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trasporto/stoccaggio piccole quantità di neon

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Messaggio  Pina Lun Giu 14, 2010 3:15 pm

Domanda sui neon usati: mettiamo il caso di un'azienda di manutenzione impianti che ogni tanto si ritrova 2-3 neon esausti da smaltire quindi li smonta presso i clienti e li deve portare via.
L'azienda ha autorizzazione al trasporto c.p. per piccole quantità (fino a 30 kg di pericolosi).
Ovviamente la procedura corretta sarebbe portare questi neon direttamente ad uno smaltitore autorizzato ma... non si può fare avanti e indietro dallo smaltitore tutte le volte che si hanno 2-3 neon da smaltire! Sarebbe più ovvio stoccarli in sede e poi chiamare un trasportatore autorizzato che viene a ritirarli oppure portarli allo smaltimento direttamente con propria autorizzazione al trasporto c.p. quando si raggiungono i 30 kg :30:
Però c'è un però: non posso prendere i neon esausti (che sono pericolosi) dal cliente e portarli in sede perchè farei dello stoccaggio temporaneo che non è consentito jail
In definitiva: come è meglio fare in questi casi? Question
Grazie mille in anticipo.
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Messaggio  S.T.A. s.a.s. Lun Giu 14, 2010 3:40 pm

ciao!
Ti dico quello che su questo argomento ho capito io leggendo il fantomatico D. Lgs.n. 15272006 e successive interpreatazioni:
l'art. 266 del suddetto decreto dice che chi fa manutenzione può considerare i rifiuti che e derivano come prodotti nella sede legale/oeprativa. Quindi, tu puoi parterteli a casa senza avere nessun titolo autorizzativo. Inoltre, l'autorizzazione al trasporto dei rifuti in conto proprio vale per quando devi andare all'impianto di smaltimento, cioè:
caso 1: dal cliente alla quale hai tolto la lampadina allo smaltitore
caso 2: dalla tua sede allo smaltitore
Non è regolamentato il trasporto dal cliente a "casa" dove effettivamente si stoccano, del resto, leggendo l'art. 266 dice che i rifiuti da manutenzione li devo considerare tali da quando li porto a "casa" (cioè sede legale/operativa) quindi è scontato che non preveda alcun titolo autorizzativo.
Purtoppo i problemi da noi (Italia) nascono anche quando le cose sono tutto sommato abbastanza chiare: chi ti ferma per strada può pensare che tu sei un "ecomafioso" (perdonami ma di sti tempi va tanto di moda!!!) e che le vuoi buttare chissa dove. Se fai un formulario dal cliente a "casa" tu non sei autorizzato per figurare come destinatario come lo si intende quando lo si indica nel formulario e quindi possono nascere problemi.
Possibile soluzione: sarebbe avere almeno una bolla o un documento che attesti che hai fatto una manutenzione quello ne è il risultato. Arrivi a "casa" e registri il rifiuto pericoloso lmapda neon sul regitro dei rifiuti. Se Dio vuole (e se gli garba pure alla Prestigiacomo) passerà limite dei 300 kg. o 3000?? (bo non si sa) e terrai fino al 2012 il cartaceo e vedremo per il MUD voi cosa dovrete fare. Poi si vedrà. Non so se c'è qualche collega sul forum che ha da dire la sua sulla gestione di questi casi un pò atipici. io, per il momento, con questi rifiuti faccio fare così.
Spero di esserti stata utile.
Ciao!!
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Messaggio  Pina Lun Giu 14, 2010 4:01 pm

Ti ringrazio, sei stata molto esaustiva.
Pensavo infatti di prevedere un DDT Documento Di Trasporto che accompagni il neon dal cliente fino a "casa" in modo da tracciarne il percorso e di non prevedere nessun formulario per quella porzione di percorso.
Ora vado a leggermi meglio l'art. 266 della 152.
Grazie ancora!
Ciao Smile
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Messaggio  S.T.A. s.a.s. Lun Giu 14, 2010 5:43 pm

lieta di esserti stata utile, anche se, come ti detto, nel tempo ci sono state varie intrepretazioni. Forse è sempre meglio fare qualcosa in più che qualcosa in meno. Per sicurezza, vito che a volte capita di sentire provincie che dicono cose diverse l'una dall'altra, puoi anche consultare la tua provincia, giusto per capire se a loro questo modo di operare lo condividono o se vogliono che si faccia qualcosa in più.
Ciao!
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Messaggio  VdT Lun Giu 14, 2010 5:45 pm

