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obbligo installazione black box

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Messaggio  monica riva Mer Set 22, 2010 9:34 am

Buongiorno a tutti.
La mia azienda (con più di 50 dipendenti) produce e trasporta in proprio i rifiuti non pericolosi.
Fatto salvo l'obbligatorietà all'iscrizione al Sistri per il fatto di avere più di 50 dipendenti, non riesco ancora a capire se siamo tenuti anche a installare la black box sul nostro mezzo di trasporto oppure no.
Grazie
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Messaggio  armando77 Mer Set 22, 2010 10:20 am

la tua azienda non produce rifiuti pericolosi ma sei obbligato ad essere iscritto al sistri per il numero di dipendenti: devi essere iscritto come produttore di rifiuti non pericolosi.
da come hai scritto sembra proprio che tu abbia una autorizzazione al trasporto in conto proprio art.212 comma 8 dlgs 152/06 e sei autorizzato al trasporto dei soli rifiuti non pericolosi giusto?
in questo caso, visto che trasporti solo i tuoi rifiuti non pericolosi in conto proprio, non devi essere iscritto come trasportatore quindi niente BB.
nel caso in cui dovrai trasportare pericolosi da te prodotti dovrai prima integrare presso l'albo gestori ambientali la tua autorizzazione al trasporto con i CER pericolosi che ti interessano e quindi iscriverti al SISTRI come trasportatore.
attendiamo altre risposte per conferma perchè, come hai capito, qui le cose cambiano giorno per giorno.
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Messaggio  riger Mer Set 22, 2010 10:40 am

E chi dovrebbe prendersi la briga di smazzarsi il sistri per il trasportatore in questo caso? il produttore o il gestore?
Tra l'altro non mi sembra che esista sul manuale la casistica "produttore iscritto > trasportatore non iscritto > gestore (iscritto x forza)"... Non vorrei che qualche interpretazione stabilisca poi che l'obbligo di iscriversi al SISTRI sia sul soggetto (ovvero deve iscrivere tutte le sue attività in base a quella più restrittiva) piuttosto che sull'attività singola: ad esempio, un gestore con meno di 50 dipendenti, che produce solo non pericolosi, è obbligato ad iscriversi come produttore o no?
Non so se sono stato spiegato.... Suspect
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Messaggio  armando77 Mer Set 22, 2010 12:52 pm

parlando del caso esposto da monica lei è un produttore e un trasportatore di rifiuti non pericolosi in conto proprio.
per il produttore si iscrive e non ci piove; per il trasporto in conto proprio art 212 comma 8, non producendo ne trasportando rifiuti pericolosi, viaggia col formulario fino al destino come ha sempre fatto.
se non è cambiato nulla questo mi sembra di aver capito fino ad oggi.
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Messaggio  riger Mer Set 22, 2010 2:22 pm

No, il formulario lo fanno i produttori NON iscritti/trasportatori NON iscritti. Essendo produttore iscritto invece del formulario deve fare la scheda sistri. Il problema appunto è cosa mette come trasportatore, se non si iscrive anche come tale non comparirà nell'elenco!
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Messaggio  armando77 Gio Set 23, 2010 11:37 am

ok, come produttore compila area carico e area movimentazione e ci siamo.
se il trasportatore non risulta negli elenchi mi sembra di aver capito che può inserirlo manualmente (pg. 43 del manuale sistri) "Qualora un trasportatore iscritto all’Albo non risulti ancora nell’elenco proposto, viene comunque data la possibilità di segnalare al Sistri tale eventualità."
Non è proprio il caso in oggetto ma mi sembrava l'unica soluzione al momento.
ora è chiaro che un documento durante il trasporto è necessario ma il problema e:
la scheda sistri può essere stampata dal produttore?mi sembra che il manuale non consideri questa ipotesi ma fa sempre riferimento esclusivamente al trasportatore che stampa il documento.
ed è per questo che ho parlato di formulario.
ora ho fuso le meningi comp
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Messaggio  riger Gio Set 23, 2010 12:05 pm

Infatti, la scheda sistri può essere stampata quando firmata dal trasportatore. Se il trasportatore non è iscritto, non c'è chiavetta, non c'è firma e non c'è stampa.
Inoltre l'inserimento manuale credo sia stato pensato per ovviare agli inconvenienti di iperburocraticità tutti italiani: un'azienda ottiene l'autorizzazione ma intanto che tutti di fanno venire la voglia di inserire i dati passano i mesi. Almeno si da la possibilità a queste aziende di lavorare. Infatti si parla di "segnalazione al SISTRI", quindi di una situazione anomala da risolvere e non di routine come dovrebbe essere questa.
Torno a sostenere che siano "le imprese e gli enti che..." effettuano certe attività ad iscriversi, non le singole attività...
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Messaggio  riger Ven Set 24, 2010 2:50 pm

Ragazzi, ci è sfuggito che SISTRI ha già fatto la procedura 5.1.3 sul manuale....

