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Chiarimento CER
4 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Classificazione :: Attribuzione del codice CER
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Chiarimento CER
BUON GIORNO A TUTTI,
VOLEVO DEI CHIARIMENTI IN MERITO AL CER 16 01 22 - COMPONENTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI.
DI CHE SI TRATTA?
CHE MATERIALE PUO' ESSERE ATTRIBUITO?
VOLEVO DEI CHIARIMENTI IN MERITO AL CER 16 01 22 - COMPONENTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI.

DI CHE SI TRATTA?

franco211- Membro della community
- Messaggi : 30
Data d'iscrizione : 15.04.18
Re: Chiarimento CER
Allegato D
Elenco dei rifiuti istituito conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000 (direttiva Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 9 aprile 2002)
[omissis]
2. I diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:
3. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.
3.1 Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
3.2. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
3.3. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al punto 3.1.
[omissis]
Elenco dei rifiuti istituito conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000 (direttiva Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 9 aprile 2002)
[omissis]
2. I diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:
3. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.
3.1 Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
3.2. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
3.3. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al punto 3.1.
[omissis]
matteorossi- Utente Attivo
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Età : 48
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Re: Chiarimento CER
Famiglia 16 01 "veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)"
Componenti che non ricadono nei precedenti casi (da 160103 a 160121*).
La classificazione comunque va fatta al contrario rispetto a questo ragionamento: si parte dal rifiuto (intendendo dal processo che ha originato il rifiuto) e si va alla ricerca del giusto codice, come da Decisione Commissione Ue 2014/955/Ue "Nuovo elenco europeo dei rifiuti - Decisione di modifica della decisione 2000/532/Ce".
Componenti che non ricadono nei precedenti casi (da 160103 a 160121*).
La classificazione comunque va fatta al contrario rispetto a questo ragionamento: si parte dal rifiuto (intendendo dal processo che ha originato il rifiuto) e si va alla ricerca del giusto codice, come da Decisione Commissione Ue 2014/955/Ue "Nuovo elenco europeo dei rifiuti - Decisione di modifica della decisione 2000/532/Ce".
Ultima modifica di Greta1978 il Mar Giu 05, 2018 3:10 pm - modificato 1 volta.
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Greta1978- Moderatrice
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Età : 44
Re: Chiarimento CER
Beh, dopo l'allegato "D" che uno dovebbe conoscere come le proprie tasche tenterei di rispondere entrando nel merito del quesito posto.franco211 ha scritto:BUON GIORNO A TUTTI,
VOLEVO DEI CHIARIMENTI IN MERITO AL CER 16 01 22 - COMPONENTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI.![]()
DI CHE SI TRATTA?CHE MATERIALE PUO' ESSERE ATTRIBUITO?
Visto che 16.01.00 individua:
"veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)"
ritengo che, a tutte le parti di un veicolo che, non pericolose e non siano codificabili con la specifica declaratoria (es. 16.01.03 pneumatici, 16.01.19 plastica, 16.01.20 vetro, ecc...), possa essere attribuito il 16.01.22 (es. un sedile intero composto da metallo, gommapiuma, tessuto o plastica o pelle oppure componenti misti plastica/metallo non separabili, un volante in metallo/plastica e componenti varie incorporate, ecc...)
Ovviamente quoto in toto il post di Greta
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cirillo- Moderatore
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