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Messaggio  tatino07 Ven Feb 04, 2011 1:03 pm

Promemoria primo messaggio :

Buongiorno avrei bisogno di aiuto per favore, dovrei, come trasportatore, compilare la scheda sistri per un produttore non iscritto; sto tentando di capire come fare ma forse ho saltato qualche passaggio: la prima operazione da compiere è creare un nuovo carico inserendo i dati del produttore e del rifiuto, poi devo compilare la scheda trasporto c/terzi, ma finchè non firmo la "scheda del nuovo carico" che trovo nella lista delle registrazioni non è possibile compilare nessuna scheda c/terzi? Ho saltato qualche passaggio? Oppure non ci ho capito proprio nulla?
Grazie
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Messaggio  Sato Sab Feb 12, 2011 8:05 pm

paolo valvo ha scritto:
Sato ha scritto:
Scusate se mi intrometto, ma l'iscrizione all'albo gestori deve essere fatta secondo l'art 212 comma 18 (e non 8 ) che risulta il modo agevolato della procedura ordinaria, ovvero l'art. 212 comma 5..La procedura agevolata della ordinaria, consente, però soltanto il trasporto in conto proprio ( e di terzi c/o il proprio impianto) di rifiuti destinati SOLTANTO al recupero e / o riciclaggio...Quindi l'art 212 comma 18 disciplina la categoria 2F ed è un CONTO TERZI inteso soltanto come trasporto di rifiuti altrui per operazioni di recupero e/o riciclaggio...

...Sato... comp
scusa Sato ma parli di comma 18 prima del Dlgs 205?

Parlo del dlgs 152/2006 art.212 comma 18 che "disciplina l'iscrizione delle imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate ai sensi dell'art.216 dello stesso decreto, ed effettivamente avviati al riciclaggio e recupero.."

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Messaggio  paolo valvo Sab Feb 12, 2011 9:51 pm

Ecco l'articolo di cui parliamo, art 212 comma 18:

18. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai
sensi dell'articolo 216, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle
garanzie finanziarie di cui al comma 8 e sono iscritte all'Albo mediante l'invio di comunicazione di inizio di
attività alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere
rinnovata ogni cinque anni e deve essere corredata da idonea documentazione predisposta ai sensi
dell'articolo 13 del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406 nonché delle deliberazioni del Comitato
nazionale dalla quale risultino i seguenti elementi:
a) la quantità, la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti;
b) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti
dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
c) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità
finanziaria.


Il Dlgs 205 ha stabilito con l'art. 25, comma 1, lettera c, la modifica dell'art. 212, commi da 5 a 19, il comma 18 è tato così modificato:

18. I compensi da corrispondere ai componenti del Comitato
nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali dell'Albo sono
determinati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del
Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, 406.


Questa non vuol essere una polemica vorrei piuttosto capirci qualcosa, ero convinto della leicità del conto proprio (comma 8 ) per gli impianti, quindi cercando di approfondire le giuste argomentazioni di Sato mi sono accorto dell'inghippo, tralaltro sul sito dell'albo gestori ambientali fanno ancora riferimento al comma 18 per la procedura semplificata mentre per la categoria 2 giustamente richiamano art 216:

Categoria 2: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo


indicazioni per la procedura semplificata:

La procedura di iscrizione semplificata interessa le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell`articolo 212, comma 18 del D.Lgs 152/06 (cioè le imprese che effettuano il recupero sulla base delle procedure semplificate), ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero;

aiuto bom bom
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Messaggio  Maria Mura Sab Feb 12, 2011 10:40 pm

paolo valvo ha scritto: Il Dlgs 205 ha stabilito con l'art. 25, comma 1, lettera c, la modifica dell'art. 212, commi da 5 a 19, il comma 18 è tato così modificato:

18. I compensi da corrispondere ai componenti del Comitato
nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali dell'Albo sono
determinati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del
Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, 406.


