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Dubbio data FIR

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Messaggio  fantalele 4.0 Gio Ago 12, 2010 2:17 pm

Cari amici, oggi sono venuti a fare il ritiro dei rifiuti speciali; tutto come al solito ma, dopo aver compilato il registro di carico e scarico, ho notato che sul FIR la data di emissione è del 05/08/10.
Ora sul registro di carico e scarico quale dovevo mettere? Suppongo quella dell'emissione del FIR, almeno io così ho fatto.
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Messaggio  Bomezio Gio Ago 12, 2010 3:40 pm

La data da indicare sul registro è quella in cui vie effettuato il trasporto, per comodità ti riporto quanto previsto nell'allegato C del dm 148/1998 che approva il modello del registro di carico e scarico:
"III. I FOGLI DEL REGISTRO devono contenere le seguenti informazioni:
a) Nella prima colonna deve essere contrassegnata l'operazione (carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione con l'indicazione del numero progressivo e della data della registrazione stessa. In caso di scarico devono, inoltre, essere indicati il numero del formulario, la data di effettuazione del trasporto e il riferimento alla registrazione di carico dei rifiuti cui il trasporto si riferisce;"


ciao e buona giornata
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Messaggio  fantalele 4.0 Gio Ago 12, 2010 4:49 pm

Certo, infatti sulla casella di scarico compare in alto la data e il numero progressivo dell'operazione (praticamente il numero di oggi con la data di oggi); poi sotto viene specificato
Formulario N°.......... del ......... riferito operazioni di carico n°

quindi suppongo che si riferisca alla data di emissione del formulario.
Sleep sunny Sleep sunny

PS
hoops grazie comunque!


Ultima modifica di fantalele il Gio Ago 12, 2010 4:51 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : scordato di ringraziare)
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Messaggio  Bomezio Ven Ago 13, 2010 9:51 am

Formulario N° ....... del (data di effettuazione del trasporto)
Rif. operazioni di carico ...............
Si deve riportare la data di effettuazione del trasporto perchè tra la data di emissione del formulario (in alto) e la data del trasporto (sezione VI) possono intercorrere diversi giorni per cui, per es., se annoti oggi con la data di emissione un formulario emesso 15 giorni fa ma il cui trasporto è stato effettuato ieri saresti per assurdo in ritardo con la tempistica di registrazione e quindi sanzionabile.

ciao
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Messaggio  MONICA78 Ven Ago 13, 2010 3:59 pm

Bomezio ha scritto:Formulario N° ....... del (data di effettuazione del trasporto)
Rif. operazioni di carico ...............
Si deve riportare la data di effettuazione del trasporto perchè tra la data di emissione del formulario (in alto) e la data del trasporto (sezione VI) possono intercorrere diversi giorni per cui, per es., se annoti oggi con la data di emissione un formulario emesso 15 giorni fa ma il cui trasporto è stato effettuato ieri saresti per assurdo in ritardo con la tempistica di registrazione e quindi sanzionabile.

ciao

Io non la penso così, la data di emissione del FIR è la data in cui viene compilato, può essere antecedente alla data del trasporto ad es. x le ditte che stampano un certo quantitativo di FIR che non vengono per forza utilizzati lo stesso giorno.
Sul registro devi indicare:
SCARICO del DATA DI TRASPORTO (perchè lo scarico fisicamente viene effettuato in quella data)
ma quando ti chiede il n° Form. del ... DEVI METTERE LA DATA DI EMISSIONE, anche se è antecedente di un mese, resta la data del formulario.
Spero di essere stata chiara.
Ciao Monica cat cat cat
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Messaggio  mauroscuba Ven Ago 13, 2010 8:01 pm

se le istruzioni parlano di data di effettuazione del trasporto ma se poi vai a leggere la circolare esplicativa

Circolare 4 agosto 1998 sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di trasporto

riporta questo:

2) Modalità di tenuta e di compilazione del registro di carico e scarico

c) nella prima colonna del registro (prima colonna degli allegati A-2 e B-2 al decreto ministeriale n. 148/1998) alla voce "Formulario n. ... del ..." devono essere riportate le seguenti informazioni:

numero del formulario dei rifiuti trasportati che sono oggetto dell'operazione di carico o scarico annotata sul registro;

data di emissione del formulario quale risulta indicata nell'allegato C, punto II, del decreto ministeriale n. 145/1998;

Quindi data di emissione
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Messaggio  Bomezio Lun Ago 16, 2010 10:36 am

Come riportato anche da mauroscuba le istruzioni contenute nell'allegato C del dm 148/1998 parlano, come anche da me citato, di data di effettuazione del trasporto, mentre la circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, parla di “data di emissione del formulario quale risulta indicata nell'allegato C, punto II, del decreto ministeriale n. 145/1998”.
Ora se si va a vedere la valenza di una circolare rispetto ad un atto normativo, quale un decreto ministeriale, troviamo la Corte di Cassazione con sentenza n. 237, depositata il 9 gennaio 2009, riprendendo la sua precedente pronuncia n. 23031 de 9 ottobre 2007, afferma che le circolari non sono atti normativi (né ad essi assimilabili), e, pertanto sono prive di potere di variare l’ordinamento giuridico. Ogni circolare per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo esserle riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna, non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione in quanto esse non possono ne contenere disposizioni che derogano a norme di legge, ne essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie. Ammettere nelle circolari opinioni interpretative dell'amministrazione, che possono essere in qualsiasi momento modificate o revocate senza le procedure previste per la formazione delle leggi, potere normativo equivale a riconoscere all'amministrazione stessa un potere normativo in conflitto con la carta costituzionale che assegna tale potere al Parlamento.
Nel caso di cui stiamo parlando la circolare è in “evidente” contrasto con la norma di legge e quindi può essere legittimamente disattesa.
Scusate la lungaggine del mio ragionamento per ribadire la mia convinzione che sul registro di c/s va indicata la data di effettuazione del trasporto che, peraltro, attesta la data di effettiva immissione su strada dei rifiuti dando una effettiva tracciabilità dei rifiuti.

ciao a tutti
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Messaggio  giampy Lun Ago 16, 2010 11:06 am

Bomezio ha scritto:Come riportato anche da mauroscuba le istruzioni contenute nell'allegato C del dm 148/1998 parlano, come anche da me citato, di data di effettuazione del trasporto, mentre la circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, parla di “data di emissione del formulario quale risulta indicata nell'allegato C, punto II, del decreto ministeriale n. 145/1998”.
Ora se si va a vedere la valenza di una circolare rispetto ad un atto normativo, quale un decreto ministeriale, troviamo la Corte di Cassazione con sentenza n. 237, depositata il 9 gennaio 2009, riprendendo la sua precedente pronuncia n. 23031 de 9 ottobre 2007, afferma che le circolari non sono atti normativi (né ad essi assimilabili), e, pertanto sono prive di potere di variare l’ordinamento giuridico. Ogni circolare per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo esserle riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna, non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione in quanto esse non possono ne contenere disposizioni che derogano a norme di legge, ne essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie. Ammettere nelle circolari opinioni interpretative dell'amministrazione, che possono essere in qualsiasi momento modificate o revocate senza le procedure previste per la formazione delle leggi, potere normativo equivale a riconoscere all'amministrazione stessa un potere normativo in conflitto con la carta costituzionale che assegna tale potere al Parlamento.
Nel caso di cui stiamo parlando la circolare è in “evidente” contrasto con la norma di legge e quindi può essere legittimamente disattesa.
Scusate la lungaggine del mio ragionamento per ribadire la mia convinzione che sul registro di c/s va indicata la data di effettuazione del trasporto che, peraltro, attesta la data di effettiva immissione su strada dei rifiuti dando una effettiva tracciabilità dei rifiuti.

