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DM 22 ottobre 2008 (Toner per stampa esauriti)

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Messaggio  Admin Ven Mag 28, 2010 7:35 am

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale» ed, in particolare, la Parte IV del decreto concernente «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati»;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale» che ha introdotto modifiche ed integrazioni alla parte IV del citato decreto legislativo n. 152/2006;
Visto, in particolare, l'art. 195, comma 2, lettera s-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 novellato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 che testualmente recita:
«l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di semplificazioni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attivita' di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'allegato C alla Parte quarta del presente decreto»;
Considerato quanto disposto dal decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186 concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»;
Ravvisata l'opportunita' di individuare delle procedure amministrative semplificate per il recupero della categoria di rifiuti individuati quali cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet e cartucce di nastri per stampanti ad aghi;

Decreta:

Art. 1.
1.
La raccolta ed il trasporto della tipologia di rifiuti individuati come cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet, e cartucce di nastri per stampanti ad aghi per i quali e' attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER) il codice 080318 (toner per stampa esauriti non contenenti sostanze pericolose), possono essere effettuati, in deroga a quanto disposto dalla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, con modalita' amministrative semplificate, a condizione che siano destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il formulario di identificazione di cui all'art. 193 del decreto legislativo n. 152/2006 e' validamente sostituito dal documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 14 agosto 1996, purche' la consegna avvenga direttamente presso il luogo dove si effettuano le operazioni di recupero e non siano previsti depositi temporanei intermedi.
3. Per la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti devono essere utilizzati imballi tipo «eco-box» non pallettizzato muniti di coperchio e sigillo ed idonei ad impedire la dispersione di liquidi e di polveri, con dimensioni massime pari a 35cm\times 35cm\times 70cm e con un peso complessivo (imballo e rifiuti contenuti) non superiore a 30kg.
4. Qualora il trasporto dei rifiuti di cui al comma 1 destinati al recupero sia effettuato da imprese che esercitano attivita' di trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna, per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce l'attivita' principale dell'impresa, e non ecceda le quantita' giornaliera di cui al comma precedente, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali si applicano le modalita' semplificate di iscrizione di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in armonia con quanto deliberato dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in data 3 marzo 2008.

Art. 2.
1.
Per i rifiuti di cui all'art. 1 ai quali e' attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER) il codice 080317* (toner per stampa esauriti contenenti sostanze pericolose, fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa, qualora il trasporto sia effettuato da imprese che esercitano attivita' di trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna, per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce l'attivita' principale dell'impresa e non ecceda la quantita' giornaliera di 30kg, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali si applicano le modalita' semplificate di iscrizione di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in armonia con quanto deliberato dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in data 3 marzo 2008.

Art. 3.
1.
Le iscrizioni all'Albo nazionale dei gestori ambientali gia' assentite alle imprese di cui agli articoli 1, comma 4, e 2 al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, restano valide fino alla scadenza.
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