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Messaggio  bubu Sab Feb 06, 2010 5:03 pm

Salve,
ringrazio tutti voi del forum per la preparazione dimostrata e la molteplicità degli argomenti trattati.
Premettendo che lavoro per una società che commercia all'ingrosso ed al DETTAGLIO in oli lubrificanti, mi piacerebbe confrontarmi con voi sulla regolamentazione dell'olio esausto:
1) quale società di rivendita al DETTAGLIO di olio lubrificante nuovo, ho sempre l'obbligo di ritirare l'olio esausto presso la mia unità locale? Con il Sistri ci sarà la possibilità di registrare una movimentazione (nell'ex mud compilavo la scheda: rifiuto ricevuto da terzi)?
2) le azienda agricole che producono annualmente una quantità irrisoria di olio esausto, sono obbligate a registrarsi al Sistri e conferire il rifiuto pericoloso al recuperatore autorizzato? E' sbagliato consigliare a questi soggetti di trasportare con propri mezzi (non piu' di 30kg/lt alla volta) l'olio esausto e conferirlo all'isola ecologica e non registrarsi al nuovo sistema?
Grazie in anticipo per la pazienza dimostrata.
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Messaggio  Admin Lun Feb 08, 2010 1:49 am

Ciao,

tieni presente che, al di fuori degli adempimenti relativi alla tracciabilità, non è cambiato nulla.
Dunque sei ancora tenuto al ritiro degli olii.
Per quanto riguarda i piccoli imprenditori agricoli vale l'esenzione di cui all'art. 7, c.3, in base alla quale non sono tenuti ad iscriversi in entrambi i casi (conferimento alla piattaforma del gestore, circuito organizzato di raccolta).
Solo per questa categoria. Gli altri piccoli produttori, invece, sono tenuti ad iscriversi anche se adempiono agli obblighi di registrazione tramite il gestore del serivizio di raccolta o della piattaforma di conferimento.
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Messaggio  sbibiz Mar Mar 23, 2010 3:09 pm

Admin ha scritto:Gli altri piccoli produttori, invece, sono tenuti ad iscriversi anche se adempiono agli obblighi di registrazione tramite il gestore del serivizio di raccolta o della piattaforma di conferimento.

come per esempio una ditta di autotrasporti che ha dei fusti di olio esausto in sede derivanti dal cambio dell'olio motore?
Grazie
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Messaggio  AntoniettaR Mar Mar 23, 2010 3:21 pm

Esattamente.
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Messaggio  sbibiz Mer Mar 31, 2010 8:42 am

se invece il cambio lo fa l'autofficina è quest'ultima che va a "produrre" il rifiuto quindi la ditta di trasporti non necessita di iscriversi al sistri, è corretto?

Grazie
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Messaggio  Diego Armando Mer Mar 31, 2010 2:20 pm

per gli imprenditori agricoli, conviene, se producono meno di 2 ton annue di olio (e lo sono quasi tutte) rivolgersi alle associazioni di categoria, anche se economicamente parlando sembra che non siano così concorrenziali come prezzo,
esatto, se porti i mezzi presso un'officina, sono loro che diventano produttori e si prendono il mal di pancia.
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Messaggio  mastro.ralf Ven Apr 09, 2010 11:50 am

Mi hanno posto un quesito su olii esausti, chiedo a voi:
questa ditta produce olii esausti come rifiuto, c'è un tempo limite per il deposito prima che vengano a ritirarli dalla ditta di smaltimento? un anno?
loro non hanno un contratto, la ditta di smaltimento e trasporto passa quando è in zona ma nel 2009 non è passata. è un problema?
grazie! What a Face
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Messaggio  Diego Armando Ven Apr 09, 2010 11:55 am

c'è un limite in volumetria in quanto pericoloso, non ricordo la quantità (forse 1000 litri)

c c'è un limite di tempo per lo smaltimento: 1 anno
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Messaggio  mastro.ralf Ven Apr 09, 2010 11:59 am

Diego Armando ha scritto:c'è un limite in volumetria in quanto pericoloso, non ricordo la quantità (forse 1000 litri)

c c'è un limite di tempo per lo smaltimento: 1 anno
quindi la ditta è sanzionabile visto che per un anno non li hanno fatti ritirare?
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Messaggio  giovanni gatti Ven Apr 09, 2010 12:08 pm

Tieni ben presente una cosa, l'annualità ovviamente va conteggiata dalla prima operazione di carico annotata sul registro riferita all'olio in deposito temporaneo.
Il quantitativo massimo detenibile é pari a 500 litri, in caso contrario serve una specifica autorizzazione. E' fondamentale che nel formulario non compaiano cifre superiori a 500 litri, in linea di massima é preferibile fare due smaltimenti ciascuno con quantitativi pari o inferiori a 500 litri (c'é il penale per questa cavolata che non hanno mai abrogato.....pensa te...)

