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Produttori di fanghi da depuratori privati e Sistri
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Produttori di fanghi da depuratori privati e Sistri
Carissimi tutti, una preghiera per la lettera g).
Infatti l'art. 188-ter, comma 1, lettera b), dice che sono tenuti all'iscrizione al sistema "le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3,lettere c),d) e g) e d) con più di dieci dipendenti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti".
La lettera g) potrebbe sembrare sostituita dalla riga successiva, ma chi ha un depuratore in casa?
Ovvero: la quasi totalità dei grandi alberghi veneziani, molte industrie che appunto hanno impianti di depurazione così da poter scaricare entro i limiti, e che quindi producono fanghi vari con CER 19, sono tenuti a non iscriversi?
Infatti non effettuano operazioni di recupero o smaltimento rifiuti, anzi, le attività sono ben diverse!
Ma siccome fino a ieri (e in realtà "dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009 e successive modificazioni") erano obbligati, cosa faccio?
E cosa faccio fare ai miei clienti? Li faccio disiscrivere? Faccio chiedere un rimborso? Lo possono negare perchè, sebbene facoltativamente, si possono iscrivere? (e non sembrerebbe nemmeno: art. 188-ter, comma 2, lett. a :"le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3,
lettere c),d) e g) e d) che non hanno più di dieci dipendenti"
In sostanza, c'aggia fà???????
Infatti l'art. 188-ter, comma 1, lettera b), dice che sono tenuti all'iscrizione al sistema "le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3,lettere c),
La lettera g) potrebbe sembrare sostituita dalla riga successiva, ma chi ha un depuratore in casa?
Ovvero: la quasi totalità dei grandi alberghi veneziani, molte industrie che appunto hanno impianti di depurazione così da poter scaricare entro i limiti, e che quindi producono fanghi vari con CER 19, sono tenuti a non iscriversi?
Infatti non effettuano operazioni di recupero o smaltimento rifiuti, anzi, le attività sono ben diverse!
Ma siccome fino a ieri (e in realtà "dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009 e successive modificazioni") erano obbligati, cosa faccio?
E cosa faccio fare ai miei clienti? Li faccio disiscrivere? Faccio chiedere un rimborso? Lo possono negare perchè, sebbene facoltativamente, si possono iscrivere? (e non sembrerebbe nemmeno: art. 188-ter, comma 2, lett. a :"le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3,
lettere c),
In sostanza, c'aggia fà???????
BB- Utente Attivo
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