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Art. 193 comma 10 D. Lgs 152 / 2006
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Art. 193 comma 10 D. Lgs 152 / 2006
193. Trasporto dei rifiuti
10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative alla movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste.
Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.
Siete al corrente di sanzioni "specifiche" sull'innoservanza del comma 10?
Grazie
SDR
10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative alla movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste.
Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.
Siete al corrente di sanzioni "specifiche" sull'innoservanza del comma 10?
Grazie
SDR
REPRINTER- Utente Attivo
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Re: Art. 193 comma 10 D. Lgs 152 / 2006
In violazione della disposizione evidenziata in rosso sicuramente può essere contestato il trasporto con formulario incompleto o inesatto (art. 258, c.4).
Admin- Amministratore
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Re: Art. 193 comma 10 D. Lgs 152 / 2006
Admin ha scritto:In violazione della disposizione evidenziata in rosso sicuramente può essere contestato il trasporto con formulario incompleto o inesatto (art. 258, c.4).
4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8
, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193
ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro.
Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
Gentilissimo,
ma quì si parla di imprese che trasportano i propri rifiuti e non di imprese di trasporto in forma professionale art. 212 comma 5.
Alla lettera mi sembra così, sbaglio?
La mia domanda è importante per me e credo il 99,9999% della microraccolta in quanto non applicabile.
Se si verbalizzasse con 1600 euro sai quanti verbali, la microraccolta sara qualche milione di F.I.R. ogni anno.
Saluti
SDR
REPRINTER- Utente Attivo
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Re: Art. 193 comma 10 D. Lgs 152 / 2006
Verissimo.
Dall’entrata in vigore del correttivo si è creato un buco normativo che non riguarda solo la microraccolta. Ne parlavamo sul forum:
http://sistri.forumattivo.com/t3721-niente-piu-sanzioni-per-chi-usa-il-doppio-canale-nemmeno-per-il-cartaceo?highlight=cartaceo
Dall’entrata in vigore del correttivo si è creato un buco normativo che non riguarda solo la microraccolta. Ne parlavamo sul forum:
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Admin- Amministratore
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