Mi intrometto solo per suggerire un'idea. Visto che da quello che ho capito ogni qual volta monti il nuovo porti via il vecchio perchè non sfrutti l'uno a uno?
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Messaggio  S.T.A. s.a.s. Lun Giu 14, 2010 5:55 pm

VdT ha scritto:Mi intrometto solo per suggerire un'idea. Visto che da quello che ho capito ogni qual volta monti il nuovo porti via il vecchio perchè non sfrutti l'uno a uno?
Nel senso dei RAEE? però il neon non è un RAEE, o sbaglio? :cyclops:
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Messaggio  VdT Lun Giu 14, 2010 6:07 pm

a dire il vero secondo me dovrebbero esserlo, non vedo perchè no considerato che è alimentato da corrente per accendersi. Ho il sospetto che ci siano due scuole di pensiero.Ma controllando la 151 nell'elenco non esaustivo dei RAEE io ho trovato tubi fluorescenti. Quindi che sono ?
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Messaggio  giampy Mar Giu 15, 2010 7:39 am

i neon sono RAEE.
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Messaggio  VdT Mar Giu 15, 2010 8:54 am

A questo punto assodato che sono RAEE per loro vale il discorso dell'uno a uno e chi ha aperto il topic ha risolto il suo problema
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Messaggio  kolax Mar Giu 15, 2010 9:03 am

Ma per DDT intendete l'Allegato II ?


Giuseppina Genise ha scritto:Ti ringrazio, sei stata molto esaustiva.
Pensavo infatti di prevedere un DDT Documento Di Trasporto che accompagni il neon dal cliente fino a "casa" in modo da tracciarne il percorso e di non prevedere nessun formulario per quella porzione di percorso.
Ora vado a leggermi meglio l'art. 266 della 152.
Grazie ancora!
Ciao Smile

Il registro rifiuti è l'allegato I?

S.T.A. s.a.s. ha scritto:.... Arrivi a "casa" e registri il rifiuto pericoloso lmapda neon sul regitro dei rifiuti. Se Dio vuole (e se gli garba pure alla Prestigiacomo) passerà limite dei 300 kg. o 3000?? (bo non si sa) e terrai fino al 2012 il cartaceo e vedremo per il MUD voi cosa dovrete fare. Poi si vedrà. Non so se c'è qualche collega sul forum che ha da dire la sua sulla gestione di questi casi un pò atipici. io, per il momento, con questi rifiuti faccio fare così.
Spero di esserti stata utile.
Ciao!!

Che confusione...
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Messaggio  S.T.A. s.a.s. Mar Giu 15, 2010 9:23 am

VdT ha scritto:A questo punto assodato che sono RAEE per loro vale il discorso dell'uno a uno e chi ha aperto il topic ha risolto il suo problema

Hai ragione è nell'elenco dei RAEE, quindi, se vorrà ritirarli, dovrà essere iscritto anche all'Albo Gestori nella nuova sezione come installatori.
Quindi, chi farà il ritiro di queste tipologie di rifiuti elettronici, dovrà:
1) essere iscritto al sistri;
2) all'Albo Gestori Ambientali come colui che ritira RAEE come istallatore;
3) All'Albo Gestori Ambientali e come trasportatore dei propri rifiuti se queste lampade poi le porta in un impianto di smaltimento sotto i 30 g. con un proprio automezzo.
NOTA: però, se entra in vigore la norma per i rifiuti pericolosi inf. 300 kg. o 3000 kg., non deve iscriversi al SISTRI subito ma nel 2012 (se non cambia ancora qualcosa ovviamente silent ).

Dovrebbe esserci tutto!
Ciao!
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Messaggio  S.T.A. s.a.s. Mar Giu 15, 2010 9:25 am

[quote="kolax"]Ma per DDT intendete l'Allegato II ?


Il registro rifiuti è l'allegato I?

Per registro intendo il registro di carico e scarico rifiuti modello A detentori attualmente in vigore (DM 1/4/1998 N. 148).
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Messaggio  VdT Mar Giu 15, 2010 10:02 am

S.T.A. s.a.s. ha scritto:
VdT ha scritto:A questo punto assodato che sono RAEE per loro vale il discorso dell'uno a uno e chi ha aperto il topic ha risolto il suo problema

Hai ragione è nell'elenco dei RAEE, quindi, se vorrà ritirarli, dovrà essere iscritto anche all'Albo Gestori nella nuova sezione come installatori.
Quindi, chi farà il ritiro di queste tipologie di rifiuti elettronici, dovrà:
1) essere iscritto al sistri;
2) all'Albo Gestori Ambientali come colui che ritira RAEE come istallatore;
3) All'Albo Gestori Ambientali e come trasportatore dei propri rifiuti se queste lampade poi le porta in un impianto di smaltimento sotto i 30 g. con un proprio automezzo.
NOTA: però, se entra in vigore la norma per i rifiuti pericolosi inf. 300 kg. o 3000 kg., non deve iscriversi al SISTRI subito ma nel 2012 (se non cambia ancora qualcosa ovviamente silent ).

