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D.Lgs 209/2003 - Allegati

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Messaggio  Admin Mar Giu 01, 2010 11:23 am

Allegato I
(articolo 6, commi 1 e 2)

REQUISITI RELATIVI AL CENTRO DI RACCOLTA E ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI VEICOLI FUORI USO

1. Ubicazione dell'impianto di trattamento.

1.1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto, l'autorita' competente tiene conto dei seguenti principi generali relativi alla localizzazione degli stessi impianti:
1.1.1. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non devono ricadere:
a) in aree individuate nei piani di bacino, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche;
b) in aree individuate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatto salvo il caso in cui la localizzazione e' consentita a seguito della valutazione di impatto ambientale o della valutazione di incidenza, effettuate ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto;
c) in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;
d) in aree site nelle zone di rispetto di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;
e) nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modifiche, salvo specifica autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 151 del citato decreto.
1.1.2. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non devono essere ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge n. 183 del 1989.
1.1.3. Per ciascun sito di ubicazione sono valutate le condizioni locali di accettabilita' dell'impianto in relazione ai seguenti parametri:
a) distanza dai centri abitati; a tal fine, per centro abitato si intende un insieme di edifici costituenti un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;
b) presenza di beni storici, artistici, archeologici e paleontologici.
1.1.4. Nell'individuazione dei siti idonei alla localizzazione sono da privilegiare:
1) le aree industriali dismesse;
2) le aree per servizi e impianti tecnologici;
3) le aree per insediamenti industriali ed artigianali.
1.2. Le regioni devono favorire la rilocalizzazione del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento ubicati in aree non idonee, individuando, a tal fine, appositi strumenti di agevolazione.
1.3. L'area prescelta per la localizzazione del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento deve essere servita dalla rete viaria di scorrimento urbano ed essere facilmente accessibile da parte di automezzi pesanti.
2. Requisiti del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento.
2.1. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono dotati di:
a) area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio, di decantazione e di sgrassaggio;
b) adeguata viabilita' interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
c) sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, adeguatamente dimensionati;
d) adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
e) deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;
f) idonea recinzione lungo tutto il loro perimetro.
2.2. Il centro di raccolta e' strutturato in modo da garantire:
a) l'adeguato stoccaggio dei pezzi smontati e lo stoccaggio su superficie impermeabile dei pezzi contaminati da oli;
b) lo stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori, effettuando, sul posto o altrove, la neutralizzazione elettrolitica dei filtri dell'olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili o policlorotrifenili;
c) lo stoccaggio separato, in appositi serbatoi, dei liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso, quali carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso;
d) l'adeguato stoccaggio dei pneumatici fuori uso.
2.3. Al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosita' verso l'esterno, il centro di raccolta e' dotato di adeguata barriera esterna di protezione ambientale, realizzata con siepi o alberature o schermi mobili.
2.4. Il titolare del centro di raccolta garantisce la manutenzione nel tempo della barriera di protezione ambientale.
3. Organizzazione del centro di raccolta.
3.1. Il centro di raccolta e' organizzato, in relazione alle attivita' di gestione poste in essere, nei seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto possibile, alle diverse fasi di gestione del veicolo fuori uso:
a) settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento;
b) settore di trattamento del veicolo fuori uso;
c) settore di deposito delle parti di ricambio;
d) settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica;
e) settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
f) settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili;
g) settore di deposito dei veicoli trattati.
3.2. I settori di raccolta dei veicoli trattati e di stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento possono essere utilizzati indifferentemente per entrambe le categorie di veicoli alle seguenti condizioni:
a) i veicoli devono essere tenuti separati;
