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DLgs 116/20 e manutenzioni presso terzi

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Messaggio  cescal64 Gio Ott 08, 2020 1:46 am

Ben ritrovati di nuovo.
Un aspetto controverso cui ha messo mano il D.Lgs. 116/20 riguarda il famigerato art. 266 co. 4, sui rifiuti prodotti fuori dalla propria sede per attività di manutenzione o assistenza sanitaria, che per "fictio iuris" si considerano prodotti presso la sede del soggetto che li esegue.
Una delle questioni più controverse è quella relativa al trasferimento di tali rifiuti dal luogo di produzione effettivo alla sede del soggetto che li ha prodotti, che per l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, richiederebbe la compilazione del formulario (incompleta e a rischio sanzione, secondo me, ma questo era...), nonché l'iscrizione all'Albo gestori ambientali in categoria 2-bis (peggio mi sento, ma così era...).
Finalmente, la parte relativa all'assistenza sanitaria è stata chiarita completamente, affermando che non serve ne formulario ne iscrizione all'Albo:
nuovo art. 193 - co. 18 ha scritto: 18. Ferma restando la disciplina in merito all'attivita' sanitaria e relativi rifiuti prodotti, ai fini del deposito e del trasporto, i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare si considerano prodotti presso l'unita' locale, sede o domicilio dell'operatore che svolge tali attivita'. La movimentazione di quanto prodotto, dal luogo dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non comporta l'obbligo di tenuta del formulario di identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212.

Non altrettanto si può dire della parte riguardante le manutenzioni fuori sede, per le quali si prevede un regime "alternativo" a piacere  What a Face :
nuovo art. 193 - co. 19 ha scritto: 19. I rifiuti derivanti da attivita' di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attivita' di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l'unita' locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attivita'. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove e' svolta l'attivita', il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, e' accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantita' dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.
Se interpreto correttamente quanto scritto, direi che posso scegliere se accompagnare la movimentazione con un formulario, quindi devo essere iscritto in cat. 2-bis, oppure se emettere un DDT, considerando perciò i residui trasportati come merce e senza alcun obbligo di iscrivermi all'Albo gestori ambientali... ma è possibile una cosa del genere affraid ?!?!
Grazie per gli eventuali parere che vorrete condividere.
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Messaggio  Paolo UD Gio Ott 08, 2020 11:29 am

cescal64 ha scritto:

Non altrettanto si può dire della parte riguardante le manutenzioni fuori sede, per le quali si prevede un regime "alternativo" a piacere  What a Face :
nuovo art. 193 - co. 19 ha scritto: 19. I rifiuti derivanti da attivita' di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attivita' di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l'unita' locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attivita'. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove e' svolta l'attivita', il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, e' accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantita' dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.
Se interpreto correttamente quanto scritto, direi che posso scegliere se accompagnare la movimentazione con un formulario, quindi devo essere iscritto in cat. 2-bis, oppure se emettere un DDT, considerando perciò i residui trasportati come merce e senza alcun obbligo di iscrivermi all'Albo gestori ambientali... ma è possibile una cosa del genere affraid ?!?!
Grazie per gli eventuali parere che vorrete condividere.
Bella domanda...
Io interpreto che l'iscrizione alla 2bis ci vuole comunque, mentre per il documento di trasporto (FIR o DDT) viene lasciata la libertà di scelta. Del resto anche prima, come hai già evidenziato, la prassi di fare un FIR dal cantiere alla sede lasciava qualche dubbio non essendo la sede un impianto autorizzato e in alcune parti d'Italia si usava un documento ad hoc che non era un vero FIR.

Paolo
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Messaggio  nickcla Gio Ott 08, 2020 12:05 pm

Una questione assolutamente da chiarire è cosa si intende con "Nel caso di quantitativi limitati".
"Limitati" è un tantino generico
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Messaggio  cescal64 Gio Ott 08, 2020 12:25 pm

Paolo UD ha scritto: Io interpreto che l'iscrizione alla 2bis ci vuole comunque, mentre per il documento di trasporto (FIR o DDT) viene lasciata la libertà di scelta. Del resto anche prima, come hai già evidenziato, la prassi di fare un FIR dal cantiere alla sede lasciava qualche dubbio non essendo la sede un impianto autorizzato e in alcune parti d'Italia si usava un documento ad hoc che non era un vero FIR.

uhm... quindi dovrei trasportare merce (con DDT) su un mezzo obbligatoriamente autorizzato al trasporto rifiuti (con 2-bis) Shocked ?
... la vedo complicata da gestire... e soprattutto, farla digerire ai manutentori, ora ancora meno di prima, dato che non serve più nemmeno il FIR Suspect !!!

cmq grazie per il punto di vista Wink .
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