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La nota dell'ANCE sui rifiuti delle imprese edili

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Messaggio  Admin Ven Feb 05, 2010 12:50 pm

L'Associazione dei costruttori edili ha diramato una nota in cui chiarisce che è volontaria, e non obbligatoria, chiarisce l'Ance, l'adesione al nuovo sistema da parte delle imprese edili che producono rifiuti non pericolosi.

Dal disposto normativa, sottolinea l'Ance nella nota, si evince chiaramente che le imprese edili non sono tenute ad aderire al SISTRI, per la produzione di rifiuti non pericolosi derivanti dallo svolgimento della attività di demolizione e costruzione.

Tali rifiuti, infatti, non rientrano tra quelli per i quali prima il Codice dell`ambiente prevedeva l`obbligo della tenuta del MUD e del registro di carico e scarico ed ora il decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 stabilisce l`adesione al SISTRI.

Inoltre, aggiunge l'ANCE, non sussiste l`obbligo di adesione al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti neanche per chi effettua attività di trasporto in conto proprio di materiali non pericolosi ai sensi dell`art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006: il decreto, infatti, prevede anche per questi soggetti una adesione volontaria e non obbligatoria.

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Ultima modifica di Admin il Ven Feb 12, 2010 10:33 am - modificato 1 volta.
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Messaggio  valterb Mer Feb 10, 2010 3:55 pm

ma all'ANCE sono iscritte solo imprese con meno di 10 dipendenti?
perché per quelle con più di 10 dipendenti l'obbligo esiste, eccome!!! le imprese edili sono o industriali o artigianali (di norma).
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Messaggio  Admin Mer Feb 10, 2010 4:58 pm

I rifiuti derivanti dall'attività rientrano, in generale, tra quelli di cui all'art. 184, c.3, lett. b), "i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché ..."
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Messaggio  giampy Gio Feb 11, 2010 10:18 am

Admin ha scritto:I rifiuti derivanti dall'attività rientrano, in generale, tra quelli di cui all'art. 184, c.3, lett. b), "i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché ..."
quindi? Embarassed
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Messaggio  Admin Gio Feb 11, 2010 1:31 pm

Quindi se non producono rifiuti pericolosi non sono tenute all'iscrizione anche se hanno più di 10 dipendenti.
Per i non pericolosi l'obbligo sussiste solo per i produttori di rifiuti derivanti dalle attività di cui all'art. 184, c.3, lett. c), d) e g).
Qual'è il tuo dubbio?
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Messaggio  giampy Gio Feb 11, 2010 5:27 pm

io pensavo rientrassero tra le imprese artigiane.
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