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Messaggio  mastro.ralf Ven Apr 09, 2010 12:12 pm

mmm.... direi che questa bella notizia posso dargliela lunedì, non vorrei rovinare il fine settimana... Shocked
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Messaggio  giovanni gatti Ven Apr 09, 2010 12:19 pm

...beh, se non ha ancora effettuato le operazioni di carico sul registro é tutto rimediabilissimo..... What a Face

Io a volte mi chiedo se ai legislatori importi veramente qualcosa riguardo alla effettiva tutela dell'ambiente, sembra quasi che aprano continuamente trabocchetti per fare cassa con le sanzioni. Vari errori amministrativi che non portano nessun giovamento se non alle tasche dell'erario e degli avvocati......ma forse sono troppi anni che faccio questo mestiere ma credo che nel nostro paese si sia propensi a considerare il classico bruscolino nell'occhio per ignorare la trave.....bizantinismi all'italiana......

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Messaggio  santenicolai Ven Apr 09, 2010 12:20 pm

il legislatore si è preoccupato, non solo di fissare il limite massimo per il deposito temporaneo, che coincide con quello già indicato nell'articolo 183 lett. m), ma ha voluto anche sottolineare che, trascorso tale limite, il deposito temporaneo diventa discarica abusiva . Deposito temporaneo. In base all'articolo 256 Co.2 d.legvo n. 152/06 per deposito temporaneo deve intendersi " qualsiasi raggruppamento di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti" purché siano rispettate le condizioni analiticamente indicate nella norma tra le quali, per quello che rileva in questa fattispecie, è opportuno segnalare:a) la necessità che il deposito temporaneo sia effettuato per tipi omogenei; b) la durata che non può comunque superare l'anno, altrimenti diventa discarica abusiva; c) l'avvio alle operazioni di recupero e smaltimento, se non si raggiunge il limite di 20 mc, con cadenza almeno bimestrale (se rifiuti pericolosi), e trimestrali (se non pericolosi)e, se si raggiunge il limite di 20 mc, non appena viene raggiunto tale limite.
Da tali definizioni discende che il raggruppamento di rifiuti nel luogo dove vengono prodotti, se non supera l'anno e ricorrono le altre condizioni previste dalla norma, non è soggetto ad alcuna autorizzazione, ma solo all'obbligo del registro di carico e scarico;
se supera l'anno diventa discarica punibile art.256 2 comma
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Messaggio  giovanni gatti Ven Apr 09, 2010 12:56 pm

Se lo stoccaggio di olio minerale esausto supera i 500 litri, bisogna ripettare le norme tecniche di cui al DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1996, n. 392 allegato C, ad oggi ancora in vigore nonostante una sentenza del TAR Lazio. Vi posso garantire che alcuni magistrati tengono ad applicarlo su segnalazione delle ARPA (ho seguito, anche di recente diversi processi come CTP proprio per questo motivo). La cosa fondamentale é che nel registro non vi siano singole registrazioni, siano esse di carico o di scarico, superiori a 500 litri...499 va benissimo......

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Messaggio  agricolavillalicia Dom Ago 07, 2011 10:35 pm

Admin ha scritto:Ciao,

tieni presente che, al di fuori degli adempimenti relativi alla tracciabilità, non è cambiato nulla.
Dunque sei ancora tenuto al ritiro degli olii.
Per quanto riguarda i piccoli imprenditori agricoli vale l'esenzione di cui all'art. 7, c.3, in base alla quale non sono tenuti ad iscriversi in entrambi i casi (conferimento alla piattaforma del gestore, circuito organizzato di raccolta).
Solo per questa categoria. Gli altri piccoli produttori, invece, sono tenuti ad iscriversi anche se adempiono agli obblighi di registrazione tramite il gestore del serivizio di raccolta o della piattaforma di conferimento.

