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Novità per gli spurghisti: il nuovo art. 230, c.5
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Novità per gli spurghisti: il nuovo art. 230, c.5
Promemoria primo messaggio :
Ecco come diventerà con l'entrata in vigore del decreto correttivo:
“I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente, presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell’articolo dell’art. 188-ter comma 1 lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, prevista dall’articolo 212 comma 5 per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti”.
Non occorrerà attendere il famoso decreto.
Che ne dite?
Ecco come diventerà con l'entrata in vigore del decreto correttivo:
“I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente, presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell’articolo dell’art. 188-ter comma 1 lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, prevista dall’articolo 212 comma 5 per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti”.
Non occorrerà attendere il famoso decreto.
Che ne dite?
Admin- Amministratore
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Età : 50
Re: Novità per gli spurghisti: il nuovo art. 230, c.5
Scusate....ma all'art. 6 comma 1 dice che chi non è inquadrato come ente o impresa può fare compilare la sua parte dal trasportatore.
Perciò:
se il condominio non è cosiderato come ente o impresa ---> lo spurghista è solo trasportatore!!!
Perciò:
se il condominio non è cosiderato come ente o impresa ---> lo spurghista è solo trasportatore!!!
gestione-rifiuti- Nuovo Utente
- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 02.02.10
Re: Novità per gli spurghisti: il nuovo art. 230, c.5
e chi sarebbe il produttore??gestione-rifiuti ha scritto:Scusate....ma all'art. 6 comma 1 dice che chi non è inquadrato come ente o impresa può fare compilare la sua parte dal trasportatore.
Perciò:
se il condominio non è cosiderato come ente o impresa ---> lo spurghista è solo trasportatore!!!
Il condominio non è soggetto a sistri e quindi compila a suo nome e il produttore: OK. Non è che sia una grande semplificazione per i poveri trasportatori e comunque questo vale solo per mera aspirazione. Per manutenzioni il produttore, storicamente lo spurghista.
marcosperandio- Moderatore
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Re: Novità per gli spurghisti: il nuovo art. 230, c.5
A mio avviso il nuovo articolo configura l'individuazione del "produttore" nella persona che effettua "l'attività manutentiva".
L'attività manutentiva e' una costante dell'attivita dello spurghista che può anche non produrre rifiuti ma ne individua sempre il medesimo quale "produttore" degli eventuali rifiuti.
Diverso e' il caso del mero "svuotamento", per aspirazione o gravita', di cisterne o altri contenitori di liquidi che sono "prodotti" dall'azienda che li detiene e vengono solo "raccolti" dallo spurghista.
Ciao
L'attività manutentiva e' una costante dell'attivita dello spurghista che può anche non produrre rifiuti ma ne individua sempre il medesimo quale "produttore" degli eventuali rifiuti.
Diverso e' il caso del mero "svuotamento", per aspirazione o gravita', di cisterne o altri contenitori di liquidi che sono "prodotti" dall'azienda che li detiene e vengono solo "raccolti" dallo spurghista.
Ciao
Gimi- Utente Attivo
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Località : Venezia/Mestre
Re: Novità per gli spurghisti: il nuovo art. 230, c.5
Sono contento che una persona che sul forum si è dimostrata super preparata sulla normativa sia d'accordo con me.Gimi ha scritto:A mio avviso il nuovo articolo configura l'individuazione del "produttore" nella persona che effettua "l'attività manutentiva".
L'attività manutentiva e' una costante dell'attivita dello spurghista che può anche non produrre rifiuti ma ne individua sempre il medesimo quale "produttore" degli eventuali rifiuti.
Diverso e' il caso del mero "svuotamento", per aspirazione o gravita', di cisterne o altri contenitori di liquidi che sono "prodotti" dall'azienda che li detiene e vengono solo "raccolti" dallo spurghista.
Ciao
Certo poveri spurghisti che dovranno partire per un servizio senza sapere se faranno prelievo o sola disostruzione, tenendo schede in bianco ma anche io impianto di destino che le dovrei poi dovrei inserire non sono messo meglio!!.
