
chi non avesse ancora pagato il contributo 2011 puo' farlo entro il 31 maggio SENZA INCORRERE nella sanzione ridotta ( col 5% del costo ) che invece verra' apllicata per chi dovesse pagare dal 01 al 30 giugno.
ne sapete qualcosa ?? ( mia considerazione. in questo caso aspetterei giugno...anche per vedere se il sitri parte veramente... )
tra le news apprese oggi comunico questa:
ci e' stato comunicato( tra i relatori c'era anche una ING del ministero ambiente segreteria tecnica ) ..a parte la decisa volonta' del ministero ambiente di fare partire il tutto senza ulteriori proroghe , la seguente cosa :
chi non avesse ancora pagato il contributo 2011 puo' farlo entro il 31 maggio SENZA INCORRERE nella sanzione ridotta ( col 5% del costo ) che invece verra' apllicata per chi dovesse pagare dal 01 al 30 giugno.

maury- Membro della community
- Messaggi : 42
Data d'iscrizione : 14.01.11
Re: sanzione del 5% per chi paga in ritardo
Se la ing. è una giovane, mora, capelli lunghi corvini, occhi grandi scuri, ecc. è la stessa che l'anno scorso a giugno a Firenze ha detto il Ministero non aveva alcuna intenzione di fare un'ulteriore proroga e il 1° di ottobre sarebbe partito tutto di sicuro...
Il suo capo aveva anche detto che mai e poi mai avrebbero ridotto i diritti di iscrizione, poi dopo che li abbiamo fatto vedere nel dettaglio i costi che sosteneva un piccolo produttore senza SISTRI e con, il diritto è sceso da 120 a 60 €.
Il suo capo aveva anche detto che mai e poi mai avrebbero ridotto i diritti di iscrizione, poi dopo che li abbiamo fatto vedere nel dettaglio i costi che sosteneva un piccolo produttore senza SISTRI e con, il diritto è sceso da 120 a 60 €.
valterb- Utente Attivo
- Messaggi : 262
Data d'iscrizione : 25.01.10
Re: sanzione del 5% per chi paga in ritardo
giovane lo era, capelli scuri pure....sugli occhi ( due !!! ) non sono sicuro ....
sdrammatizzo dicendo due in quanto ..presentandosi e dicendo che era una delle artefici del MOSTRO ( sistri ).....in tanti li avebbero
cavati entrambi !!!!
cmq....a livello normativo ..nulla di scritto riferito a quanto da me riportato in post precedente ??
maury- Membro della community
- Messaggi : 42
Data d'iscrizione : 14.01.11
Re: sanzione del 5% per chi paga in ritardo
Le sanzioni sono applicabili solo dal 1 giugno per effetto dell'art. 39 del D.Lgs 205/2010.
E non saranno applicabili retroattivamente per il principio di legalità delle sanzioni amministrative sancito dall'art. 1 della Legge 689/81.
Dunque per i pagamenti effettuati entro il 31 maggio non ci saranno conseguenze di tipo sanzionatorio.
E non saranno applicabili retroattivamente per il principio di legalità delle sanzioni amministrative sancito dall'art. 1 della Legge 689/81.
Dunque per i pagamenti effettuati entro il 31 maggio non ci saranno conseguenze di tipo sanzionatorio.
Admin- Amministratore
- Messaggi : 6586
Data d'iscrizione : 13.01.10
Età : 50
ma per l'iscrizione iniziale ?
Admin ha scritto:Le sanzioni sono applicabili solo dal 1 giugno per effetto dell'art. 39 del D.Lgs 205/2010.
E non saranno applicabili retroattivamente per il principio di legalità delle sanzioni amministrative sancito dall'art. 1 della Legge 689/81.
Dunque per i pagamenti effettuati entro il 31 maggio non ci saranno conseguenze di tipo sanzionatorio.
All'articolo 39 comma 2 si parla, se non erro, di soggetti che non hanno adempiuto all'iscrizione iniziale (30/03/10) e quindi si dovrebbe pagare per un produttore rifiuti pericolosi sotto i 10 dipendenti (ad esempio) 120 + 6*14= 204€
Tuttavia vorrei sapere se questa cifra con penale emerge direttamente dall'iscrizione on line, o la penale deve comunque essere pagata e segnalata in auto-denuncia...
Carluccio- Nuovo Utente
- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 19.05.11

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