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applicazione normativa, 209 o 152?

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Messaggio  bando63 Mer Ott 23, 2019 11:52 pm

Buona sera a tutti, vorrei chiedere un chiarimento normativo sui veicoli abbandonati dove, per "abbandonati" intendo veicoli abbandonati veramente cioè giù in una scarpata, o semisepolti dalla terra, o lasciati in mezzo ad un bosco piuttosto che in un fosso di montagna. Questo per chiarire che non sto parlando del DM 460/99 ma del D. L.vo 209/03 e del D. L.vo 152/06.
Posto che il 209/03 ha quale campo di applicazione tutti i veicoli classificati M1 o N1 (v. art. 47 NCdS) mentre quelli non rientranti in dette categore sono normati dall'art. 231 del 152/06, visto che l'art. 3 del 209/03 dà le varie definizioni "ai fini del presente decreto" (inquadrando quindi i veicoli  M1 e N1 secondo le proprie procedure), tra cui la definizione di veicolo fuori uso e di rifiuto, in caso di rinvenimento di un veicolo M1/N1 in mezzo  ad un'area boscata di proprietà privata e dovendo rimanere nell'alveo del 209/03, è corretto informare il Sindaco ai fini dell'emissione dell'ordinanza di rimozione e smaltimento prevsta dall'art. 192.2 del  152/06? Se non è corretto, al di là del sistema sanzionatorio, quali poteri ha l'organo accertatore di imporre la rimozione e l'avvio verso un impianto di smaltimento del veicolo, rimanendo all'interno del D. L.vo 209/03?
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Messaggio  vaghestelledellorsa Gio Ott 24, 2019 12:04 pm

bando63 ha scritto:....  in caso di rinvenimento di un veicolo M1/N1 in mezzo  ad un'area boscata di proprietà privata ....
è corretto informare il Sindaco ai fini dell'emissione dell'ordinanza di rimozione e smaltimento prevista dall'art. 192.2 del  152/06? ...
per provare ad aiutarti, chiariscimi 2 cose, per fav :

1) perché citi il comma 2 dell'art. 192 TUA che recita :  <<È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee>> ?

2) se siamo su suolo privato perché invochi il povero Sindaco (sempre che l'autore dell'abbandono sia irreperibile ed il proprietario del terreno sia inerte e/o restio a provvedere autonomamente) ? Very Happy

PS: in ogni caso leggiti questa bella sentenza primaverile e poi ne riparlùm : Corte di Cassazione sez. III penale, nr. 13606 del 28.03.2019
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Messaggio  bando63 Gio Ott 24, 2019 11:07 pm

allora....innnzi tutto ti ringrazio dell'interessamento e poi passo ai punti che mi chiedi di chiarie.
1) trattandosi di rifiuti abbandonati da rimuoversi con ordinanza sindacale, è pacifico che il comma esatto dell'art. 192 che menziono, sia il "comma 3" (ultimo cpv per la precisione) e non il comma 2 come ho scritto. Stavo scrivendo a memoria ed ho sbagliato il 3 per un 2. Quindi comma 3, ultimo cpv.

2) è altrettanto pacifco che il proprietario del terreno non può essere corresponsabile dell'abbandono del veicolo/rifiuto salvo un suo comportamento colposo o doloso. La mera proprietà del terreno non è certamente sufficiente ad ascrivergli qualsivoglia responsabilità. La Sentenza della quale mi hai consigliato la lettura è l'ultima di una serie infinita di sentenze che ripetono, di fatto, lo stesso concetto, ovvero la non responsabilità del propretario del terreno salvo ecc, ecc.

Ma il punto non è questo. Quello per il quale chiedo lumi è: se applicando il 152/06 (ai veicoli diversi dalle categorie M1/N1) si può chiedere al Sindaco l'emissione di specifca ordinanza di rimozione e smaltimento del veicolo/rifiuto (rifiuto perchè risponde ai requisiti dettati dall'art. 183.1.a del 152//06) da emettere a carico del proprietario del veicolo abbandonato, nel caso invece che il veicolo faccia parte delle categorie M1/N1 con l'applicazione delle sanzioni e delle procedure previste  dal 209/03, quali strumenti ha l'organo accertatore per imporre/ordinare la rimozione del veicolo/rifiuto ed avviarlo allo smaltimento? Per questo aspetto non mi pare che il 209/03 affermi qualcosa.
Teoricamente il propretario del veicolo, fuori uso ed in evidente stato di abbandono, dopo essere stato sanzionato rimane inerte e non rimuove il veicolo....cosa fare?
Per gestire questa fase procedimentale il 152/06 prevede un'ordinanza sindacale (che in caso di inosservanza è penalmente sanzionata dall'art. 255.3) mentre il 209/03 non mi sembra preveda niente del genere....

E' un mio eccessivo scrupolo oppure è davvero così?
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Messaggio  zorba Ven Ott 25, 2019 7:53 am

L'art. 192 è una norma generale (sia per quanto riguarda il divieto di abbandono / deposito incontrollato / immissione nelle acque superficiali-sotterranee, che per quanto riguarda l'obbligo di rimozione / ripristino dello stato dei luoghi) che si applica a tutte le categorie di rifiuti. Per cui, ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma 3 e per quanto concerne i rifiuti costituiti da veicoli abbandonati, è indifferente la loro appartenenza alle categorie M1/N1 o ad altre categorie.

La norma prevede che l'ordinanza venga emessa innanzitutto a carico di chi ha violato i divieti di cui ai commi 1 e 2, cioè di chi – per farla breve – ha materialmente abbandonato il veicolo/rifiuto o ha concorso in modo determinante nel suo abbandono. Soggetto, questo, che non sempre corrisponde in modo automatico al soggetto che formalmente risulta essere ancora il proprietario del veicolo (in questi casi, sono frequenti i passaggi di proprietà non registrati). Ne consegue che saranno le opportune indagini ad accertarne l'effettiva responsabilità quale “autore” dell'abbandono e quindi destinatario dell'ordinanza.
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Messaggio  isamonfroni Ven Ott 25, 2019 10:10 am

zorba ha scritto:L'art. 192 è una norma generale (sia per quanto riguarda il divieto di abbandono / deposito incontrollato / immissione nelle acque superficiali-sotterranee, che per quanto riguarda l'obbligo di rimozione / ripristino dello stato dei luoghi) che si applica a tutte le categorie di rifiuti. Per cui, ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma 3 e per quanto concerne i rifiuti costituiti da veicoli abbandonati, è indifferente la loro appartenenza alle categorie M1/N1 o ad altre categorie.

La norma prevede che l'ordinanza venga emessa innanzitutto a carico di chi ha violato i divieti di cui ai commi 1 e 2, cioè di chi – per farla breve – ha materialmente abbandonato il veicolo/rifiuto o ha concorso in modo determinante nel suo abbandono. Soggetto, questo, che non sempre corrisponde in modo automatico al soggetto che formalmente risulta essere ancora il proprietario del veicolo (in questi casi, sono frequenti i passaggi di proprietà non registrati). Ne consegue che saranno le opportune indagini ad accertarne l'effettiva responsabilità quale “autore” dell'abbandono e quindi destinatario dell'ordinanza.

Ecco, io proprio questo avrei voluto dire.
Dunque grazie Zorba che mi ha risparmiato la fatica... Wink

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