b) entrambi i settori devono presentare idonee caratteristiche di impermeabilita' e di resistenza.
3.3. Qualora, in un impianto in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il settore destinato al deposito dei veicoli trattati non presenti idonee caratteristiche di impermeabilita' e di resistenza non puo' essere utilizzato, nelle more dell'adeguamento dell'impianto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, per il deposito dei veicoli ancora da trattare.
3.4. I settori di cui al punto 3.1 devono avere un'area adeguata allo svolgimento delle operazioni da effettuarvi e devono avere superfici impermeabili, costruite con materiali resistenti alle sostanze liquide contenute nei veicoli. Detti settori devono essere dotati di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, munita di decantatori con separatori per oli.
3.5. I settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di apposita copertura.
4. Criteri per lo stoccaggio.
4.1. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprieta' chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti stessi.
4.2. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.
4.3. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.
4.4. Il serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di
livello.
4.5. Qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi e' effettuato in un bacino fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacita' pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano piu' serbatoi, pari ad almeno il 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacita'. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.
4.6. Lo stoccaggio degli accumulatori e' effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco.
4.7. La gestione del CFC e degli HCF avviene in conformita' a quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2002, n. 231.
4.8. Per i rifiuti pericolosi sono, altresi', rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
4.9. Qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, detti cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate e i rifiuti pulvirulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura.
4.10. Lo stoccaggio degli oli usati e' realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, e al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392. I pezzi smontati contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili.
4.11. I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto di trattamento e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, sono sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti sono effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati.
5. Operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso.
5.1. Le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso sono effettuate secondo le seguenti modalita' e prescrizioni:
a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica puo' essere effettuata sul posto o in altro luogo;
b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag;
d) prelievo del carburante e avvio a riuso;
e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalita' e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
h) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.
6. Attivita' di demolizione.
6.1. L'attivita' di demolizione si compone delle seguenti fasi:
a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
b) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, cosi' da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonche' dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilita' di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
7. Operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio.
7.1. Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio consistono:
a) nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;
b) nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel processo di frantumazione;
c) nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
d) nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
e) nella rimozione dei componenti in vetro.
8. Criteri di gestione.
8.1. Nell'area di conferimento non e' consentito l'accatastamento dei veicoli.
8.2. Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento e' consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilita' e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.
8.3. L'accatastamento delle carcasse gia' sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento e' stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza.
8.4. Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione sono stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.
8.5. Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili e' realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero.
8.6. Le operazioni di stoccaggio sono effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.
8.7. I pezzi smontati sono stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli sono stoccati su basamenti impermeabili.


