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CER 170504 - Cessazione qualifica rifiuto
4 partecipanti
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CER 170504 - Cessazione qualifica rifiuto
buongiorno,
mi chiamo Gerardo, sono un ing. ambientale con circa tre anni di esperienza in campo di bonifiche ambientali e gestione rifiuti.
Vorrei sapere se un impianto di messa in riserva R13 (ai sensi del D.m. 98) dove sono stoccate x tonnellate di cer 170504 può, previa analisi (CSC Tab A. e test di cessione), ritenerle end of waste o mps..insomma farle uscire con DDT.
Grazie.
mi chiamo Gerardo, sono un ing. ambientale con circa tre anni di esperienza in campo di bonifiche ambientali e gestione rifiuti.
Vorrei sapere se un impianto di messa in riserva R13 (ai sensi del D.m. 98) dove sono stoccate x tonnellate di cer 170504 può, previa analisi (CSC Tab A. e test di cessione), ritenerle end of waste o mps..insomma farle uscire con DDT.
Grazie.
Gerardo- Nuovo Utente
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matteorossi- Utente Attivo
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Re: CER 170504 - Cessazione qualifica rifiuto
Confermo il NO.
Se sei impianto R13 (messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12) rifiuto entra e rifiuto deve uscire.
Se sei impianto R13 (messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12) rifiuto entra e rifiuto deve uscire.
ilmonty- Membro della community
- Messaggi : 48
Data d'iscrizione : 28.09.10
Località : Forum Gallorum
Re: CER 170504 - Cessazione qualifica rifiuto
intanto grazie per le risposte.
Non posso proprio utilizzare il 184 ter del Dlgs 152/2006 per la cessazione di qualifica di rifiuto?
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
2. L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.
Boh...
...in ogni caso, avviando una campagna di recupero (R5) con impianto mobile di frantumazione per calcinacci/cemento, supero il problema?
Non posso proprio utilizzare il 184 ter del Dlgs 152/2006 per la cessazione di qualifica di rifiuto?
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
2. L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.
Boh...
...in ogni caso, avviando una campagna di recupero (R5) con impianto mobile di frantumazione per calcinacci/cemento, supero il problema?
Gerardo- Nuovo Utente
- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 09.11.17
Re: CER 170504 - Cessazione qualifica rifiuto
Gerardo ha scritto:intanto grazie per le risposte.
Non posso proprio utilizzare il 184 ter del Dlgs 152/2006 per la cessazione di qualifica di rifiuto?
Sei autorizzato in "semplificata".
Il che vuol dire che il 05/02/1998 diventa la tua Bibbia ed in ogni caso una R13 comporta il ricorso a successive operazioni di recupero in impianti esterni per arrivare ad EoW.
Gerardo ha scritto:
...in ogni caso, avviando una campagna di recupero (R5) con impianto mobile di frantumazione per calcinacci/cemento, supero il problema?
Intanto dovresti definire meglio quale sarebbe il "problema": hai un impianto autorizzato in R13, non vedo perché esercitare ciò che è prescritto dall'autorizzazione sarebbe un problema.
Avete preso in carico quel rifiuto ed ora avete difficoltà a smaltirlo?


Se per "campagna di recupero" intendi quella tramite impianto mobile (art. 208, c.15), non puoi autorizzarla all'interno di un impianto "fisso" già autorizzato.
Quelle nascono per operazioni di recupero nel luogo di produzione dei rifiuti, leggasi "cantieri".
Non vedo altra via di uscita che avviare ad impianto R5 esterno il 170504 che vi siete presi in carico.
matteorossi- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 28.08.15
Età : 48
Località : Roma
Re: CER 170504 - Cessazione qualifica rifiuto
Per invocare il 184 ter, c. 2, cioè il semplice controllo dei rifiuti, dovresti essere autorizzato per l'attività R12 che è proprio quella di controllare i rifiuti e magari selezionarli per lotti omogenei.
Questa attività, però, si deve far autorizzare in "procedura ordinaria", dal momento che nelle procedure semplificate si possono svolgere esclusivamente le attività citate nel DM 5/02/1998 e rigorosamente come descritte nel decreto
Questa attività, però, si deve far autorizzare in "procedura ordinaria", dal momento che nelle procedure semplificate si possono svolgere esclusivamente le attività citate nel DM 5/02/1998 e rigorosamente come descritte nel decreto
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Un

Ma, a volte

isamonfroni- Moderatrice
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Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 65
Località : roma
Re: CER 170504 - Cessazione qualifica rifiuto
grazie per a tutti per le delucidazioni.
Saluti
Saluti
Gerardo- Nuovo Utente
- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 09.11.17

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