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Pubblicato il DM 65/2000 sulla gestione semplificata dei RAE

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050510

Messaggio 

Pubblicato il DM 65/2000 sulla gestione semplificata dei RAE Empty Re: Pubblicato il DM 65/2000 sulla gestione semplificata dei RAE




è quindi entrato in vigore ?
sueli
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Pubblicato il DM 65/2000 sulla gestione semplificata dei RAE :: Commenti

Admin

Messaggio Mer Mag 05, 2010 8:21 am  Admin

Ciao sueli Very Happy

Entra in vigore il 19 maggio.

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giampy

Messaggio Mer Mag 05, 2010 8:25 am  giampy

wow! finalmente.

grazie Admin Laughing

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sueli

Messaggio Mer Mag 05, 2010 8:45 am  sueli

il nostro Admin è sempre il più grande !!! adoration

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Bomezio

Messaggio Mer Mag 05, 2010 12:26 pm  Bomezio

Gentile admin grazie per il testo leggibile nella sua completezz, però mancano gli a articoli 8, 10 e 11

Art. 9
Esonero dalla comunicazione di cui all'art. 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - MUD
1. I soggetti che effettuano attivita' di raccolta e di trasporto dei RAEE ai sensi del presente regolamento sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 10
Sanzioni
1. I soggetti che effettuano attivita' di raccolta e di trasporto dei RAEE ai sensi del presente regolamento sono assoggettati alle sanzioni relative alle attivita' di raccolta e trasporto di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari di cui all'articolo 258 del medesimo decreto.

Art. 11
Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'obbligo di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali di cui all'articolo 3 del presente decreto, si intende assolto con la presentazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente della comunicazione effettuata ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 3 medesimo.
2. L'iscrizione di cui al precedente comma 1 deve ritenersi validamente operante fino a che la competente sezione regionale o provinciale dell'Albo non adotti una formale pronuncia di iscrizione o di rigetto della domanda.

Ciao buona giornata e buon lavoro a tutti

Bomezio

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Admin

Messaggio Mer Mag 05, 2010 12:41 pm  Admin

Una svista, Bomezio.
Inseriti. Wink

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giampy

Messaggio Mer Mag 05, 2010 3:52 pm  giampy

art. 3 comma 2 lettera f) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica degli eventuali mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE;

per idoneità intende una perizia?

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giampy

Messaggio Mer Mag 05, 2010 3:54 pm  giampy

capo forse manca l'art. 4... Razz

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Admin

Messaggio Mer Mag 05, 2010 4:44 pm  Admin

art. 3 comma 2 lettera f) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica degli eventuali mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE;
Credo un'autocertificazione.
Aspettiamo la delibera dell'Albo Gestori.

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giampy

Messaggio Ven Mag 07, 2010 12:07 pm  giampy

mi sembra di capire che si tratta di un Decreto Legge, giusto?

In sede di conversione in legge può essere modificato?

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Admin

Messaggio Ven Mag 07, 2010 12:14 pm  Admin

E' un decreto ministeriale (ambiente, attivita' produttive, salute).
Non va convertito.
Entra in vigore il 19 maggio ed e' operativo dal 18 giugno.

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giampy

Messaggio Ven Mag 07, 2010 2:13 pm  giampy

grazie mille.

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avatar

Messaggio Ven Mag 07, 2010 3:58 pm  Ospite

Alla luce di questo decreto, chi produce RAEE entra in Sistri oppure no?

Admin, da dove capisci che l'operatività è il 18 giugno?

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iosonoalessandra

Messaggio Ven Mag 07, 2010 4:28 pm  iosonoalessandra

e per i RAEE non domestici?
se ho capito bene, le disposizioni di applicano ad esempio ai neon che vado a sostituire ad un privato, ma se il mio cliente è un'azienda?

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Admin

Messaggio Ven Mag 07, 2010 4:31 pm  Admin

Più' precisamente il 18 giugno e' operativo l'obbligo del ritiro "uno contro uno" per effetto de decreto legge "Millleproroghe" 248 del 31 dicembre 2008 che ha introdotto il comma 1bis all'art. 6 del DLgs 151/2005.
Per i RAEE professionali conferiti ai distributori noto delle stranezze: se ai distributori si applicano le semplificazioni previste dal DM 65, come si realizza la tracciabilita' elettronica?
Continuiamo la lettura. study

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VdT

Messaggio Lun Mag 10, 2010 6:25 pm  VdT

Ed è qui che entra in conflitto secondo me SISTRI e decreto sui RAEE.
Ora ci vorrebbe una qualche forma di circolare che spiegasse bene come trattare i RAEE professionali.
Una azienda che decide di acquista il nuovo senza smaltire il vecchio resta tenuto agli obblighi del SISTRI secondo me, al contrario una azienda che ha esaurito lo smaltimento dei rifiuti in magazzino potrebbe svincolarsi dal SISTRI sempre se continua a prendere il nuovo in cambio del vecchio. Secondo me è questa la logica che occorre adottare. Non può essere che i RAEE professionali vengano ora per magia esonerati dal SISTRI, perchè se così fosse molte aziende che si sono iscritte solo per la produzione di RAEE pericolosi dovrebbero ritirare la loro iscrizione.

