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Regolamento CE n. 1013/06 Art.13
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Regolamento CE n. 1013/06 Art.13
Buongiorno a tutti, in azienda stiamo cercando di farci rinnovare una notifica transfrontaliera dalla regione. Essendo cambiato il funzionario, questo ci sta facendo "le pulci" su molti aspetti. Mentre abbiamo controbattuto con successo su molti di essi, ci troviamo in difficoltà su uno in particolare.
La notifica da rinnovare è autorizzata su tre stati fisici: solido, polverulento e fangoso. Quello che viene messo in discussione, citando l'articolo in oggetto, è questo aspetto:
Inizialmente abbiamo controbattuto dicendo che le singole spedizioni sono omogenee e con caratteristiche chimico fisiche simili, ovvero la singola spedizione sarà composta di materiale esclusivamente di stato fisico 1, 2 o 3.
La sua risposta è stata che la somiglianza chimica e fisica debba sussistere anche tra le singole spedizioni della notifica e non solamente entro il singolo carico e ci invita a dimostrare il rispetto di questa prescrizione.
A nostro parere questa è un'errata interpretazione della norma anche solo per il fatto che se un ente autorizza una notifica su tre stati fisici, non può poi pretendere che ne venga utilizzato solo uno. Se la norma fosse davvero interpretabile in questo modo sarebbe la regione stessa a contraddirsi.
Purtroppo non trovo in rete delle interpretazioni di questo punto della norma (che a mio parere è poco chiaro). Qualcuno potrebbe indirizzarmi su quale strada prendere per poter rispondere al quesito?
Grazie
La notifica da rinnovare è autorizzata su tre stati fisici: solido, polverulento e fangoso. Quello che viene messo in discussione, citando l'articolo in oggetto, è questo aspetto:
Art. 13. Notifica generale
1. Il notificatore può presentare una notifica generale relativa a più spedizioni se, per ciascuna
spedizione:
a) i rifiuti hanno caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili;...
Inizialmente abbiamo controbattuto dicendo che le singole spedizioni sono omogenee e con caratteristiche chimico fisiche simili, ovvero la singola spedizione sarà composta di materiale esclusivamente di stato fisico 1, 2 o 3.
La sua risposta è stata che la somiglianza chimica e fisica debba sussistere anche tra le singole spedizioni della notifica e non solamente entro il singolo carico e ci invita a dimostrare il rispetto di questa prescrizione.
A nostro parere questa è un'errata interpretazione della norma anche solo per il fatto che se un ente autorizza una notifica su tre stati fisici, non può poi pretendere che ne venga utilizzato solo uno. Se la norma fosse davvero interpretabile in questo modo sarebbe la regione stessa a contraddirsi.
Purtroppo non trovo in rete delle interpretazioni di questo punto della norma (che a mio parere è poco chiaro). Qualcuno potrebbe indirizzarmi su quale strada prendere per poter rispondere al quesito?
Grazie
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