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Scarti di prodotti ferrosi
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zesec
isamonfroni
annavi
orsogufo
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Pagina 1 di 1
Scarti di prodotti ferrosi
Salve a tutti,
essendo da poco subentrato in una Azienda mi sono imbattuto in un dubbio atroce. Spero che possiate essermi d'aiuto.
L'Azienda si occupa di commercializzare prodotti finiti ferrosi per l'edilizia (es. tombini in ghisa). NON produce direttamente, compra il materiale e lo rivende. Nella sede ci sono solo gli spazi per gli uffici ed il deposito del materiale.
Talvolta capita che il controllo di qualità "scarti" alcuni di questi prodotti finiti non corrispondenti a certi standard, però ugualmente utilizzabili.
Fino allo scorso anno l'Azienda ha tenuto registro di carico e scarico, fatto il MUD annuale e gestito tali prodotti considerandoli rifiuti e "scaricandoli" presso un recuperatore (R13). Quest'ultimo glieli comprava.
L'Azienda si è anche iscritta al Sistri lo scorso anno, rinnovando l'iscrizione anche per il 2011.
Il problema è saltato fuori durante una spiegazione delle operazioni da effettuare nel portale Sistri, essendo il destinatario (lo stesso dello scorso anno) non presente nella lista dei recuperatori del Sistri.
Escludendo il fatto che l'Azienda non era obbligata ad iscriversi al Sistri, essendo i rifiuti prodotti da attività commerciale, mi trovo davanti a dei grossi dubbi sul come procedere.
1) Continuo a considerare tali scarti come rifiuti? In questo caso però l'azienda che viene a prendere i rottami non compare nel "Destinatario" della "Scheda di movimentazione rifiuti Sistri". Come posso ovviare a ciò, senza dover trovare un altro Recuperatore/smaltitore?
2) Posso considerare tali scarti, dato che sono prodotti finiti ed ugualmente utilizzabili, semplicemente come un bene che posso vendere a terzi con bolla e fattura (senza fir) senza entrare nel discorso "rifiuti"? Anche se non credo rientrino nella classificazione di sottoprodotto (art. 184 bis del D. Lgs. 152/06)....
Ringrazio in anticipo per qualsiasi tipo di risposta.
essendo da poco subentrato in una Azienda mi sono imbattuto in un dubbio atroce. Spero che possiate essermi d'aiuto.
L'Azienda si occupa di commercializzare prodotti finiti ferrosi per l'edilizia (es. tombini in ghisa). NON produce direttamente, compra il materiale e lo rivende. Nella sede ci sono solo gli spazi per gli uffici ed il deposito del materiale.
Talvolta capita che il controllo di qualità "scarti" alcuni di questi prodotti finiti non corrispondenti a certi standard, però ugualmente utilizzabili.
Fino allo scorso anno l'Azienda ha tenuto registro di carico e scarico, fatto il MUD annuale e gestito tali prodotti considerandoli rifiuti e "scaricandoli" presso un recuperatore (R13). Quest'ultimo glieli comprava.
L'Azienda si è anche iscritta al Sistri lo scorso anno, rinnovando l'iscrizione anche per il 2011.
Il problema è saltato fuori durante una spiegazione delle operazioni da effettuare nel portale Sistri, essendo il destinatario (lo stesso dello scorso anno) non presente nella lista dei recuperatori del Sistri.
Escludendo il fatto che l'Azienda non era obbligata ad iscriversi al Sistri, essendo i rifiuti prodotti da attività commerciale, mi trovo davanti a dei grossi dubbi sul come procedere.
1) Continuo a considerare tali scarti come rifiuti? In questo caso però l'azienda che viene a prendere i rottami non compare nel "Destinatario" della "Scheda di movimentazione rifiuti Sistri". Come posso ovviare a ciò, senza dover trovare un altro Recuperatore/smaltitore?
2) Posso considerare tali scarti, dato che sono prodotti finiti ed ugualmente utilizzabili, semplicemente come un bene che posso vendere a terzi con bolla e fattura (senza fir) senza entrare nel discorso "rifiuti"? Anche se non credo rientrino nella classificazione di sottoprodotto (art. 184 bis del D. Lgs. 152/06)....