Perdonatemi, io agricoltore con ditta individuale, che cambio 20 litri di olio all'anno con relativi filtri non sono soggetto all'iscrizione al Sistri per quale articolo di legge precisaemnte?
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Messaggio  luanap Lun Ago 08, 2011 10:10 am

Se lo stoccaggio di olio minerale esausto supera i 500 litri, bisogna ripettare le norme tecniche di cui al DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1996, n. 392 allegato C, ad oggi ancora in vigore nonostante una sentenza del TAR Lazio. Vi posso garantire che alcuni magistrati tengono ad applicarlo su segnalazione delle ARPA (ho seguito, anche di recente diversi processi come CTP proprio per questo motivo). La cosa fondamentale é che nel registro non vi siano singole registrazioni, siano esse di carico o di scarico, superiori a 500 litri...499 va benissimo.....
Question Question Question affraid affraid affraid Question Question Question

Scusate, ma questa cosa del deposito massimo di 500 l di olio proprio non la sapervo!!! Shocked Allora sono andata velocemnete a vedere il decreto citato, ma ho trovato solo scritto che "Gli impianti di stoccaggio presso i detentori di capacità superiore a 500 litri devono avere caratteristiche tali da soddisfare quanto previsto nell'allegato C al presente regolamento" e nulla sul deposito massimo citato....

Qualcuno, per cortesia, può darmi gli estremi precisi della normativa che dice che le imprese non possono detenere più di 500 l di olio altrimenti hanno bisogno di specifiche autorizzazioni???? Shocked
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Messaggio  Supremoanziano Lun Ago 08, 2011 10:12 am

giovanni gatti ha scritto:Se lo stoccaggio di olio minerale esausto supera i 500 litri, bisogna ripettare le norme tecniche di cui al DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1996, n. 392 allegato C, ad oggi ancora in vigore nonostante una sentenza del TAR Lazio. Vi posso garantire che alcuni magistrati tengono ad applicarlo su segnalazione delle ARPA (ho seguito, anche di recente diversi processi come CTP proprio per questo motivo). La cosa fondamentale é che nel registro non vi siano singole registrazioni, siano esse di carico o di scarico, superiori a 500 litri...499 va benissimo......

G.

Mi sembra vagamente di ricordare che il limite era fissato a 300 litri.

La domanda è: da quando hanno cambiato il limite e con quale dispositivo?

Grazie
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Messaggio  isamonfroni Lun Ago 08, 2011 11:59 am

Temo che vi stiate tutti confondendo..........
Gli oli esausti di origine minerale, per intederci gli oli motore e simili, avevano già da prima del Decreto Ronchi una normativa specifica il d.lgs.95 del 1992 e il DM 392/96, che fissa le norme tecniche per gli impianti ed i depositi degli oli esausti, ne era solo il regolamento applicativo.
Secondo tale normativa, che vi ricordo veniva prima del Ronchi, erano fissati tutta una serie di requisiti per i depositi, per le registrazioni di carico e scarico, per il regime autorizzativo.
Ma questo soltanto perchè gli altri rifiuti erano regolamentati in modo diverso.
Oggi (da quando è entrato in vigore il TUA) il d.lgs. 95/92 è andato definitivamente in pensione così come il DM 392/96, anche se le regole tecniche, nello stesso riportate, sono state adottate come BAT per gli impianti di deposito e trattamento degli oli esausti e quindi vengono utilizzate dagli enti di controllo come traccia per le autorizzazioni e, appunto i controlli.
Quindi ricapitolando............
Questi poveri oli esausti ormai sono rifiuti normalissimi a tutti gli effetti (pericolosi ovviamente) e chi li maneggia perchè ne è il produttore detentore o perchè li gestisce a titolo professionale (trasporto, trattamento, recupero) deve tenere il registro di carico e scarico (ora SISTRI) esattamente come per qualunque altro rifiuto pericoloso. Prima c'era un limit6e di 300 litri anno al di sotto del quale non era obbligatorio compilare il "registro degli oli usati" che era cosa leggermente diversa dal registro di carico e scarico.

Per quanto riguarda il famoso limite dei 500 litri, questo vale per l'applicabilità o meno delle regole costruttive dei depositi di cui all'allegato C al DM 392/96 ma non vuole affatto dire che ci vogliano specifiche autorizzazione-.
In soldoni vuo dire soltanto questo:
- chi ha poco olio esausto < 500 l (per esempio i distributori di benzina) lo può detenere, senza grossi problemi (cisternetta, fusti dentro bacino ecc....)
- chi ne detiene di più fino a 10 mc, li può tenere secondo le regole del deposito temporaneo (art.183, comma1 lettera bb) ma è tenuto a rispettare per il deposito le caratteristiche tecniche dell'allegato C al D.M 392/96 (serbatoi acciaio, bacini di contenimento, piazzole di pompaggio, fognature oleose segregate, filtri a carboni attivi ecc...)
- chi ne deve detenere più dei 10 mc del dep temporaneo è tenuto ad avere una specifica autorizzazione per lo stoccaggio (D15/R13) ai sensi dell'art. 208 del TUA.