Avevo anche fatto presente all'ing. Mastacchini e a quelli di assolombarda che è da dementi applicare il sistema ai codici 200304 e 200306 ma l'ostinazione è pari a quella dei muli!!
marcosperandio- Moderatore
- Messaggi : 4732
Data d'iscrizione : 14.09.10
Età : 55
Località : Provincia Bergamo
Re: Novità per gli spurghisti: il nuovo art. 230, c.5
il problema è
che purtroppo la maggiore entità di traffico dei rifiuti in nero
o traffico di rifiuti pericolosi in nero
era gestita fino ad oggi proprio con i lavori di spurgo
e ora per pochi furbi che fino ad oggi hanno guadagnato( e forse lo faranno ancora) trasportando e scaricando rifiuti dove a loro faceva comodo anche scaricando in autostrada mentre camminavano
ora paghiamo tutti
che purtroppo la maggiore entità di traffico dei rifiuti in nero
o traffico di rifiuti pericolosi in nero
era gestita fino ad oggi proprio con i lavori di spurgo
e ora per pochi furbi che fino ad oggi hanno guadagnato( e forse lo faranno ancora) trasportando e scaricando rifiuti dove a loro faceva comodo anche scaricando in autostrada mentre camminavano
ora paghiamo tutti
kajetano- Utente Attivo
- Messaggi : 76
Data d'iscrizione : 07.10.10
Re: Novità per gli spurghisti: il nuovo art. 230, c.5
Ma è possibile che a tutt'oggi non sia ancora possibile inserire un produttore non iscritto? Ho telefonato al cc e mi hanno risposto:
1) non è in grado di aiutarmi e mi devo leggere il manuale (come se non lo sapessi a memoria)...
2) (perchè non mi sono arresa e ho richiamato un'altra volta) che su questo punto ci sono ancora problemi e per il momento di continuare con il cartaceo...
Ho un altro dubbio : il mio destinatario non risulta inserito negli elenchi, non c'è la possibilità di aggiungerlo...pertanto non riesco a completare la scheda movimento perchè il sistema non mi fa procedere oltre
la risposta dell'operatore è stata la stessa: proseguire con il cartaceo.... Bah..
1) non è in grado di aiutarmi e mi devo leggere il manuale (come se non lo sapessi a memoria)...
2) (perchè non mi sono arresa e ho richiamato un'altra volta) che su questo punto ci sono ancora problemi e per il momento di continuare con il cartaceo...
Ho un altro dubbio : il mio destinatario non risulta inserito negli elenchi, non c'è la possibilità di aggiungerlo...pertanto non riesco a completare la scheda movimento perchè il sistema non mi fa procedere oltre
la risposta dell'operatore è stata la stessa: proseguire con il cartaceo.... Bah..
simona72- Membro della community
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Età : 52
Re: Novità per gli spurghisti: il nuovo art. 230, c.5
Concordo perfettamente e aggiungo che è anche da autolesionismo puro in quanto, una volta riconosciuti come rifiuti urbani, entrano di diritto nell'esclusiva di raccolta comunale con buona pace dell'intero settore.marcosperandio ha scritto:... è da dementi applicare il sistema ai codici 200304 e 200306!!!
Ciao
Gimi- Utente Attivo
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Re: Novità per gli spurghisti: il nuovo art. 230, c.5
In teoria d'accordo in pratica sapendo che generi di trattamento alcuni impianti consortili non soggetti ad AIA fanno (se per gli spurghi non ci sono grandi problemi salvo un attento controllo analitico per evitare i furbi di turno, spesso gli stessi impianti sono anche autorizzati per percolati e qui mi fermo), credo che se un impianto civile ritira in conto terzi dovrebbe essere soggetto alle medesime autorizzazioni e prescrizioni che sono in capo a noi privati (giusto anche per non alterare il famoso mercato!).Gimi ha scritto:Concordo perfettamente e aggiungo che è anche da autolesionismo puro in quanto, una volta riconosciuti come rifiuti urbani, entrano di diritto nell'esclusiva di raccolta comunale con buona pace dell'intero settore.marcosperandio ha scritto:... è da dementi applicare il sistema ai codici 200304 e 200306!!!
Ciao
marcosperandio- Moderatore
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Re: Novità per gli spurghisti: il nuovo art. 230, c.5
Sarebbe interessante sviluppare l'argomento; sono del parere che le sorprese non sarebbero poche.marcosperandio ha scritto:In teoria d'accordo in pratica sapendo che generi di trattamento alcuni impianti consortili non soggetti ad AIA fanno (se per gli spurghi non ci sono grandi problemi salvo un attento controllo analitico per evitare i furbi di turno, spesso gli stessi impianti sono anche autorizzati per percolati e qui mi fermo), credo che se un impianto civile ritira in conto terzi dovrebbe essere soggetto alle medesime autorizzazioni e prescrizioni che sono in capo a noi privati (giusto anche per non alterare il famoso mercato!).