Ringrazio in anticipo per qualsiasi tipo di risposta.
orsogufo- Nuovo Utente
- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 20.04.10
Re: Scarti di prodotti ferrosi
Buon giorno,
andando per ordine è rifiuto tutto ciò di cui tu voglia, debba o abbia intenzione di liberarti, quindi questi scarti, a parer mio, rientrano nella definizione di rifiuto.
Per me non sono assimilabili a sottoprodotto, visto che, se non altro, la sostanza o l’oggetto non è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto, come da art.184-bis, comma 1, lettera a del 152/06.
Io, fossi in te, mi informerei presso la ditta che te li comprava per capire come mai non compaiono nella lista dei destinatari.
Per la parte amministrativa non mi esprimo.
Vediamo un po' che dicono gli altri ferratissimi utenti del forum.
Ciao!
andando per ordine è rifiuto tutto ciò di cui tu voglia, debba o abbia intenzione di liberarti, quindi questi scarti, a parer mio, rientrano nella definizione di rifiuto.
Per me non sono assimilabili a sottoprodotto, visto che, se non altro, la sostanza o l’oggetto non è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto, come da art.184-bis, comma 1, lettera a del 152/06.
Io, fossi in te, mi informerei presso la ditta che te li comprava per capire come mai non compaiono nella lista dei destinatari.
Per la parte amministrativa non mi esprimo.
Vediamo un po' che dicono gli altri ferratissimi utenti del forum.
Ciao!
annavi- Utente Attivo
- Messaggi : 63
Data d'iscrizione : 26.01.11
Età : 44
Re: Scarti di prodotti ferrosi
Concordo con Annavi circa il fatto che questi materiali debbano essere considerati rifiuti e non possono essere sottoprodotti, dal momento che voi non producete.
Il vecchio "recuperatore" che vi gestiva i rifiuti se è regolarmente autorizzato a svolgere la sua attività deve essere iscritto al SISTRI come impianto gestore.
Per gli impianti di recupero/smaltimento di rifiuti l'obbligo di iscrizione vige per tutte le categorie (quindi non conta il numero di dipendenti, il tipo di rifiuti ecc).
Se il 1 giugno parte davvero sta cosa....non si potrà più conferire ad un impianto non iscritto a sistri.
Isa
Il vecchio "recuperatore" che vi gestiva i rifiuti se è regolarmente autorizzato a svolgere la sua attività deve essere iscritto al SISTRI come impianto gestore.
Per gli impianti di recupero/smaltimento di rifiuti l'obbligo di iscrizione vige per tutte le categorie (quindi non conta il numero di dipendenti, il tipo di rifiuti ecc).
Se il 1 giugno parte davvero sta cosa....non si potrà più conferire ad un impianto non iscritto a sistri.
Isa
isamonfroni- Moderatrice
- Messaggi : 12744
Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 66
Località : roma
Re: Scarti di prodotti ferrosi
Sul fatto che non siano sottoprodotti sono d'accordo: non c'è un processo di produzione di quei beni nella tua attività.
Certamente non serviva registrarli poiché sono non pericolosi (mi pare di capire) e non derivano da attività industriale o artigianale.
Non capisco però perché li abbiate trattati come rifiuti. Non potete venderlo come tombino in ghisa difettoso ad un prezzo minore? Poi sarà il compratore che deciderà che utilizzo farne: tombino, fonderlo, o altro. E' un po' come gli outlet: mica sono rifiuti i giubbini con la cerniera difettosa.
Se proprio ci sono altre considerazioni (ad esempio certificazioni qualità o normativa di sicurezza che non conosco) che non vi consentono di venedere un prodotto difettoso, allora capisco l'acquisizione di status di rifiuto. Ma da quello che scrivi in fondo al tuo messaggio mi sembra di no...
E' chiaro che se non puoi venderli come merce (tombini), vanno a un impianto (di recupero o samltimento) che deve essere autorizzato. Se il vostro impianto aveva un R13 va bene (messa in riserva propedeutica al recupero). Però se l'impianto non compare in Sistri vuol dire che non si è iscritto (o ha problemi in fase di iscrizione). E tutti gli impianti, per continuare a ricevere rifiuti, devono iscriversi in Sistri, come scrive isamonfroni.