5.1.3. Produttore/trasportatore che trasporta i propri rifiuti pericolosi
(1.c)
E’ il caso in cui un produttore iscritto al Sistri movimenti i rifiuti pericolosi da lui prodotti (secondo la
definizione del D. Lgs 152/2007, art. 212, comma 8 ).

Si applica la seguente procedura:
Il produttore che ha generato il rifiuto provvederà ad registrare la presa in carico del rifiuto, tramite
la compilazione della Scheda Sistri Area Registro Cronologico (7.1.1) entro 10 giorni dalla
generazione del rifiuto e comunque 4 ore prima della movimentazione.
Nel momento in cui il soggetto decida di movimentare il rifiuto, dovrà compilare una Scheda Sistri
Area Movimentazione dei Propri Rifiuti. In questo caso tale scheda conterrà anche le informazioni
relative al trasporto (nome del conducente, percorso previsto, eccetera). Tale scheda dovrà essere
compilata con un anticipo di almeno 2 ore rispetto all’inizio della movimentazione
Prima di avviare il trasporto del rifiuto il conducente segnala la presa in carico del rifiuto inserendo il
dispositivo USB associato alla black box nel computer della propria impresa.
Va ricordato che durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della Scheda
SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal
produttore/trasportatore dei rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del
conducente.
Tale copia cartacea riporta le seguenti informazioni:
· Informazioni sottoscritte con firma elettronica dal delegato dell’impresa;
· Data e ora di presa in carico del rifiuto generate automaticamente dal Sistri a seguito
dell’inserimento del dispositivo USB nel computer del produttore da parte del conducente;
· Un codice a barre bidimensionale che ne certifica l’autenticità, certifica cioè che tale copia è
stata generata dal Sistri.
Pertanto su di essa non sono necessarie ulteriori firme.
Subito dopo aver effettuato il carico, il conducente attiva le funzionalità della black box (7.2.4)
inserendo il dispositivo USB (2.3) nella black box (2.4).

e' chiaro e limpido che SERVE LA BLACK BOX SUL MEZZO!!!
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Messaggio  luckyluke Ven Set 24, 2010 3:21 pm

riger ha scritto:Ragazzi, ci è sfuggito che SISTRI ha già fatto la procedura 5.1.3 sul manuale....

e' chiaro e limpido che SERVE LA BLACK BOX SUL MEZZO!!!


... solo che il punto 5.1.3 è per il produttore/trasportatore di propri rifiuti PERICOLOSI.
Invece il caso esposto è di produttore/trasportatore di rifiuti NON pericolosi, con più di 10 dipendenti; quindi obbligato a iscriversi come produttore, no come trasportatore.

Ad un convegno a cui ha partecipato (con Pipere) ho visto una slide dove si parlava di "imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e non hanno aderito al sistri"... e la procedura prevedeva l'uso del formulario.
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Messaggio  riger Ven Set 24, 2010 3:44 pm

E il punto 5.1.4 invece parla espressamente di MENO di 10 dipendenti...
Infatti il formulario è previsto proprio per quelli che non hanno adottato il SISTRI in nessun modo, questo caso invece è promiscuo, perché l'azienda in questione adotta il sistri come produttore ma non come trasportatore.
Rimane quindi il dubbio di come conciliare l'obbligo che gli è imposto di uso del sistri (che gli preclude di poter compilare il formulario, ma nemmeno se il sistri esplodesse perché compilerebbe la scheda sistri a mano), con la facoltà di non iscriversi come trasporatore. E ho il forte dubbio (magari qualche giurisprudente nel forum potrà confermarcelo) che quando un poderoso obbligo si sconrta con una esile facoltà, questa ha la peggio...
Non dovrebbe essere un caso isolato (c'è un solo 212c.8 com più di 10 dipendenti in Italia?), pertanto speriamo tirino fuori dal cappello una procedura apposita... MAGARI PRIMA DEL 1/10!
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