Ultimi argomenti attivi
» quiz esame ADR 2023Da massimilianom Oggi alle 8:50 am
» MUD 2024 quando si farà?
Da fabiodafirenze Mer Mar 13, 2024 5:52 pm
» abbandono rifiuti all'interno di manufatti
Da marcos79 Dom Mar 10, 2024 3:51 pm
» Abbandono rifiuti su suolo pubblico
Da marcos79 Dom Mar 10, 2024 3:24 pm
» Relazione annuale consulente ADR
Da tfrab Lun Mar 04, 2024 3:10 pm
» Tassa di concessione governativa: va pagata per ciscuna categoria di iscrizione all'Albo
Da urgada Gio Feb 29, 2024 12:39 pm
» ADR - esenzione nomina consulente per sedi operative
Da tfrab Mer Feb 28, 2024 12:44 pm
» Dubbio Registro per Trasporto Organizzato da
Da GiulioHD650 Lun Feb 26, 2024 1:42 pm
» Prescrizioni trasporto UN 3166
Da gam66 Lun Feb 26, 2024 1:17 pm
» Trasporto serbatoio vuoti
Da Transporter Lun Gen 29, 2024 11:30 pm
Attuazione della direttiva (UE) 2018/850 - D.Lgs 121/2020
Pagina 1 di 1
Attuazione della direttiva (UE) 2018/850 - D.Lgs 121/2020
Buonasera a tutti,
lunedì scorso (14 settembre) è stato pubblicato in G.U. (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20G00138/sg) il D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 121 di "Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.", che abroga il DM 27/09/2010 ed apporta modifiche anche significative al D.Lgs. 36/2003.
Mi permetto di segnalare che, sia all'interno dell'articolato che in allegato 1, compare la richiesta per i gestori delle discariche di servirsi di laboratori "accreditati", senza tuttavia specificare se si tratti della UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (Accredia) - come lascerebbe intendere l'uso del termine accreditato e non certificato.
Nello specifico:
art. 7, c. 4: "Per accertare l’ammissibilità dei rifiuti nelle discariche si procede al campionamento ed alle determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base degli stessi, nonché alla verifica di conformità, con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, effettuati da persone e istituzioni indipendenti e qualificate, tramite laboratori accreditati. I metodi di campionamento e analisi garantiscono l’utilizzazione delle tecniche e delle metodiche riconosciute a livello nazionale e internazionale, e sono individuati all’Allegato 6."
Allegato 1, Punti 1.7/2.9: "Gli impianti di discarica di rifiuti inerti/rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi devono essere dotati, direttamente o tramite apposita convenzione o contratto di laboratori accreditati per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell’impianto."
Pareri in merito?
Saluti
Francesca
lunedì scorso (14 settembre) è stato pubblicato in G.U. (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20G00138/sg) il D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 121 di "Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.", che abroga il DM 27/09/2010 ed apporta modifiche anche significative al D.Lgs. 36/2003.
Mi permetto di segnalare che, sia all'interno dell'articolato che in allegato 1, compare la richiesta per i gestori delle discariche di servirsi di laboratori "accreditati", senza tuttavia specificare se si tratti della UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (Accredia) - come lascerebbe intendere l'uso del termine accreditato e non certificato.
Nello specifico:
art. 7, c. 4: "Per accertare l’ammissibilità dei rifiuti nelle discariche si procede al campionamento ed alle determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base degli stessi, nonché alla verifica di conformità, con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, effettuati da persone e istituzioni indipendenti e qualificate, tramite laboratori accreditati. I metodi di campionamento e analisi garantiscono l’utilizzazione delle tecniche e delle metodiche riconosciute a livello nazionale e internazionale, e sono individuati all’Allegato 6."
Allegato 1, Punti 1.7/2.9: "Gli impianti di discarica di rifiuti inerti/rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi devono essere dotati, direttamente o tramite apposita convenzione o contratto di laboratori accreditati per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell’impianto."
Pareri in merito?
Saluti
Francesca
FrancescaP- Utente Attivo
- Messaggi : 176
Data d'iscrizione : 23.04.10
Età : 51
Località : Roma
A renatoMN piace questo messaggio.
Argomenti simili
» DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
» DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 27 Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
» Rapporto nazionale sull'attuazione della Convenzione di Aarhus
» Fresato d'asfalto - DECRETO 28 marzo 2018, n. 69 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
» Schema del decreto di recepimento della Direttiva CE 98/2008
» DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 27 Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
» Rapporto nazionale sull'attuazione della Convenzione di Aarhus
» Fresato d'asfalto - DECRETO 28 marzo 2018, n. 69 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
» Schema del decreto di recepimento della Direttiva CE 98/2008
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.