Certo che potreste aver fatto un record: vi siete iscritti volontariamente al Sistri per qualcosa che probabilmente non è un rifiuto, e se lo fosse non avrebbe comunque determinato l'obbligo di iscrizione in Sistri. Temerari!!! Secondo me la Prestigiacomo viene di persona a consegnarvi un premio.
Certamente non serviva registrarli poiché sono non pericolosi (mi pare di capire) e non derivano da attività industriale o artigianale.
Non capisco però perché li abbiate trattati come rifiuti. Non potete venderlo come tombino in ghisa difettoso ad un prezzo minore? Poi sarà il compratore che deciderà che utilizzo farne: tombino, fonderlo, o altro. E' un po' come gli outlet: mica sono rifiuti i giubbini con la cerniera difettosa.
Se proprio ci sono altre considerazioni (ad esempio certificazioni qualità o normativa di sicurezza che non conosco) che non vi consentono di venedere un prodotto difettoso, allora capisco l'acquisizione di status di rifiuto. Ma da quello che scrivi in fondo al tuo messaggio mi sembra di no...
E' chiaro che se non puoi venderli come merce (tombini), vanno a un impianto (di recupero o samltimento) che deve essere autorizzato. Se il vostro impianto aveva un R13 va bene (messa in riserva propedeutica al recupero). Però se l'impianto non compare in Sistri vuol dire che non si è iscritto (o ha problemi in fase di iscrizione). E tutti gli impianti, per continuare a ricevere rifiuti, devono iscriversi in Sistri, come scrive isamonfroni.
Certo che potreste aver fatto un record: vi siete iscritti volontariamente al Sistri per qualcosa che probabilmente non è un rifiuto, e se lo fosse non avrebbe comunque determinato l'obbligo di iscrizione in Sistri. Temerari!!! Secondo me la Prestigiacomo viene di persona a consegnarvi un premio.
zesec- Moderatore e Partner
- Messaggi : 1163
Data d'iscrizione : 14.10.10
Località : Trieste
Re: Scarti di prodotti ferrosi
Non posso che essere d'accordo con tutti quelli che mi hanno preceduto, aggiungendo anche il fatto che per vendere rifiuti si deve essere autorizzati.
Supremoanziano- Utente Attivo
- Messaggi : 1495
Data d'iscrizione : 06.04.11
Località : Casa di riposo
Re: Scarti di prodotti ferrosi
Non mi risulta che il produttore di rifiuti che conferisce con formulario a impianto di recupero necessiti di autorizzazione per vendere rifiuti tipo ferro e carta .Supremoanziano ha scritto:Non posso che essere d'accordo con tutti quelli che mi hanno preceduto, aggiungendo anche il fatto che per vendere rifiuti si deve essere autorizzati.
ales- Utente Attivo
- Messaggi : 293
Data d'iscrizione : 07.10.10
Re: Scarti di prodotti ferrosi
ales ha scritto:Non mi risulta che il produttore di rifiuti che conferisce con formulario a impianto di recupero necessiti di autorizzazione per vendere rifiuti tipo ferro e carta .Supremoanziano ha scritto:Non posso che essere d'accordo con tutti quelli che mi hanno preceduto, aggiungendo anche il fatto che per vendere rifiuti si deve essere autorizzati.
Concordo.
Mariangela- Utente Attivo
- Messaggi : 959
Data d'iscrizione : 03.06.10
Età : 60
Località : PROVINCIA DI MILANO
Re: Scarti di prodotti ferrosi
Grazie a tutti per le vostre risposte!
Di certo non sono masochisti. Negli anni passati avevano + codici CER da gestire e credo che la cosa per loro sia diventata "automatica", senza verificare + se erano tenuti o meno. Poi sono arrivato io, ad iscrizione Sistri avvenuta.
Aggiungo anche che quello dei rifiuti non è il mio principale settore di attività.
Riassumendo potrei considerare i pezzi "scartati" come dei beni da vendere e non come rifiuti. Nel caso volevveso proseguire per la vecchia strada invece, il recuperatore dovrebbe mettersi in regola a meno che non voglia essere rimpiazzato da un altro.
Lo scorso anno (quando smaltivano con R13, con lo stesso codice) miscelavano questi pezzi con delle fasce di metallo (tipo regette) provenienti dagli imballaggi del materiale. Questo secondo tipo di materiale devo per forza considerarlo rifiuto però e non inglobarlo nella vendita dei pezzi "fallati".
