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esenzione 1.1.3.1 vale anche per il rifiuto prodotto durante la manutenzione?
3 partecipanti
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esenzione 1.1.3.1 vale anche per il rifiuto prodotto durante la manutenzione?
Buon giorno
come scritto in oggetto,
una ditta che a completamento della propria attività
svolge attività di manutenzione trasportando a tal fine merci pericolose imballate in quantità inferiori a 450l/kg e ai limiti di cui all'1.1.3.6 (complessivamente)
è notoriamente esentata dall'adr ai sensi del 1.1.3.1.
mi chiedevo, ma se durante la manutenzione produce un rifiuto con pericolosità assoggettabile all'ADR, (in quantità inferiori ecc ecc) anche questo rifiuto risulta esentato?
io risponderei si, ma "mi fa strano" e mi farebbe piacere un confronto
non mi ero mai posta il problema, ma come sempre quando devi scrivere vengono fuori tutti...
grazie
claudia
ps (si l'iscrizione all'albo gliela faccio fare :-) )
come scritto in oggetto,
una ditta che a completamento della propria attività
svolge attività di manutenzione trasportando a tal fine merci pericolose imballate in quantità inferiori a 450l/kg e ai limiti di cui all'1.1.3.6 (complessivamente)
è notoriamente esentata dall'adr ai sensi del 1.1.3.1.
mi chiedevo, ma se durante la manutenzione produce un rifiuto con pericolosità assoggettabile all'ADR, (in quantità inferiori ecc ecc) anche questo rifiuto risulta esentato?
io risponderei si, ma "mi fa strano" e mi farebbe piacere un confronto
non mi ero mai posta il problema, ma come sempre quando devi scrivere vengono fuori tutti...
grazie
claudia
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lotus1- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 12.11.10
Età : 51
Località : verona
Re: esenzione 1.1.3.1 vale anche per il rifiuto prodotto durante la manutenzione?
lotus1 ha scritto:
mi chiedevo, ma se durante la manutenzione produce un rifiuto con pericolosità assoggettabile all'ADR, (in quantità inferiori ecc ecc) anche questo rifiuto risulta esentato?
io risponderei si, ma "mi fa strano" e mi farebbe piacere un confronto
Buongiorno Claudia, dico la mia, anche se l'esenzione secondo 1.1.3.1 non ho mai avuto il piacere di usarla e magari dico una corbelleria.
Secondo me la risposta è sì, nel senso che se la ditta in questione dovesse trasportare, non so, 30 litri di cloro, andrebbe esente.
Cioè, il ragionamento di fondo è che 1.1.3.1 è una specie di "maxi" 1.1.3.6, se così si può dire, con quantitativi e scopo ridotti
O forse non ho capito la domanda?

tfrab- Utente Attivo
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Età : 49
Località : Centro Italia
Re: esenzione 1.1.3.1 vale anche per il rifiuto prodotto durante la manutenzione?
si si domanda compresa
anche secondo me è così, rimango comunque in attesa se qualcuno ci vede qualcosa a cui non abbiamo pensato.
grazie
lotus1- Utente Attivo
- Messaggi : 140
Data d'iscrizione : 12.11.10
Età : 51
Località : verona
Re: esenzione 1.1.3.1 vale anche per il rifiuto prodotto durante la manutenzione?
lotus1 ha scritto:Buon giorno
come scritto in oggetto,
una ditta che a completamento della propria attività
svolge attività di manutenzione trasportando a tal fine merci pericolose imballate in quantità inferiori a 450l/kg e ai limiti di cui all'1.1.3.6 (complessivamente)
è notoriamente esentata dall'adr ai sensi del 1.1.3.1.
mi chiedevo, ma se durante la manutenzione produce un rifiuto con pericolosità assoggettabile all'ADR, (in quantità inferiori ecc ecc) anche questo rifiuto risulta esentato?
io risponderei si, ma "mi fa strano" e mi farebbe piacere un confronto
non mi ero mai posta il problema, ma come sempre quando devi scrivere vengono fuori tutti...
grazie
claudia
ps (si l'iscrizione all'albo gliela faccio fare :-) )
L'ADR in genere non distingue tra merci e rifiuti o, quando lo fa, lo specifica, quindi tale esenzione è valida anche per i rifiuti e per il loro rientro alla sede aziendale. Però un paio di osservazioni, perché dal tuo post e successive risposte mi viene il dubbio di una interpretazione non corretta:
- per la applicazione della esenzione il limite dei 450 litri (e solo litri) è riferito al singolo imballaggio
- per la applicazione della esenzione i limiti previsti da 1.1.3.6 sono relativi al quantitativo di merce/rifiuto a bordo
- non si sta applicando esenzione 1.1.3.6 (che è parziale e non riguarda ad esempio imballaggio ed etichettatura), ma comunque 1.1.3.1 (che è totale)
Ciao
Enrico- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 25.02.10
Re: esenzione 1.1.3.1 vale anche per il rifiuto prodotto durante la manutenzione?
ottimo spuntoEnrico ha scritto:
L'ADR in genere non distingue tra merci e rifiuti o, quando lo fa, lo specifica, quindi tale esenzione è valida anche per i rifiuti e per il loro rientro alla sede aziendale.
sì me ne sono accorta dopo, grazie per la precisazione.Enrico ha scritto:
- per la applicazione della esenzione il limite dei 450 litri (e solo litri) è riferito al singolo imballaggio
Enrico ha scritto:
- per la applicazione della esenzione i limiti previsti da 1.1.3.6 sono relativi al quantitativo di merce/rifiuto a bordo
- non si sta applicando esenzione 1.1.3.6 (che è parziale e non riguarda ad esempio imballaggio ed etichettatura), ma comunque 1.1.3.1 (che è totale)
sì rispetto limite 1000 per valore calcolato complessivo delle merci/rifiuti a bordo come da 1.1.3.6 ,
e sì non-applicazione-dell'ADR-totale.
grazie
lotus1- Utente Attivo
- Messaggi : 140
Data d'iscrizione : 12.11.10
Età : 51
Località : verona
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