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codici cer 17.09.04 e 17.01.07 esonerati da sistri?
5 partecipanti
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codici cer 17.09.04 e 17.01.07 esonerati da sistri?
Ciao a tutti
sono un trasportatore conto terzi. e mi capita, essendo iscritto all'albo gestori, di trasportare a volte questa tipologia di rifiuto.
Sentendo di qua e lapareri sul sitri, mi è giunta voce che per tali codici, ma sopratutto per il 17.09.04 non c'è il bisogno dell'iscrizione al sistri..
Qualcuno ne sa qualcosa di più??
Perchè avevo capito che per un conoto terzista l'iscrizione era comunque sempre obbligatoria....
Mahhh:
sono un trasportatore conto terzi. e mi capita, essendo iscritto all'albo gestori, di trasportare a volte questa tipologia di rifiuto.
Sentendo di qua e lapareri sul sitri, mi è giunta voce che per tali codici, ma sopratutto per il 17.09.04 non c'è il bisogno dell'iscrizione al sistri..
Qualcuno ne sa qualcosa di più??
Perchè avevo capito che per un conoto terzista l'iscrizione era comunque sempre obbligatoria....
Mahhh:
Zelia87- Utente Attivo
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Re: codici cer 17.09.04 e 17.01.07 esonerati da sistri?
Da quel che mi risulta l'obbligo iscrizione sussiste.....
silver- Utente Attivo
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Re: codici cer 17.09.04 e 17.01.07 esonerati da sistri?
il codice 17.09.04 lo uso per materiale da demolizione edilizia.. solo per precisare..
Zelia87- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 01.10.10
Età : 37
Re: codici cer 17.09.04 e 17.01.07 esonerati da sistri?
Secondo me forse è stata fatta confusione in un passo della norma.
Il trasporto conto terzi è regolato dall'articolo 1 comma 1 lettera a) "le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali" le quali si devono iscrivere al sistema SISTRI.
I rifiuti che tu citi sono esclusi dal sistri per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione... da quanto leggo però tu non sei produttore, ma ricadi in quanto detto nel precedente capoverso.
Il trasporto conto terzi è regolato dall'articolo 1 comma 1 lettera a) "le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali" le quali si devono iscrivere al sistema SISTRI.
I rifiuti che tu citi sono esclusi dal sistri per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione... da quanto leggo però tu non sei produttore, ma ricadi in quanto detto nel precedente capoverso.
S2- Utente Attivo
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Località : Roma
Re: codici cer 17.09.04 e 17.01.07 esonerati da sistri?
che è come l'avevo inteso io..ma visto che il sistri e la normativa e mutevole avevo paura di essermene perso un pezzo...
Ma una domanda ancora per i produttori che si trasportano il loro rifiuto, con la vecchia normativa fino ad uno specifico tonnellaggio questi potevano farlo senza iscrizione all'albo gestori ecc..
Ora con l'avvento del sistri com'è regolamentato tutto ciò??
Ma una domanda ancora per i produttori che si trasportano il loro rifiuto, con la vecchia normativa fino ad uno specifico tonnellaggio questi potevano farlo senza iscrizione all'albo gestori ecc..
Ora con l'avvento del sistri com'è regolamentato tutto ciò??
Zelia87- Utente Attivo
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Età : 37
Re: codici cer 17.09.04 e 17.01.07 esonerati da sistri?
Chi è un produttore iniziale di rifiuti non pericolosi che effettua operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti, può aderire al sistema su base volontaria. (cfr. art. 1 comma 4)
S2- Utente Attivo
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Località : Roma
170904 RIFIUTI DA DEMOLIZIONE
Se sei un trasportatore iscritto all'albo in conto terzi devi iscirverti al sistri, anche se trasporti il 170904 per conto d'altri.
Quel rifiuto speciale non pericoloso lo conferisci ad un impianto autorizzato in semplificata o in ordinaria a seconda di come questo impianto si è iscritto o ha ricevuta autorizzazione, e che comunque sia in un caso o nell'altro deve anch'esso iscriversi al SISTRI.
Diverso se sei il classico muratore che ha il suo autocarro e svolge attività di trasporto in conto proprio, e che conferisce il rifiuto 170904 all'impianto di recupero: in questo caso non sei obbligato all'iscrizione.
Quel rifiuto speciale non pericoloso lo conferisci ad un impianto autorizzato in semplificata o in ordinaria a seconda di come questo impianto si è iscritto o ha ricevuta autorizzazione, e che comunque sia in un caso o nell'altro deve anch'esso iscriversi al SISTRI.
Diverso se sei il classico muratore che ha il suo autocarro e svolge attività di trasporto in conto proprio, e che conferisce il rifiuto 170904 all'impianto di recupero: in questo caso non sei obbligato all'iscrizione.
giorconsulent- Nuovo Utente
- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 21.10.10
Re: codici cer 17.09.04 e 17.01.07 esonerati da sistri?
Zelia87 ha scritto:Ma una domanda ancora per i produttori che si trasportano il loro rifiuto, con la vecchia normativa fino ad uno specifico tonnellaggio questi potevano farlo senza iscrizione all'albo gestori ecc..
Ora con l'avvento del sistri com'è regolamentato tutto ciò??
Le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi DEVONO essere iscritte all'Albo gestori alla categoria "trasporto conto proprio" (art. 212 - comma 8 del Dlgs 152/2006); il quantitativo trasportabile di propri rifiuti non pericolosi è illimitato.
Tale attività di trasporto dei propri rifiuti non pericolosi non è soggetta a SISTRI; il trasporto viene e continuerà ad essere svolto con formulario.
geologoBG- Utente Attivo
- Messaggi : 531
Data d'iscrizione : 28.01.10
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