Questa non vuol essere una polemica vorrei piuttosto capirci qualcosa, ero convinto della leicità del conto proprio (comma 8 ) per gli impianti, quindi cercando di approfondire le giuste argomentazioni di Sato mi sono accorto dell'inghippo, tralaltro sul sito dell'albo gestori ambientali fanno ancora riferimento al comma 18 per la procedura semplificata mentre per la categoria 2 giustamente richiamano art 216:

Categoria 2: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo


indicazioni per la procedura semplificata:

La procedura di iscrizione semplificata interessa le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell`articolo 212, comma 18 del D.Lgs 152/06 (cioè le imprese che effettuano il recupero sulla base delle procedure semplificate), ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero;

aiuto bom bom
Giusta osservazione Paolo. Ma leggiti l'ultima Circolare dell'Albo http://www.albogestoririfiuti.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/080-Circ240_09.02.2011.pdf
Sul sito dell'Albo non hanno ancora fatto le dovute variazioni (vedi riferimento al comma 18). In sostanza la Categoria 2 è destinata a scomparire. L'iscrizione alla 2 rimarrà valida ed efficace sino alla scadenza. Il rinnovo si farà richiedendo la Categoria 4 (no fideiussione) per i rifiuti speciali (del D.M. 5 febbraio 1998) e richiedendo la Categoria 1 (no fideiussione) per i rifiuti urbani da raccolta differenziata, CER capitoli 20 01 e 15 (del D.M. 5 febbraio 1998). Per l'uso proprio, utilizzato dai gestori di impianti di recupero di materia non varierà nulla.
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Messaggio  Vespa198 Sab Feb 12, 2011 11:52 pm

Scusate se ritorno sull'argomento ma io ho le idee più confuse di prima.
Io per autorizzazione al trasporto intendo quella rilasciata dalla Provincia albo autotrasportatori C/T e C/P, e non la categoria d'iscrizione all'albo gestori ambientali (sono iscritto nella Cat. 2F).
Il mio problema é che i produttori non mi possono selezionare nella scheda movimentazione come trasportatore della merce da portare nel mio impianto e da trasformare in MPS.
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Messaggio  Sato Dom Feb 13, 2011 12:14 am

Vespa198 ha scritto:Scusate se ritorno sull'argomento ma io ho le idee più confuse di prima.
Io per autorizzazione al trasporto intendo quella rilasciata dalla Provincia albo autotrasportatori C/T e C/P, e non la categoria d'iscrizione all'albo gestori ambientali (sono iscritto nella Cat. 2F).
Il mio problema é che i produttori non mi possono selezionare nella scheda movimentazione come trasportatore della merce da portare nel mio impianto e da trasformare in MPS.

Penso che sia stata fatta un po di confusione..Al sistri non interessa se tu sei iscritto come trasportatore di pomodori in c/t, ma che categoria di iscrizione hai come TRASPORTATORE DI RIFIUTI.Poichè l'iscrizione al sistri è su base volontaria/obbligatoria, il sistri vede cio che TU hai comunicato, e molto probabilmnte hai sbagliato qualcosa nell'iscrizione. Poichè hai detto di avere un impianto di recupero ed una iscrizione all'albo gestori in categoria 2F, devi avere per forza il c/t , altrimenti i rifiuti nel tuo impianto, come li porti?? Leggi la tua autorizzazione per il trasporto rifiuti, e se trovi riportate le norme esposte ai post precedenti, hai un c/t per i rifiuti avviati al recupero "in modo oggettivo ed effettivo"....

( che pensi?? ce l'abbiamo fatta??? Very Happy)

Aggiornamento a quanto sopra scritto...
Cmq, stavo ora leggendo ciò che ha postato Maria Mura, e non vorrei che, dal momento che la classe 2F verrà sostituita dalla 4F ( che specificatamente prevede il c/t) è probabile che i "furboni" del sistri abbiano già aggiornato la procedura senza tener conto che le categorie saranno aggiornate alla scadenza naturale delle autorizzazioni....

...Sato... comp
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Messaggio  Mariangela Dom Feb 13, 2011 2:27 pm

Scusate se mi intrometto ma dato che anche noi abbiamo un'autorizzazione in conto proprio (rilasciata dalla motorizzazione) e un'iscrizione al trasporto albo smaltitori in categoria 4 il problema penso sia l'iscrizione fatta al sistri come trasportatore in conto proprio invece di trasportatore ( al sistri non frega nulla della categoria in C/P o C/T fatta in motorizzazione) il fatto è che Vespa è trasportatore in conto proprio (ripeto in motorizzazione) per i rifiuti che va a prelevare da terzi ma che OBBLIGATORIAMENTE deve portare solo ed esclusivamente al suo impianto. Questo è il mio modesto parere. ciao flower
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Messaggio  paolo valvo Dom Feb 13, 2011 5:53 pm

cheers grazie a Sato e grazie a Maria Mura cheers , finalmente ho fatto chiarezza sulla norma...
cosa diversa è il modo in cui si opera....vallo ora a spiegare a chi non vuol capire bounce
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Messaggio  Maria Mura Lun Feb 14, 2011 1:51 pm

