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Istituzione registro rifiuti pericolosi
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Istituzione registro rifiuti pericolosi
Con la nuova Direttiva 2018/851 pubblicata oggi, all’articolo 35 della Direttiva 2008/98/CE sono stati aggiunti i paragrafi seguenti:
4. Gli Stati membri istituiscono un registro elettronico o registri coordinati su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi di cui al paragrafo 1 per l’intero territorio geografico dello Stato membro interessato. Gli Stati membri possono istituire tali registri per altri flussi di rifiuti, in particolare quelli per i quali sono stati fissati obiettivi negli atti legislativi dell’Unione. Gli Stati membri utilizzano i dati sui rifiuti comunicati dai gestori industriali in linea con il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
5. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire le condizioni minime di funzionamento di tali registri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2.
Si tratta adesso di valutare se e come queste nuove disposizioni possano influenzare il processo di revisione del SISTRI ((Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), anche tenendo conto che la nuova Direttiva deve essere recepita entro il 5 luglio 2020.
4. Gli Stati membri istituiscono un registro elettronico o registri coordinati su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi di cui al paragrafo 1 per l’intero territorio geografico dello Stato membro interessato. Gli Stati membri possono istituire tali registri per altri flussi di rifiuti, in particolare quelli per i quali sono stati fissati obiettivi negli atti legislativi dell’Unione. Gli Stati membri utilizzano i dati sui rifiuti comunicati dai gestori industriali in linea con il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
5. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire le condizioni minime di funzionamento di tali registri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2.
Si tratta adesso di valutare se e come queste nuove disposizioni possano influenzare il processo di revisione del SISTRI ((Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), anche tenendo conto che la nuova Direttiva deve essere recepita entro il 5 luglio 2020.
benassaisergio- Utente Attivo
- Messaggi : 706
Data d'iscrizione : 29.03.10
Re: Istituzione registro rifiuti pericolosi
Avremo il SISTRI 2.0 o 4.0.
Si spera che utilizzino come consulenti dei tecnici ambientali. Speriamo bene.
Si spera che utilizzino come consulenti dei tecnici ambientali. Speriamo bene.
sarabai- Utente Attivo
- Messaggi : 199
Data d'iscrizione : 07.12.11
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