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Admin

Messaggio Lun Mag 10, 2010 6:57 pm  Admin

Quoto.
Il DM 65 non esenta i RAEE dal Sistri ma introduce modalità operative semplificate per il trasporto dei RAEE professionali ritirati dai distributori incaricati del ritiro dai produttori di AEE.
Ora:
Il TUA, norma di rango primario, obbliga al Sistri i produttori di rifiuti pericolosi (anche nella versione corretta in esame al Parlamento).
E' anche vero, però, che rientra, tra le competenze dello Stato, " l’individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di semplificazioni con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare da adottarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di istallazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell’Allegato C alla parte quarta del presente decreto."; (art. 195, c.2, lett. s-bis).
Dunque il DM esluderebbe tacitamente dal Sistri i produttori che consegnano l'usato ai distributori.
Per le altre fattispecie non cambia nulla, come dice VdT.

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VdT

Messaggio Lun Mag 10, 2010 6:59 pm  VdT

Quindi possiamo dire che a grandi linee le cose sembrano chiare e poco contorte, anche se vedremo i reali risultati quando scatterà l'operatività

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Admin

Messaggio Lun Mag 10, 2010 7:03 pm  Admin

Certo.
Anche perchè ci vuole una bella faccia per esonerare un'azienda che rinnova un parco informatico di 100 PC e richiedere l'iscrizione per qualche altra che produce un toner o un filtro olio...

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VdT

Messaggio Ven Mag 14, 2010 10:05 am  VdT

Ragionando sempre su questo decreto ci sono alcuni punti che vorrei chiarire con voi, visto che con molta probabilità potrei aver male interpretato la norma:

All'art. 5 dove si parla del ritiro da parte dei distributori dei RAEE professionali, secondo voi tali RAEE possono essere conferiti al centro raccolta o isola ecologica o devono essere trasportati direttamente ad un impianto autorizzato?

All'rt. 7 Per quanto riguarda invece il ritiro dei RAEE professionali da parte degli installatori, essi possono avere un punto di raggruppamento o devono avviare direttamente i RAEE raccolti ad un impianto autorizzato?

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giampy

Messaggio Ven Mag 14, 2010 11:05 am  giampy

secondo me:
1) possono essere conferiti al centro raccolta o isola ecologica (previa autorizzazione dell'ente gestore e previa autorizzazione al trasporto);
2) possono avere un punto di raggruppamento da comunicare secondo quanto stabilito nel decreto n.65.

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giampy

Messaggio Ven Mag 28, 2010 11:56 am  giampy

Admin ha scritto:
art. 3 comma 2 lettera f) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica degli eventuali mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE;
Credo un'autocertificazione.
Aspettiamo la delibera dell'Albo Gestori.
la Deliberazione n. 1 del 19 maggio nell'allegato "A" pag.8 recita "...che i suddetti veicoli sono tecnicamente idonei al trasporto dei RAEE indicati nella sezione 4 e rispettano le condizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) del D.M. 8 marzo 201 n. 65"

l'art. 2 recita comma 1 lettera d) recita " un quantitativo complessivo di RAEE non superiore a 3500 kg, effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg";

quindi l'idoneità tecnica? oltre alla portata che non deve superiore a 3500 kg e alla massa complessiva che non deve essere superiore a 6000 kg qual'è questa idoneità?

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VdT

Messaggio Ven Mag 28, 2010 1:02 pm  VdT

giampy ha scritto:secondo me:
1) possono essere conferiti al centro raccolta o isola ecologica (previa autorizzazione dell'ente gestore e previa autorizzazione al trasporto);
2) possono avere un punto di raggruppamento da comunicare secondo quanto stabilito nel decreto n.65.

Stavo rileggendo la delibera e ho notato come per gli installatori il punto di raggruppamento è previsto solo se nei locali di esercizio a differenza di quanto previsto per i distributori. E poi c'è la storia del "solo se trasportati con mezzi propri" il che significa che almeno in linea teorica possono delegare a terzi il trasporto?

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giampy

Messaggio Ven Mag 28, 2010 2:53 pm  giampy

la delibera dice "presso il proprio esercizio" e subito dopo "in caso di più luoghi di raggruppamenti presso più esercizi indicarli..."
quindi teoricamente non può prendere in affitto un locale e depositare li i RAEE fino al limite di 3500 kg.

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VdT

Messaggio Ven Mag 28, 2010 3:59 pm  VdT

Si infatti proprio come pensavo io e come avevo interpretato inizialmente leggendo il decreto, i centri di assistenza non possono prendere punti di raggruppamento che siano diversi dai loro locali di esercizio

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