Sato ha scritto:
Vespa198 ha scritto:Scusate se ritorno sull'argomento ma io ho le idee più confuse di prima.
Io per autorizzazione al trasporto intendo quella rilasciata dalla Provincia albo autotrasportatori C/T e C/P, e non la categoria d'iscrizione all'albo gestori ambientali (sono iscritto nella Cat. 2F).
Il mio problema é che i produttori non mi possono selezionare nella scheda movimentazione come trasportatore della merce da portare nel mio impianto e da trasformare in MPS.
Penso che sia stata fatta un po di confusione..Al sistri non interessa se tu sei iscritto come trasportatore di pomodori in c/t, ma che categoria di iscrizione hai come TRASPORTATORE DI RIFIUTI.Poichè l'iscrizione al sistri è su base volontaria/obbligatoria, il sistri vede cio che TU hai comunicato, e molto probabilmnte hai sbagliato qualcosa nell'iscrizione. Poichè hai detto di avere un impianto di recupero ed una iscrizione all'albo gestori in categoria 2F, devi avere per forza il c/t , altrimenti i rifiuti nel tuo impianto, come li porti?? Leggi la tua autorizzazione per il trasporto rifiuti, e se trovi riportate le norme esposte ai post precedenti, hai un c/t per i rifiuti avviati al recupero "in modo oggettivo ed effettivo"....

( che pensi?? ce l'abbiamo fatta??? Very Happy)

Aggiornamento a quanto sopra scritto...
Cmq, stavo ora leggendo ciò che ha postato Maria Mura, e non vorrei che, dal momento che la classe 2F verrà sostituita dalla 4F ( che specificatamente prevede il c/t) è probabile che i "furboni" del sistri abbiano già aggiornato la procedura senza tener conto che le categorie saranno aggiornate alla scadenza naturale delle autorizzazioni....

...Sato... comp
Le Categorie di trasporto rifiuti non sono (più) esclusiva dei contoterzisti ed è il SISTRI che si deve adeguare e non il contrario. Sperando di riuscirci, in riferimento ai gestori di impianti ed al problema rilevato da Vespa198, provo a spiegarne i motivi.
L’Albo Gestori, fatte salve le norme sull’autotrasporto, ha iscritto/iscriverà i gestori di impianti, di recupero materia e non, alle Categorie di trasporto di rifiuti sulla base, tra l’altro, dei seguenti requisiti:
- veicoli uso proprio (per uso si intende la sua utilizzazione economica);
- possesso di licenza per l’esercizio del trasporto di cose in conto proprio, nel caso di utilizzo di veicoli aventi massa complessiva superiore a 6 tonnellate, rilasciata dalla Provincia di competenza. Tale disposizione non si applica agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
In tutti i casi i rifiuti autorizzabili sono, solo ed esclusivamente, quelli presenti nelle autorizzazioni impianto.

Tornando alle norme sull’autotrasporto, la Legge 298/74 “Istituzione dell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatoti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci” e succ.mod. e integr., definisce il conto proprio (all’art.31):

“E' definito trasporto di cose in conto proprio il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:
1. il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro acquisiti con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducente nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino 6 t, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;
2. il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti;
3. le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte o vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.”


Quando anche una sola di queste condizioni manchi, l'attività di trasporto non è più in conto proprio ma in conto terzi.

La licenza rilasciata (dalla Provincia) individua l’attività esercitata e le cose o classi di cose trasportabili. L’elencazione è tassativa; riferito ai rifiuti, le cose e classi di cose sono (estraggo solo un esempio per ovvie ragioni di spazio, l’elenco completo è reperibile nei siti delle Province):
H03 -Acque di rifiuto e liquami
H04 -Immondizie e rifiuti solidi in genere
R00 -Rifiuti allo stato solido destinati al recupero (comprese le ceneri e le polveri) (*)
R01 –Rifiuti allo stato solido destinati allo smaltimento (comprese le ceneri e le polveri) (*)
X08 -Materie corrosive (per i rifiuti pericolosi che rientrano nelle norme ADR)
Z19 -Materiali vari da recupero (stracci, carta da macero, rottami metallici, ecc.)
(*) voci integrate da un paio d’anni circa.

In merito alla Categoria 4 ed alla non esclusività dei contoterzisti, vorrei ricordare che, a seguito delle modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 152/06 apportate dal D.Lgs. 4/08 all’allora vigente art.212, la Categoria 4 tratta la “raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi”; le parole “per conto di terzi” sono state soppresse.

