SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.
Ultimi argomenti attivi
» Esenzioni nomina consulente Adr speditore
Da homer Oggi alle 9:33 am

» Esenzione esame RT: incarico ricoperto negli ultimi 20 anni, come ricostruirlo ?
Da Hope Ieri alle 12:47 pm

» Del. n.4 del 3/06/2021: iscrizione semplificata al registro
Da Paolo UD Mer Set 13, 2023 11:10 am

» arpa - attività ispettiva
Da pascozzi Lun Set 11, 2023 9:32 am

» Mud Comuni per cer 200201
Da Transporter Dom Set 10, 2023 11:13 am

» CER 200201 TRASPORTI CONCO TERZI 4F
Da Transporter Sab Set 09, 2023 8:29 am

» chiarimenti su atto notorio
Da Introzzi Ven Set 08, 2023 5:29 pm

» cisterne operanti sottovuoto - e non - quantità stimata ADR2023 -
Da Enrico Gio Set 07, 2023 3:56 pm

» titoli di studio per l'accesso all'esame di RT
Da Enrico Gio Ago 03, 2023 6:22 pm

» Proroga MUD per zone alluvionate
Da tfrab Lun Lug 10, 2023 9:11 am


chiarimenti: assunzione incarico RT in regime transitorio

Andare in basso

chiarimenti: assunzione incarico RT in regime transitorio Empty chiarimenti: assunzione incarico RT in regime transitorio

Messaggio  urgada Lun Mar 28, 2022 10:51 am

buongiorno a tutti,
la Deliberazione n. 1 del 10 Marzo 2021:
Articolo 1
(Requisiti dei responsabili tecnici in regime transitorio)
1. Il termine del 16 ottobre 2022 entro il quale i responsabili tecnici di cui all’art. 3, comma 1, della
deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, debbono sostenere la verifica di aggiornamento è prorogato per un
periodo di tempo pari almeno alla durata della sospensione delle verifiche stesse. Con successiva
deliberazione è stabilito il nuovo termine.
2. I responsabili tecnici di cui comma 1 possono assumere l’incarico per le classi superiori della stessa
categoria di appartenenza, fermo restando l’obbligo di dimostrare il requisito dell’esperienza maturata,
prevista dall’Allegato “A” alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, per la classe superiore nella quale
intendono assumere l’incarico.
3. La previsione di cui al comma 2 si applica fino a 6 mesi successivi dalla ripresa delle verifiche d’idoneità
(1° gennaio 2022, come chiarito dalla Circolare n. 2 del 14 marzo 2022)

Vuol dire che questa possibilità è aperta fino al 30/06/2022, successivamente si potrà solo previo esame abilitativo. Giusto ?
La data di scadenza dell'abilitazione rimane comunque quella del 16/10/2023, anche per questo incarico assunto in regime transitorio ?
urgada
urgada
Utente Attivo

Messaggi : 260
Data d'iscrizione : 14.07.12

Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.