Proporrei di riavviare a gennaio, dopo sistri (ammesso e non concesso che parta).
Ciao
Gimi- Utente Attivo
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Località : Venezia/Mestre
Re: Novità per gli spurghisti: il nuovo art. 230, c.5
sicuramente interessato. Ho varie esperienze dirette e indirette della situazione lombarda, attualmente sono DT di un impianto D8 e D9 che ne ritira circa 1800 t/settimana di spurghi.Gimi ha scritto:Sarebbe interessante sviluppare l'argomento; sono del parere che le sorprese non sarebbero poche.marcosperandio ha scritto:In teoria d'accordo in pratica sapendo che generi di trattamento alcuni impianti consortili non soggetti ad AIA fanno (se per gli spurghi non ci sono grandi problemi salvo un attento controllo analitico per evitare i furbi di turno, spesso gli stessi impianti sono anche autorizzati per percolati e qui mi fermo), credo che se un impianto civile ritira in conto terzi dovrebbe essere soggetto alle medesime autorizzazioni e prescrizioni che sono in capo a noi privati (giusto anche per non alterare il famoso mercato!).
Proporrei di riavviare a gennaio, dopo sistri (ammesso e non concesso che parta).
Ciao
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marcosperandio- Moderatore
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Data d'iscrizione : 14.09.10
Età : 55
Località : Provincia Bergamo
Re: Novità per gli spurghisti: il nuovo art. 230, c.5
x Marcosperandio,visto che mi par di capire che lavori in un impianto di trattamento vorrei sapere, come funziona con i formulari alla luce della variazione dell'art.230 comma5.
Al momento HERA Bologna a noi spurghisti ci fa compilare il FIR anche come produttori di rifiuti da pulizia manutentiva, pertanto il punto dicarico del rifiuto compare solo nelle annotazioni non piu' alla voce produttore/detentore.
Alla luce di questa variazione quante copie del formulario devo trattenere e quali? al cliente quale lascio?
saluti
Al momento HERA Bologna a noi spurghisti ci fa compilare il FIR anche come produttori di rifiuti da pulizia manutentiva, pertanto il punto dicarico del rifiuto compare solo nelle annotazioni non piu' alla voce produttore/detentore.
Alla luce di questa variazione quante copie del formulario devo trattenere e quali? al cliente quale lascio?
saluti
billy- Utente Attivo
- Messaggi : 60
Data d'iscrizione : 29.06.10
Re: Novità per gli spurghisti: il nuovo art. 230, c.5
Già in passato alcuni spurghisti adottavano questa modalità (non so se per convenienza o se per obbligo dal cliente).billy ha scritto:x Marcosperandio,visto che mi par di capire che lavori in un impianto di trattamento vorrei sapere, come funziona con i formulari alla luce della variazione dell'art.230 comma5.
Al momento HERA Bologna a noi spurghisti ci fa compilare il FIR anche come produttori di rifiuti da pulizia manutentiva, pertanto il punto dicarico del rifiuto compare solo nelle annotazioni non piu' alla voce produttore/detentore.
Alla luce di questa variazione quante copie del formulario devo trattenere e quali? al cliente quale lascio?
saluti
Io come impianto destino trattengo la mia copia, immagino che le altre (produttore e trasportatore oltre la quarta) venissero trattenute dallo spurghista. Prometto di informarmi presso i nostri spurghisti che conferiscono. Ritengo che al "produttore originario" non spetti una copia ma eventualemente una dichiarazione.
Ci aggiorniamo.
marcosperandio- Moderatore
- Messaggi : 4732
Data d'iscrizione : 14.09.10
Età : 55
Località : Provincia Bergamo
Gestione registro spurghisti
Come gestisce il registro di carico e scarico rifiuti uno spurghista che effettua attività di pulizia manutentiva quindi diventa produttore del rifiuto (Con annotazione nel formulario del luogo di produzione) e il trasporto presso ditta smaltitrice? Una volta si considerava solo come trasportare quindi barrava le due caselle carico e scarico. Ora che diventa anche produttore deve tenere un altro registro per indicare il movimento di carico o è sufficiente la doppia casella barrata indicando nelle annottazioni il luogo di produzione?
robbor- Membro della community
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Data d'iscrizione : 29.01.10
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