Ma questo mi pare abbastanza logico, oltre a rappresentare esattamente la stessa situazione di tutti gli altri depositi temporanei di rifiuti presso il detentore che, come recita l'art. 183, comma1 lettera bb, deve essere effettuato "nel rispetto delle relative norme tecniche" (vedi punto 3). e il DM 392/96 è la "relativa norma tecnica" riguardante gli oli usati.

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Messaggio  Supremoanziano Lun Ago 08, 2011 12:18 pm

Ha ragione la sig.ra moderatrice isamonfroni.

il T.U. non ha abrogato in toto il delgs 95/92 ma solo alcuni articoli tra i quali quello che obbligava a detenere un registro degli olii.
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Messaggio  luanap Lun Ago 08, 2011 12:35 pm

Temo che vi stiate tutti confondendo..........
Gli oli esausti di origine minerale, per intederci gli oli motore e simili, avevano già da prima del Decreto Ronchi una normativa specifica il d.lgs.95 del 1992 e il DM 392/96, che fissa le norme tecniche per gli impianti ed i depositi degli oli esausti, ne era solo il regolamento applicativo.
Secondo tale normativa, che vi ricordo veniva prima del Ronchi, erano fissati tutta una serie di requisiti per i depositi, per le registrazioni di carico e scarico, per il regime autorizzativo.
Ma questo soltanto perchè gli altri rifiuti erano regolamentati in modo diverso.
Oggi (da quando è entrato in vigore il TUA) il d.lgs. 95/92 è andato definitivamente in pensione così come il DM 392/96, anche se le regole tecniche, nello stesso riportate, sono state adottate come BAT per gli impianti di deposito e trattamento degli oli esausti e quindi vengono utilizzate dagli enti di controllo come traccia per le autorizzazioni e, appunto i controlli.
Quindi ricapitolando............
Questi poveri oli esausti ormai sono rifiuti normalissimi a tutti gli effetti (pericolosi ovviamente) e chi li maneggia perchè ne è il produttore detentore o perchè li gestisce a titolo professionale (trasporto, trattamento, recupero) deve tenere il registro di carico e scarico (ora SISTRI) esattamente come per qualunque altro rifiuto pericoloso. Prima c'era un limit6e di 300 litri anno al di sotto del quale non era obbligatorio compilare il "registro degli oli usati" che era cosa leggermente diversa dal registro di carico e scarico.

Per quanto riguarda il famoso limite dei 500 litri, questo vale per l'applicabilità o meno delle regole costruttive dei depositi di cui all'allegato C al DM 392/96 ma non vuole affatto dire che ci vogliano specifiche autorizzazione-.
In soldoni vuo dire soltanto questo:
- chi ha poco olio esausto < 500 l (per esempio i distributori di benzina) lo può detenere, senza grossi problemi (cisternetta, fusti dentro bacino ecc....)
- chi ne detiene di più fino a 10 mc, li può tenere secondo le regole del deposito temporaneo (art.183, comma1 lettera bb) ma è tenuto a rispettare per il deposito le caratteristiche tecniche dell'allegato C al D.M 392/96 (serbatoi acciaio, bacini di contenimento, piazzole di pompaggio, fognature oleose segregate, filtri a carboni attivi ecc...)
- chi ne deve detenere più dei 10 mc del dep temporaneo è tenuto ad avere una specifica autorizzazione per lo stoccaggio (D15/R13) ai sensi dell'art. 208 del TUA.

Ma questo mi pare abbastanza logico, oltre a rappresentare esattamente la stessa situazione di tutti gli altri depositi temporanei di rifiuti presso il detentore che, come recita l'art. 183, comma1 lettera bb, deve essere effettuato "nel rispetto delle relative norme tecniche" (vedi punto 3). e il DM 392/96 è la "relativa norma tecnica" riguardante gli oli usati.
clap
GRAZIE MILLE PER IL CHIARIMENTO!!!! Mi sembrava strano non sapere una cosa così importante!!!!
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Messaggio  agricolavillalicia Lun Ago 08, 2011 1:17 pm

Qualcuno gentilmente mi risponde??

agricolavillalicia ha scritto:
Admin ha scritto:Ciao,

tieni presente che, al di fuori degli adempimenti relativi alla tracciabilità, non è cambiato nulla.
Dunque sei ancora tenuto al ritiro degli olii.
Per quanto riguarda i piccoli imprenditori agricoli vale l'esenzione di cui all'art. 7, c.3, in base alla quale non sono tenuti ad iscriversi in entrambi i casi (conferimento alla piattaforma del gestore, circuito organizzato di raccolta).
Solo per questa categoria. Gli altri piccoli produttori, invece, sono tenuti ad iscriversi anche se adempiono agli obblighi di registrazione tramite il gestore del serivizio di raccolta o della piattaforma di conferimento.