Allegato II
(articolo 9, comma 1)

(N.d.R.: le parole racchiuse tra parentesi quadre sono state soppresse dal d.lgs. 149/2006)

MATERIALI E COMPONENTI Al QUALI NON SI APPLICA IL DIVIETO PREVISTO DALL'ARTICOLO 9, COMMA 1.



=====================================================================
| |Da etichettare o
|Ambito di applicazione|rendere identificabili
|e termine di scadenza |in base alla decisione
Materiali e componenti|dell'esecuzione |2002/525/CE
=====================================================================
Piombo come elemento | |
di lega | |
---------------------------------------------------------------------
1. Acciaio destinato a| |
lavorazione meccanica | |
e acciaio zincato | |
contenente, in peso, | |
lo 0,35 % o meno di | |
piombo | |
---------------------------------------------------------------------
2. a) Alluminio | |
destinato a | |
lavorazione meccanica | |
contenente, in peso, | |
il 2 % o meno di | |
piombo b) Alluminio | |
destinato a | |
lavorazione meccanica | |
contenente, in peso, | |
l' 1'1 % o meno di | |
piombo in peso |1° luglio 2005 (1) |
---------------------------------------------------------------------
3. Leghe di rame | |
contenenti, in peso,il| |
4 % o meno di piombo |[1° luglio 2008 (2)] |
---------------------------------------------------------------------
4. Cuscinetti e | |
pistoni in | |
piombo/bronzo | |
---------------------------------------------------------------------
Piombo e composti di | |
piombo nei componenti | |
---------------------------------------------------------------------
5. Accumulatori | |X
---------------------------------------------------------------------
6. Masse smorzanti | |X
---------------------------------------------------------------------
|Veicoli omologati |
|entro il 1° luglio |
|2003 e masse di |
|equilibratura delle |
|ruote destinate alla |
7. Masse di |manutenzione di tali |
equilibratura delle |veicoli: 1° luglio |
ruote |2005 (3) |X
---------------------------------------------------------------------
8. Agenti di | |
vulcanizzazione | |
stabilizzanti per | |
elastomeri nelle | |
applicazioni destinate| |
al controllo dei | |
fluidi e all'apparato | |
propulsore |1° luglio 2005 (4) |
---------------------------------------------------------------------
9. Stabilizzante per | |
vernici protettive |1° luglio 2005 |
---------------------------------------------------------------------
|Veicoli omologati |
|entro il 1 luglio 2003|
|e spazzole di carbone |
|di motori elettrici |
|destinate alla |
10. Spazzole di |manutenzione di tali |
carbone per motori |veicoli: 1° gennaio |
elettrici |2005 |
---------------------------------------------------------------------
11. Saldature su | |
schede elettroniche e | |
altre applicazioni | |
elettriche | |X (5)
---------------------------------------------------------------------
12. Rame nelle |Veicoli omologati |
guarnizioni dei freni |entro il 1° luglio |
contenente, in peso, |2003 e manutenzione di|
piu' dello 0,5 % di |tali veicoli: 1° |
piombo |luglio 2004 |X
---------------------------------------------------------------------
|Tipi di motore |
|sviluppati entro il 1°|
|luglio 2003: 1° luglio|
13. Sedi di valvole |2006 |
---------------------------------------------------------------------
14. Componenti | |
elettrici contenenti | |
piombo inseriti una | |
matrice di vetro o | |X (6) (per i componenti
ceramica esclusi il | |diversi da quelli
vetro delle lampadine | |piezoelettrici dei
e delle candele | |motori)
---------------------------------------------------------------------
15. Vetro delle | |
lampadine e delle | |
candele |1° gennaio 2005 |
---------------------------------------------------------------------
16.Inneschi | |
pirotecnici |1° luglio 2007 |
---------------------------------------------------------------------
Cromo esavalente | |
---------------------------------------------------------------------
17. Rivestimento | |
anticorrosione |1° luglio 2007 |
---------------------------------------------------------------------
18. Frigoriferi ad | |
assorbimento net | |
camper | |X
---------------------------------------------------------------------
Mercurio | |
---------------------------------------------------------------------
19.Lampade a | |
luminescenza e | |
visualizzatori del | |
quadro strumenti | |
---------------------------------------------------------------------
Cadmio | |
---------------------------------------------------------------------
20. Paste a film | |
spesso |1° luglio 2006 |
---------------------------------------------------------------------
|Dopo il 31 dicembre |
|2005 l'immissione sul |
|mercato di batterie |
|NiCd sara' consentita |
|solo come parti di |
|ricambio per i veicoli|
21. Accumulatori per |immessi sul mercato |
veicoli elettrici |prima di tale data. |X

(1) Entro il 1° gennaio 2005 la Commissione europea deve valutare se rivedere la scadenza fissata per l'eliminazione di questa voce in funzione della disponibilita' di sostanze sostitutive del piombo, alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della dir. 2000/53/CE
(2) Cfr. nota 1.
(3) Entro il 1° gennaio 2005 la Commissione europea deve valutare l'esenzione in questione in funzione degli aspetti legati alla sicurezza stradale.
(4) Cfr. nota 1.
(5) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 14, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.
(6) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 11, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.