Di certo non sono masochisti. Negli anni passati avevano + codici CER da gestire e credo che la cosa per loro sia diventata "automatica", senza verificare + se erano tenuti o meno. Poi sono arrivato io, ad iscrizione Sistri avvenuta.
Aggiungo anche che quello dei rifiuti non è il mio principale settore di attività.
Riassumendo potrei considerare i pezzi "scartati" come dei beni da vendere e non come rifiuti. Nel caso volevveso proseguire per la vecchia strada invece, il recuperatore dovrebbe mettersi in regola a meno che non voglia essere rimpiazzato da un altro.
Lo scorso anno (quando smaltivano con R13, con lo stesso codice) miscelavano questi pezzi con delle fasce di metallo (tipo regette) provenienti dagli imballaggi del materiale. Questo secondo tipo di materiale devo per forza considerarlo rifiuto però e non inglobarlo nella vendita dei pezzi "fallati".
orsogufo- Nuovo Utente
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Data d'iscrizione : 20.04.10
Re: Scarti di prodotti ferrosi
ales ha scritto:Non mi risulta che il produttore di rifiuti che conferisce con formulario a impianto di recupero necessiti di autorizzazione per vendere rifiuti tipo ferro e carta .Supremoanziano ha scritto:Non posso che essere d'accordo con tutti quelli che mi hanno preceduto, aggiungendo anche il fatto che per vendere rifiuti si deve essere autorizzati.
Mi sembra di ricordare che l'art.188 così sostituito dall'art.16 comma 1 del Dlgs 205/10 al comma 1 prevede che i produttore del rifiuto lo consegna ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento di rifiuti...
Supremoanziano- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 06.04.11
Località : Casa di riposo
Re: Scarti di prodotti ferrosi
Scusa, che c'entra questo con la tua precedente affermazione che per vendere i rifiuti si deve essere autorizzati?Supremoanziano ha scritto:ales ha scritto:Non mi risulta che il produttore di rifiuti che conferisce con formulario a impianto di recupero necessiti di autorizzazione per vendere rifiuti tipo ferro e carta .Supremoanziano ha scritto:Non posso che essere d'accordo con tutti quelli che mi hanno preceduto, aggiungendo anche il fatto che per vendere rifiuti si deve essere autorizzati.
Mi sembra di ricordare che l'art.188 così sostituito dall'art.16 comma 1 del Dlgs 205/10 al comma 1 prevede che i produttore del rifiuto lo consegna ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento di rifiuti...
ales- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 07.10.10
Re: Scarti di prodotti ferrosi
ales ha scritto:Scusa, che c'entra questo con la tua precedente affermazione che per vendere i rifiuti si deve essere autorizzati?Supremoanziano ha scritto:ales ha scritto:Non mi risulta che il produttore di rifiuti che conferisce con formulario a impianto di recupero necessiti di autorizzazione per vendere rifiuti tipo ferro e carta .Supremoanziano ha scritto:Non posso che essere d'accordo con tutti quelli che mi hanno preceduto, aggiungendo anche il fatto che per vendere rifiuti si deve essere autorizzati.
Mi sembra di ricordare che l'art.188 così sostituito dall'art.16 comma 1 del Dlgs 205/10 al comma 1 prevede che i produttore del rifiuto lo consegna ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento di rifiuti...
concordo
annavi- Utente Attivo
- Messaggi : 63
Data d'iscrizione : 26.01.11
Età : 44
Re: Scarti di prodotti ferrosi
Ultima cosa.
Il fatto che l'Azienda a volte deconfezioni il materiale acquistato per confezionarlo in dimensioni e quantità diverse da inviare ai clienti, mi fa ritornare nel caso di attività industriale/artiginale o rimango sempre nell'ambito commerciale?
Il fatto che l'Azienda a volte deconfezioni il materiale acquistato per confezionarlo in dimensioni e quantità diverse da inviare ai clienti, mi fa ritornare nel caso di attività industriale/artiginale o rimango sempre nell'ambito commerciale?
orsogufo- Nuovo Utente
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Data d'iscrizione : 20.04.10
Re: Scarti di prodotti ferrosi
ales ha scritto:Scusa, che c'entra questo con la tua precedente affermazione che per vendere i rifiuti si deve essere autorizzati?Supremoanziano ha scritto:ales ha scritto:Non mi risulta che il produttore di rifiuti che conferisce con formulario a impianto di recupero necessiti di autorizzazione per vendere rifiuti tipo ferro e carta .Supremoanziano ha scritto:Non posso che essere d'accordo con tutti quelli che mi hanno preceduto, aggiungendo anche il fatto che per vendere rifiuti si deve essere autorizzati.