Dovrebbe esserci tutto!
Ciao!

Per il SISTRI sarebbe necessario iscriversi qualora produca altri rifiuti al di fuori dell'uno a uno, non credo che questi soggetti rientrino tra quelli obbligati....oppure no?
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Messaggio  S.T.A. s.a.s. Mar Giu 15, 2010 10:27 am

Vero si mi stavo dimenticando che l'uno contro uno non viaggia con formulario ma con un DDT particolare. Quindi si, se parte uno contro uno il SISTRI, se si hanno solo le lampade al neon - non serve neanche più.
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Messaggio  Blumoro79 Mar Giu 15, 2010 11:10 am

S.T.A. s.a.s. ha scritto:Vero si mi stavo dimenticando che l'uno contro uno non viaggia con formulario ma con un DDT particolare. Quindi si, se parte uno contro uno il SISTRI, se si hanno solo le lampade al neon - non serve neanche più.


Tralasciando il fatto se per i produttori di rifiuti pericolosi al disotto dei 300 (o 3000)kg ci sia proroga o no, vorrei sapere se alLo stato attuale, chi si iscrive come distributore o installatore Raee secondo il DM n.65 DEL 2010, deve iscriversi al SISTRI in quanto produttore di rifiuti pericolosi?
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Messaggio  Ospite Mar Giu 15, 2010 11:14 am

Il Sistri con i RAEE non c'entra un bel niente.

I RAEE hanno un percorso completamente diverso e non c'entra nulla nemmeno "l'uno contro uno".
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Messaggio  VdT Mar Giu 15, 2010 12:06 pm

Che io sappia il distributore che ritira il RAEE non è in realtà un produttore di RAEE e pertanto non è soggetto al SISTRI.
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Messaggio  kolax Mar Giu 15, 2010 12:14 pm

Blumoro79 ha scritto:
S.T.A. s.a.s. ha scritto:Vero si mi stavo dimenticando che l'uno contro uno non viaggia con formulario ma con un DDT particolare. Quindi si, se parte uno contro uno il SISTRI, se si hanno solo le lampade al neon - non serve neanche più.


Tralasciando il fatto se per i produttori di rifiuti pericolosi al disotto dei 300 (o 3000)kg ci sia proroga o no, vorrei sapere se alLo stato attuale, chi si iscrive come distributore o installatore Raee secondo il DM n.65 DEL 2010, deve iscriversi al SISTRI in quanto produttore di rifiuti pericolosi?

Scurate, ma che significa inscriversi al RAEE? dove di si deve iscrivere? Chi era già iscritto all'Albo Gestori Ambientali deve fare un ulteriore iscrizione?
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Messaggio  S.T.A. s.a.s. Mar Giu 15, 2010 12:16 pm

Leone il cane fifone ha scritto:Il Sistri con i RAEE non c'entra un bel niente.

I RAEE hanno un percorso completamente diverso e non c'entra nulla nemmeno "l'uno contro uno".

quindi, secondo te, chi è un distributore/installatore di RAEE non deve iscriversi al SISTRI? E' questo che intendi?
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Messaggio  VdT Mar Giu 15, 2010 12:35 pm

Signori facciamo chiarezza. Ci si iscrive al SISTRI, e all'albo nazionale gestori ambientali ma non al RAEE.
Per il D.M. 65 i distributori si iscrivono all'albo nazionale gestori ambientali nell'apposita sezione. In teoria non sono produttori dei RAEE ritirati ma li devono smaltire secondo la normativa del D.M. 65 e non si iscrivono al SISTRI a meno che non siano produttori di altri rifiuti pericolosi all'interno della loro attività, e qui possono essere compresi i RAEE magari derivanti da smontaggio e riparazione ma sono due discorsi distinti.
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Messaggio  kolax Mar Giu 15, 2010 1:00 pm

VdT ha scritto:Signori facciamo chiarezza. Ci si iscrive al SISTRI, e all'albo nazionale gestori ambientali ma non al RAEE.
Per il D.M. 65 i distributori si iscrivono all'albo nazionale gestori ambientali nell'apposita sezione. In teoria non sono produttori dei RAEE ritirati ma li devono smaltire secondo la normativa del D.M. 65 e non si iscrivono al SISTRI a meno che non siano produttori di altri rifiuti pericolosi all'interno della loro attività, e qui possono essere compresi i RAEE magari derivanti da smontaggio e riparazione ma sono due discorsi distinti.