ciao a tutti
quoto. anche perchè la registrazione deve essere effettuata almeno entro 10 gg dallo scarico ( ed io per scarico intendo la data di effettuazione del trasporto).
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Messaggio  fantalele 4.0 Lun Ago 16, 2010 11:31 am

Ragazzi lo sempre pensato e detto......... siete dei grandi!
Grazie per tutte le informazioni e le delucidazioni.
Tra norme e "normine" non ti fanno capire niente Evil or Very Mad
Sleep sunny Sleep sunny
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Messaggio  premier83 Mar Ago 17, 2010 12:14 pm

concordo con monica.infatti la data di emissione formulario può essere diversa dalla data di scarico.

infatti viene riportato scarico num....del......
numero formulario.......del.......... due cose distinte e separate.
fidatevi è da anni che faccio in questa maniera e da controlli ricevuto non sono mai stato sanzionato. wiggle
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Messaggio  Bomezio Mar Ago 17, 2010 12:38 pm

E' da quando sono nati che vedo registri di carico e scarico compilati in ambedue i modi ed il fatto che non abbia mai visto sanzioni è dovuto proprio al fatto che il dm dice una cosa e la circolare ne dice un'altra ben diversa, creando confusione in chi deve compilare i registri.
Ho espresso la mia opinione basandomi su quella che è la gerarchia che la giurisprudenza attribuisce alle disposizioni di legge nei confronti di atti che disposizioni di legge non sono, oltre a concordare perfettamente con giampy sul fatto che lo "scarico" del rifiuto avviene alla data di effettuazione del trasporto e non quando viene compilato il formulario (magari dal trasportatore che nulla ha a che fare col produttore del rifiuto).
Comunque a breve (forse) non avremo più problemi, o quasi, con i FIR, al SISTRI piacendo.
Ciao a tutti
Bomezio
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Messaggio  MONICA78 Mar Ago 17, 2010 1:25 pm

Bomezio ha scritto:E' da quando sono nati che vedo registri di carico e scarico compilati in ambedue i modi ed il fatto che non abbia mai visto sanzioni è dovuto proprio al fatto che il dm dice una cosa e la circolare ne dice un'altra ben diversa, creando confusione in chi deve compilare i registri.
Ho espresso la mia opinione basandomi su quella che è la gerarchia che la giurisprudenza attribuisce alle disposizioni di legge nei confronti di atti che disposizioni di legge non sono, oltre a concordare perfettamente con giampy sul fatto che lo "scarico" del rifiuto avviene alla data di effettuazione del trasporto e non quando viene compilato il formulario (magari dal trasportatore che nulla ha a che fare col produttore del rifiuto).
Comunque a breve (forse) non avremo più problemi, o quasi, con i FIR, al SISTRI piacendo.
Ciao a tutti

Ciao Bomezio,
effettivamente quello che hai scritto è molto interessante e indubbiamente esatto. Io ho sempre fatto ragionamenti molto "terra terra" e ho sempre considerato per pura comodità la DATA DI REGISTRAZIONE = DATA DI EFFETTIVO SCARICO (TRASPORTO), ma sono convinta che la data di registrazione sia la data in cui mi metto lì con il mio registro e lo compilo, a questo punto può essere un qualsiasi giorno nei 10 giorni lavorativi successivi allo scarico, mentre per me indubbia è la data del formulario che come ogni documento porta la data di emanazione, indipendentemente dalla data di utilizzo del documento (lo stesso vale per i + comuni DDT).
Cmq hai di nuovo ragione quando dici che presto (... ma quanto presto ???) ci sarà il sistema SISTRI a "sollevarci" da queste incombenze...
Ciao a tutti cat cat cat
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Messaggio  Mariangela Mar Ago 17, 2010 1:29 pm

Concordo pienamente, data di effettuazione del trasporto, sono anni che compilo registri e da vari controlli è risultato corretto. Very Happy
Mariangela
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