Per finire, salvo variazioni delle norme sull’autotrasporto, i gestori di impianti con il C/P posseduto legittimamente (con le condizioni previste) lo mantengono, ove il caso anche la licenza, e non devono richiedere l’iscrizione all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi.

La materia è già complessa (vedi anche ultime new dell’Albo) e ci manca pure il SISTRI a seminare zizzania; ripeto e non smetterò di affermarlo: è il SISTRI che si deve adeguare e non il contrario!
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Messaggio  Mariangela Lun Feb 14, 2011 2:03 pm

Grazie Maria! flower
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Messaggio  pastorenomade Lun Feb 14, 2011 5:12 pm

Grazie Maria! Illuminante, specie nel riportare la classificazione delle cose trasportabili. Finalmente ho scoperto da dove saltano fuori e cosa significano quelle sigle.

Mi rendo conto che nella giungla e nella complessità della materia, ci sia chi lavora slealmente (i c/p che trasportano c/t), però anche i terzisti dovrebbero accettare che non si trasporta solo in c/t, dato che ci sono ampi spazi anche per il conto proprio.
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Messaggio  Maria Mura Ven Feb 18, 2011 10:45 pm

Vespa198 ha scritto:Buongiorno a tutti Voi,
ho letto quanto da voi scritto e siccome ho un problema simile spero in un Vostro aiuto:
Sono iscritto al sistri come produttore, trasportatore CONTO PROPRIO e impianto di recupero R13 R4 prevalentemente rottami metallici, a oggi con i formulari caracei vado dal produttore carico i rottami compilo il formulario con i miei dati trasportatore e destinatario e tutto fila liscio.
Ora con il sistri non mi da la possibilità di compilare le schede conto di terzi per i produttori non iscritti. Ho telefonato al callcenter SISTRI e mi hanno detto che se non sono iscritto come trasportatore conto terzi non posso più lavorare come ho fatto sino ad ora. Spero di essere stato chiaro nell'esporre il mio problema. Spero in un vostro aiuto.
Ciao Vespa198, ritorno sull'argomento con due domande riguardo alla tua iscrizione a SISTRI:
- ti sei iscritto come produttore per i rifiuti che produci dalla tua attività di recupero di materia ?
- ti sei iscritto nella categoria trasportatori di rifiuti speciali art.212, comma 5 o art.212, comma 8?

P.S. per Mariangela e pastorenomade: prego Wink
Maria Mura
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Messaggio  Vespa198 Lun Feb 21, 2011 4:30 pm

Buona giornata Maria Mura, purtroppo mi sono iscritto con l'art.212, comma 8 trasportatore in conto proprio (come sapete nel moulo d'iscrizione c'è la voce TRASPORTATORE e TRASPORTATORE CONTO PROPRIO) io non avendo la licenza trasporto merci in conto di terzi ho barrato TRASPORTATORE CONTO PROPRIO art.212, comma Cool.
Dopo aver letto i vostri precisi suggerimenti ho contattato il SISTRI per modificare l'iscrizione in TRASPORTATORE ma sembra che sia un'impresa quasi impossibile, ogni operatore mi dice una cosa diversa e alla fine per chiudere la telefonata mi dicono: richiami tra qualche giorno perchè i terminali sono in manutenzuione.
Grazie di nuovo per i preziosi consigli a tutti i partecipanti a questo forum.
Vespa198
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Messaggio  Maria Mura Lun Feb 21, 2011 8:15 pm

Vespa198 ha scritto: Buona giornata Maria Mura, purtroppo mi sono iscritto con l'art.212, comma 8 trasportatore in conto proprio (come sapete nel moulo d'iscrizione c'è la voce TRASPORTATORE e TRASPORTATORE CONTO PROPRIO) io non avendo la licenza trasporto merci in conto di terzi ho barrato TRASPORTATORE CONTO PROPRIO art.212, comma Cool.
Dopo aver letto i vostri precisi suggerimenti ho contattato il SISTRI per modificare l'iscrizione in TRASPORTATORE ma sembra che sia un'impresa quasi impossibile, ogni operatore mi dice una cosa diversa e alla fine per chiudere la telefonata mi dicono: richiami tra qualche giorno perchè i terminali sono in manutenzuione.
Grazie di nuovo per i preziosi consigli a tutti i partecipanti a questo forum.
Mi spiace, era quello che temevo. E' una menata galattica ma insisti e fatti inviare via mail l'iscrizione aggiornata. Attenzione, l'importo totale del contributo varierà e dovrai pagare (solo) la differenza.
Ciao
P.S. considerando che gli operatori sanno assai di Mazzini e Garibaldi (con tutto il rispetto per il loro lavoro, ma chissà che formazione hanno ricevuto Shocked ), potresti dirgli che ti sei appena iscritto all'Albo (per tagliare corto, non raccontargli la rava e la fava, altrimenti rischi di non uscirne, non sanno che pesci prendere e ti mollano di nuovo). Auguri Wink
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Messaggio  Vespa198 Mar Feb 22, 2011 1:23 pm