Perdonatemi, io agricoltore con ditta individuale, che cambio 20 litri di olio all'anno con relativi filtri non sono soggetto all'iscrizione al Sistri per quale articolo di legge precisaemnte?
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Messaggio  Hieronymus Ven Feb 07, 2014 10:29 pm

isamonfroni ha scritto:
In soldoni vuol dire soltanto questo:
- chi ha poco olio esausto < 500 l (per esempio i distributori di benzina) lo può detenere, senza grossi problemi (cisternetta, fusti dentro bacino ecc....)
- chi ne detiene di più fino a 10 mc, li può tenere secondo le regole del deposito temporaneo (art.183, comma1 lettera bb) ma è tenuto a rispettare per il deposito le caratteristiche tecniche dell'allegato C al D.M 392/96 (serbatoi acciaio, bacini di contenimento, piazzole di pompaggio, fognature oleose segregate, filtri a carboni attivi ecc...)
Quindi una metalmeccanica medio/grossa che produce
- oli usati derivanti da cambi centraline e simili e li stocca in fusti su "normale" bacino di contenimento (meno di 500 lit in stoccaggio)
- lubrorefrigerante di scarto che "scola" dal truciolo e si deposita (attualmente) sul fondo del cassone ma l'idea è di farlo convogliare in un serbatoio interrato
se il totale delle due produzioni supera i 500 lit (inteso come stoccaggio complessvo e contemporaneo) deve attenersi per entrambi i depositi alle regole dell'All.C DM 392/96 ??
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Messaggio  isamonfroni Sab Feb 08, 2014 9:27 pm

Hieronymus ha scritto:
isamonfroni ha scritto:
In soldoni vuol dire soltanto questo:
- chi ha poco olio esausto < 500 l (per esempio i distributori di benzina) lo può detenere, senza grossi problemi (cisternetta, fusti dentro bacino ecc....)
- chi ne detiene di più fino a 10 mc, li può tenere secondo le regole del deposito temporaneo (art.183, comma1 lettera bb) ma è tenuto a rispettare per il deposito le caratteristiche tecniche dell'allegato C al D.M 392/96 (serbatoi acciaio, bacini di contenimento, piazzole di pompaggio, fognature oleose segregate, filtri a carboni attivi ecc...)
Quindi una metalmeccanica medio/grossa che produce
- oli usati derivanti da cambi centraline e simili e li stocca in fusti su "normale" bacino di contenimento (meno di 500 lit in stoccaggio)
- lubrorefrigerante di scarto che "scola" dal truciolo e si deposita (attualmente) sul fondo del cassone ma l'idea è di farlo convogliare in un serbatoio interrato
se il totale delle due produzioni supera i 500 lit (inteso come stoccaggio complessvo e contemporaneo) deve attenersi per entrambi i depositi alle regole dell'All.C DM 392/96 ??

Sì e la prima cosa che deve tenere presente è che i serbatoi interrati non sono ammessi

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Messaggio  Hieronymus Sab Mar 01, 2014 9:59 pm

isamonfroni ha scritto: Sì e la prima cosa che deve tenere presente è che i serbatoi interrati non sono ammessi
Scusa, questa tua affermazione non mi è chiara. il punto 3 allC del DM 392/96
"I serbatoi adibiti allo stoccaggio di olio usato o emulsioni oleose debbono essere:
...
c) fuori terra o interrati: se interrati i serbatoi debbono essere contenuti in un cassone in c.s. totalmente ispezionabile;"

Quindi se sono realizzati secondo le indicazioni del DM direi che si possono fare. Mi sfugge qualcosa?

Poi mi sorge un altro dubbio in materia: sempre al punto che appena richiamato si dice
"I serbatoi adibiti allo stoccaggio di olio usato o emulsioni oleose debbono essere:
a) fissi: e' esclusa la possibilita' di stoccaggio di olio usato o emulsioni oleose in recipienti mobili di qualsiasi tipo e capacita';"

Questo significa che lo stoccaggio temporaneo di emulsioni (intese come rifiuto) fatto nelle tipiche cisterne da 1 metrocubo (quindi di più di 500 lit)  è contestabile?
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olio esausto e Sistri Empty Re: olio esausto e Sistri

Messaggio  diegosistri Mer Nov 04, 2015 12:28 pm

Buongiorno,

leggendo le Vostre risposte mi sono chiarito molto, ma una domanda continua a venirmi alla mente:

dove trovo scritto il limite dei 500 litri, sia questo scritto in formula, definizione o in qualsiasi altra maniera?

Grazie
diegosistri
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