Note:
- E' ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio e una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso per materiale omogeneo, di cadmio, a condizione che tali sostanze non siano state introdotte intenzionalmente (1).
- E' ammessa anche una concentrazione massima dello 0,4 % in peso di piombo nell'alluminio, a condizione che la sostanza non venga introdotta intenzionalmente (2).
- Fino al 1° luglio 2007 e' ammessa una concentrazione massima dello 0,4 % in peso di piombo nel rame destinato ai materiali di attrito delle guarnizioni dei freni, a condizione che la sostanza non sia stata introdotta intenzionalmente (3).
- E' ammesso, senza limitazioni, il riutilizzo di parti di veicoli gia' sul mercato alla data di scadenza di un'esenzione, in quanto il riutilizzo non rientra nell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2000/53/CE
- Ai fini della riparazione di parti di veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2003 e' consentita la utilizzazione di pezzi di ricambio (4) prodotti entro il 1' luglio 2007
(1) "Introdotta intenzionalmente" significa "utilizzata deliberatamente nella formulazione di un materiale o di un componente, qualora si voglia ottenere la presenza prolungata di tale sostanza nel prodotto finale, per dare a quest'ultimo una caratteristica, un aspetto o una qualita' specifici. La definizione di "introdotta intenzionalmente" non si riferisce all'impiego di materiali riciclati come feedstock per la produzione di nuovi prodotti, qualora una percentuale dei materiali riciclati possa contenere quantita' dei metalli regolamentati.
(2) Cfr. nota 1.
(3) Cfr. nota 1.
(4) La presente disposizione si applica ai pezzi di ricambio e non ai componenti destinati alla normale manutenzione dei veicoli. Essa non si applica inoltre alle masse di equilibratura delle ruote, alle spazzole di carbone dei motori elettrici e alle guarnizioni dei freni, perche' tali componenti rientrano in voci specifiche.


Allegato III
(articolo 15, comma 7)

PARTI DI RICAMBIO ATTINENTI ALLA SICUREZZA DEL VEICOLO


1. Il presente allegato riporta l'elenco delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli, elaborato sulla base dei seguenti criteri:
a) componenti il cui funzionamento errato provoca direttamente una perdita di controllo dell'autoveicolo o qualsiasi altro grave rischio per gli occupanti o eventuali terzi coinvolti;
b) componenti il cui mancato funzionamento non e' avvertibile dal conducente con un anticipo sufficiente a permettere di arrestare la marcia del veicolo od a consentire manovre tali da eliminare le possibilita' di rischio.
Impianto freni:
servofreno;
pompa/cilindro freni;
dischi/tamburi;
pinza completa;
disco portafreni;
tubazioni flessibili/rigide;
pedaliera completa;
caveria freno a mano;
leva freno a mano.
Sterzo:
albero superiore e inferiore snodato;
tiranteria lato cremagliera/ruote;
tubazioni idroguida;
organi servosterzo.
Sospensione anteriore/posteriore:
montanti/mozzi/fusi con relativi cuscinetti;
bracci oscillanti;
perni a sfera;
puntoni/barre stabilizzatrici/aste longitudinali;
traverse e telai;
ammortizzatori.
Trasmissione:
semiassi.
Varie:
tubazioni impianto alimentazione;
pompa benzina esterna;
sistemi di ritenuta per sicurezza passiva (cinture, pretensionatori, air bag).


Allegato IV
(articolo 5, comma 7)

REQUISITI MINIMI PER IL CERTIFICATO DI ROTTAMAZIONE


Il certificato di rottamazione di cui all'articolo 5, comma 7, deve indicare e includere:
1) il nome, l'indirizzo, la firma ed il numero di registrazione o di identificazione dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato;
2) il nome e l'indirizzo dell'autorita' competente che rilascia l'autorizzazione allo stabilimento o all'impresa che rilascia il certificato di rottamazione;
3) il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione o di identificazione dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato, nel caso in cui il certificato e' rilasciato da un produttore, da un distributore o da un operatore addetto alla raccolta per conto di un centro di raccolta;
4) la data e l'ora di rilascio del certificato di rottamazione e la data e l'ora di presa in carico del veicolo da parte del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato;
5) l'impegno alla cancellazione del veicolo dal PRA
6) la classe, la marca ed il modello del veicolo;
7) il numero di identificazione del veicolo, vale a dire il numero del telaio e della targa, ove prevista;
8 ) il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, la nazionalita', gli estremi del documento di identificazione e la firma del detentore che consegna il veicolo e, nel caso in cui il veicolo e' consegnato da un soggetto diverso dal proprietario, il nome, il luogo, la data di nascita, l'indirizzo e la nazionalita' dello stesso proprietario.
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