Per Maria M.
Ti ringrazio nuovamente per tutti i preziosi consigli che mi hai dato e che mi hanno dato tutti i partecipanti a questo forum che senza dubbio è la sola cosa positiva nata dal SISTRI.
Buona giornata a tutti. touched
Vespa198
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Messaggio  Mariangela Mar Feb 22, 2011 3:31 pm

Buongiorno a tutto il forum, chiedo pareri per come risolvere questo problema:
Il produttore compila la scheda sistri l'associa ai carichi e la firma. Il trasportatore compila la sua parte e la firma. Arriva l'autista dal produttore e purtroppo il cassone è talmente pieno che non è possibile sollevarlo allora deve tornare in sede ( senza cassone) caricare un cassone vuoto con ragno ritornare dal produttore e scaricare un po' del rifiuto dal cassone in giacenza a quello sul mezzo così da effettuare 2 viaggi al posto di un unico viaggio.
Domanda: Il produttore ha gia' associato i carichi ad una sola scheda come si procede in questo caso??
Aspetto risposte, grazie.
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Messaggio  SINDACOELENA Mar Feb 22, 2011 3:59 pm

Mariangela ha scritto:Buongiorno a tutto il forum, chiedo pareri per come risolvere questo problema:
Il produttore compila la scheda sistri l'associa ai carichi e la firma. Il trasportatore compila la sua parte e la firma. Arriva l'autista dal produttore e purtroppo il cassone è talmente pieno che non è possibile sollevarlo allora deve tornare in sede ( senza cassone) caricare un cassone vuoto con ragno ritornare dal produttore e scaricare un po' del rifiuto dal cassone in giacenza a quello sul mezzo così da effettuare 2 viaggi al posto di un unico viaggio.
Domanda: Il produttore ha gia' associato i carichi ad una sola scheda come si procede in questo caso??
Aspetto risposte, grazie.

Quando compili la scheda come produttore inserisci la quantità da scaricare e poi associ i carichi.
Io proverei a modificare questi due dati entrando nella scheda del Produttore.
e creare una scheda con relativi carichi associati per quello che hai tolto nella modifica di prima.
Direi che anche il trasportatore deve fare lo stesso sulle sue registrazioni.
Nelle annotazioni di modifica inserisci le problematiche che hai riscontrato.

Cmq nn mi è capitato quindi la mia è un'interpretazione. aspettiamo altre risposte, perchè il tuo quesito è interessante
SINDACOELENA
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Messaggio  riger Mar Feb 22, 2011 11:28 pm

Mariangela ha scritto:Buongiorno a tutto il forum, chiedo pareri per come risolvere questo problema:
Il produttore compila la scheda sistri l'associa ai carichi e la firma. Il trasportatore compila la sua parte e la firma. Arriva l'autista dal produttore e purtroppo il cassone è talmente pieno che non è possibile sollevarlo allora deve tornare in sede ( senza cassone) caricare un cassone vuoto con ragno ritornare dal produttore e scaricare un po' del rifiuto dal cassone in giacenza a quello sul mezzo così da effettuare 2 viaggi al posto di un unico viaggio.
Domanda: Il produttore ha gia' associato i carichi ad una sola scheda come si procede in questo caso??
Aspetto risposte, grazie.

peso da verificare a destino o no?
il problema fondamentale sta nel fatto che è già stata collegata la scheda, altrimenti modificare la quantità anche se il trasportatore ha già preso in carico la scheda (ma non caricata sulla chiave della bb) era uno scherzo.
credo che modificare le quantità dopo l'associazione sia praticamente impossibile, quindi, se il peso è da verificare a destino ti confermeranno un peso diverso e basta. se non è da verificare a destino, invece, sei fregata (ma non sanzionata), fai quadrare i formulari, nascondi la scheda e la prossima volta collega la scheda solo all'ultimo
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