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Obbligo agenzie marittime
2 partecipanti
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Obbligo agenzie marittime
Buongiorno,
Avrei un quesito da porgere alla vostra attenzione; Le agenzie marittime, e vorrei precisare non gli spedizionieri, sono obbligati all'iscrizione al SISTRI.
Nel regolamento SISTRI, si fa riferimento ai raccomandatari marittimi di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto.
Altresì, le Agenzie marittime si occupano esclusivamente degli aspetti documentali legati al trasporto marittimo.
Ringrazio
Riccardo
Avrei un quesito da porgere alla vostra attenzione; Le agenzie marittime, e vorrei precisare non gli spedizionieri, sono obbligati all'iscrizione al SISTRI.
Nel regolamento SISTRI, si fa riferimento ai raccomandatari marittimi di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto.
Altresì, le Agenzie marittime si occupano esclusivamente degli aspetti documentali legati al trasporto marittimo.
Ringrazio
Riccardo
brandani- Nuovo Utente
- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 18.09.15
Re: Obbligo agenzie marittime
Se come Agenzia Marittima ti riconosci nel ruolo di
OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE
Nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, i raccomandatari marittimi di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18, della legge 29 gennaio 1994, n. 84, e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
Nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.
Sembra ti debba iscrivere e pagare € 100,00 / anno, anche se la categoria 7 non è ancora attiva.
Spero di esserti stato utile
rif.:
http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=
OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE
Nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, i raccomandatari marittimi di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18, della legge 29 gennaio 1994, n. 84, e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
Nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.
Sembra ti debba iscrivere e pagare € 100,00 / anno, anche se la categoria 7 non è ancora attiva.
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rao_gpp- Membro della community
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