Anche gli installatori, che sono già iscritti all'Albo Gestori Ambientali ai sensi dell'Art. 212 comma 8 del decreto legislativo 152, devono integrare l'iscrizione esistente con una nuova per le Attività di raggruppamento e trasporto RAEE domestici e/o professionali?
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Messaggio  Blumoro79 Mar Giu 15, 2010 1:02 pm

kolax ha scritto:
VdT ha scritto:Signori facciamo chiarezza. Ci si iscrive al SISTRI, e all'albo nazionale gestori ambientali ma non al RAEE.
Per il D.M. 65 i distributori si iscrivono all'albo nazionale gestori ambientali nell'apposita sezione. In teoria non sono produttori dei RAEE ritirati ma li devono smaltire secondo la normativa del D.M. 65 e non si iscrivono al SISTRI a meno che non siano produttori di altri rifiuti pericolosi all'interno della loro attività, e qui possono essere compresi i RAEE magari derivanti da smontaggio e riparazione ma sono due discorsi distinti.

Anche gli installatori, che sono già iscritti all'Albo Gestori Ambientali ai sensi dell'Art. 212 comma 8 del decreto legislativo 152, devono integrare l'iscrizione esistente con una nuova per le Attività di raggruppamento e trasporto RAEE domestici e/o professionali?

Si devono iscriversi nella nuova apposita sezione dell'albo gestori
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Messaggio  kolax Mar Giu 15, 2010 1:19 pm

Blumoro79 ha scritto:
kolax ha scritto:
VdT ha scritto:Signori facciamo chiarezza. Ci si iscrive al SISTRI, e all'albo nazionale gestori ambientali ma non al RAEE.
Per il D.M. 65 i distributori si iscrivono all'albo nazionale gestori ambientali nell'apposita sezione. In teoria non sono produttori dei RAEE ritirati ma li devono smaltire secondo la normativa del D.M. 65 e non si iscrivono al SISTRI a meno che non siano produttori di altri rifiuti pericolosi all'interno della loro attività, e qui possono essere compresi i RAEE magari derivanti da smontaggio e riparazione ma sono due discorsi distinti.

Anche gli installatori, che sono già iscritti all'Albo Gestori Ambientali ai sensi dell'Art. 212 comma 8 del decreto legislativo 152, devono integrare l'iscrizione esistente con una nuova per le Attività di raggruppamento e trasporto RAEE domestici e/o professionali?

Si devono iscriversi nella nuova apposita sezione dell'albo gestori

Grazie... Entro quando?
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Messaggio  VdT Mar Giu 15, 2010 1:34 pm

Prima del 18 Giugno 2010 così da poter poi adempiere agli obblighi di legge.
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Messaggio  S.T.A. s.a.s. Mar Giu 15, 2010 2:06 pm

VdT ha scritto:Signori facciamo chiarezza. Ci si iscrive al SISTRI, e all'albo nazionale gestori ambientali ma non al RAEE.
Per il D.M. 65 i distributori si iscrivono all'albo nazionale gestori ambientali nell'apposita sezione. In teoria non sono produttori dei RAEE ritirati ma li devono smaltire secondo la normativa del D.M. 65 e non si iscrivono al SISTRI a meno che non siano produttori di altri rifiuti pericolosi all'interno della loro attività, e qui possono essere compresi i RAEE magari derivanti da smontaggio e riparazione ma sono due discorsi distinti.

Che non sono produttori di RAEE è sottinteso. Io per esempio parlavo specificatamente di distributori / installatori. Quindi se ho altri scarti pericolosi che non sono RAEE (es. oli esausti, batterie) devo iscrivermi al SISTRI, ma non viaggio con formulario/scheda movimetazione - per capirci - quando invece ritiro i RAEE (es.: lampade al neon che è l'oggetto iniziale di queste nostre considerazioni).
Qundi a chi si chiedeva se ho lampade al neon e nessun altro rifiuto pericoloso, deve: NON si iscrive al SISTRI perchè i RAEE si gestiscono senza ma mi iscrivo all'Albo Gestori Ambientali come installatore/riparatore.
E' corretto così?
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