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Sottoprodotto se venduto?

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Sottoprodotto se venduto? Empty Sottoprodotto se venduto?

Messaggio  PAOLO ORECCHIA Lun Gen 03, 2011 10:53 am

Buongiorno a tutti e buon anno! in base al'art 184-bis del nuovo D.Lvo 205 inizieremo ad avere a che fare con il mitico "sottoprodotto", non un rifiuto e quindi non soggetto a SISTRI e quant'altro.. Piccolo dubbio chi è (e con quali documenti di supporto) che definisce tale stato?
Basta che il sottoprodotto sia quotato e quindi venduto?
Penso (per chiarire meglio) a carta e cartone da macero, sfridi di alluminio - rame - ferro, ...
Grazie del chiarimento!
PAOLO ORECCHIA
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Sottoprodotto se venduto? Empty Re: Sottoprodotto se venduto?

Messaggio  riger Lun Gen 03, 2011 12:28 pm

Lo stabilisce il produttore, in base alle proprie valutazioni, poiché la normativa non impone alcun certificato o quant'altro.... i parametri da dimostrare sono alla fine abbastanza semplici:
a) deve produrselo lui, e in caso di controllo gli si fa fare un giro in produzione
b) deve essere certamente riciclato, per cui o si hanno solidi contatti con chi lo usa, con tanto di DDT e fattura che confermano lo "storico", o ci si fa fare un contratto
c) può essere utilizzato tal quale, o tuttalpiù riutilizzato senza operazioni fatte dal Mago Silvan: cioè, finché non ci mettono un po' di luce, tutto e niente, soprattutto in funzione del "può", ovvero basta presentare un esempio di ditta nell'universo che lo lavora in queste condizioni che poi ci puoi fare quello che vuoi!
d) il riutilizzo deve essere legale, e questo, appunto, te lo dice la legge...
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