Mi sembra di ricordare che l'art.188 così sostituito dall'art.16 comma 1 del Dlgs 205/10 al comma 1 prevede che i produttore del rifiuto lo consegna ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento di rifiuti...
La consegna non è vendita. Con la vendita si entra nel campo della gestione dei rifiuti. Questa è ovviamente solo la mia opinione.
Supremoanziano- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 06.04.11
Località : Casa di riposo
Re: Scarti di prodotti ferrosi
Su due piedi direi che il confezionamento è un'attività accessoria della tua attività principale: se questa è commerciale, resta commerciale.
E' chiaro che in casi estremi, se per deconfezionare e confezionare un prodotto hai un capannone con macchinari industriali, allora non puoi dire questa attività sia commerciale. Ma non mi sembra sia il tuo caso.
Insomma: se un negozio di vestiti disimballa le merci che arrivano e fa i pacchetti regalo delle magliette che vende resta un'attività commerciale, non artigianale, nè industriale...no?
E' chiaro che in casi estremi, se per deconfezionare e confezionare un prodotto hai un capannone con macchinari industriali, allora non puoi dire questa attività sia commerciale. Ma non mi sembra sia il tuo caso.
Insomma: se un negozio di vestiti disimballa le merci che arrivano e fa i pacchetti regalo delle magliette che vende resta un'attività commerciale, non artigianale, nè industriale...no?
zesec- Moderatore e Partner
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Data d'iscrizione : 14.10.10
Località : Trieste
Re: Scarti di prodotti ferrosi
Ciao a tutti, concordo in pieno con zesec.
Io rivendo (attività commerciale) dei prodotti che, giocoforza, devo disimballare e probabilmente reimballare. Ovviamente, gli imballi che mi restano sul "groppone" li devo smaltire come rifiuto.
I tombini "scarti", salvo limiti normativi esterni alla normativa rifiuti, li vendo come merce "di seconda scelta" ad un prezzo minore. Ma come beni normalissimi, non come rifiuti (corretto l'esempio dell'outlet che calza sia per il deprezzamento della merce, sia per lo smaltimento degli imballaggi pur essendo una attività commerciale).
Per conto mio, non è sbagliato che vi siate comunque iscritti al Sistri, almeno se ti capitano dei codici pericolosi non devi fare i salti mortali all'indietro.
In definitiva, secondo me i tombini non passano come rifiuto ma come bene seppur deprezzato, gli imballaggi come rifiuto.
Just my 2 cents.
Io rivendo (attività commerciale) dei prodotti che, giocoforza, devo disimballare e probabilmente reimballare. Ovviamente, gli imballi che mi restano sul "groppone" li devo smaltire come rifiuto.
I tombini "scarti", salvo limiti normativi esterni alla normativa rifiuti, li vendo come merce "di seconda scelta" ad un prezzo minore. Ma come beni normalissimi, non come rifiuti (corretto l'esempio dell'outlet che calza sia per il deprezzamento della merce, sia per lo smaltimento degli imballaggi pur essendo una attività commerciale).
Per conto mio, non è sbagliato che vi siate comunque iscritti al Sistri, almeno se ti capitano dei codici pericolosi non devi fare i salti mortali all'indietro.
In definitiva, secondo me i tombini non passano come rifiuto ma come bene seppur deprezzato, gli imballaggi come rifiuto.
Just my 2 cents.
Abraxas75- Membro della community
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Età : 48
Località : Pordenone
Re: Scarti di prodotti ferrosi
Abraxas75 ha scritto:
In definitiva, secondo me i tombini non passano come rifiuto ma come bene seppur deprezzato, gli imballaggi come rifiuto.
Il mio orientamento era questo ma ho preferito esserne sicuro chiedendo a chi ne sa più di me.
Grazie ancora a tutti per l'attenzione e per le risposte.
orsogufo- Nuovo Utente
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Data d'iscrizione : 20.04.10
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