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Unità locale-Posizione del rifiuto

5 partecipanti

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Messaggio  Spigola Lun Set 18, 2017 11:56 am

Buongiorno a tutti.

Siamo trasportatori di rifiuti ed a fronte di un formulario compilato da un nostro cliente mi nasce un dubbio che vorrei chiarire. Mi scuso se si tratta di una cosa banale.
Ho guardato già alcune discussioni precedenti, nelle quali si evidenziava che cosa si debba intendere per unità locale e tutto sommato il dubbio mi è rimasto.

Nel caso specifico un produttore ha la sua sede legale, una unità locale, che è un laboratorio ed ha prodotto rifiuti per una breve lavorazione, pertinente alla sua attività, in altro luogo.
Al punto 1 del formulario ha indicato: Ragione sociale, sede legale ed unità locale (il laboratorio).
Nelle annotazioni ha messo la posizione del rifiuto.

Gli ho fatto presente che non era corretto e lui mi ha risposto che siccome così gli è stato detto di fare dal call center del Sistri per le schede, stessa cosa ha fatto per il formulario.
Cioè, lui ha una: sede legale, che risulta al sistri, una unità locale, come unità che produce rifiuti con la sua attività, che risulta ugualmente al Sistri ed ha prodotto rifiuti in un altro luogo per una attività di breve durata.

E' vero che, come dice più volte Cirillo, sul blocco dei formulari ci sono istruzioni dettagliate ma, volendo, il luogo dove il cliente ha prodotto il rifiuto non si può configurare né come Impianto, né come Unità locale, nel senso stretto dei termini.
... effettivamente...

D'altra parte se avessi ragione io sostenendo che quella del cliente è una posizione sbagliata perché non è stato scritto "punto dal quale il rifiuto viene prelevato"?
Forse perché al punto uno del formulario si deve proprio scrivere
- Denominazione o ragione sociale dell'impresa;
- Codice fiscale dell'impresa
- Indirizzo dell'impianto o unità locale di partenza del rifiuto (solo se questi luoghi hanno le caratteristiche necessarie per essere identificati come tali?)

Grazie a tutti per l'attenzione e saluti
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Messaggio  Sciùr Colombo Lun Set 18, 2017 2:25 pm

La compilazione del formulario, come descritta, avrebbe una logica solo se i rifiuti provenissero da attività di manutenzione.
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Messaggio  cirillo Lun Set 18, 2017 3:13 pm

D: "In estrema sintesi, cos'è un formulario"?
R: "Il formulario è, ne più, ne meno, LA bolla di accompagnamento di un rifiuto che viaggia da un posto a un altro posto".
Considerazione
I beni hanno il DDT, pezzo di carta non fiscale che li accompagna dal luogo di partenza al lugo di destinazione.
I rifiuti, invece, sono accompagnati dalla loro bolla, che si chiama formulario che, contrariamente al DDT, oltre ad essere fiscale fin dal suo acquisto, dev'essere, prima dell'utilizzo:
1) vidimata (CCIAA o Ag. delle Entrate)
2) la relativa fattura d'acquisto, registrata.
La differenza, sostanzialmente, sta tutta qua ma, le regole del trasporto, mica cambiano...
Quando si trasporta un bene, nel DDT si indica l'indirizzo dal quale il bene INIZIA il suo viggio.
A maggior ragione quando si parla di trasporto di rifiuti, nel formulario, indipendentemente dalla sede legale del produttore o di tutte le sue innumerevoli unità locali sparse nel territorio dell'italica repubblica, si deve comunque indicare l'indirizzo di partenza del rifiuto altrimenti va farsi benedire la tanto agognata tracciabilità.

Immaginiamo una ditta che ha sede a Roma EUR e unità locali a Rieti, a Viterbo, a Frosinone...; effettua un lavoro a Latina dove produce il rifiuto.
Che fa in questo caso, indica, oltre alla sede legale pure TUTTE le unità locali? (beh, se i Signori del Sistri han detto di indicare l'Unità Locale... visto che ne ha una ma, se ne ha 3, 4, 12? Che fa, le indica tutte? Diceva Lando Buzzanca in una vecchia scenetta con Delia Scala: "Oh! Mi vien che ridere...")
Personalmente non ho mai visto un "documento di accompagnamento" con più di un indirizzo di partenza e, avendo il suo cliente compilato il formulario come indicato dai "signori del CC Sistri", in caso di controllo in itinere, cosa ipotizzate possa pensare il Signore in Divisa quando si trova una cosa del genere tra le mani?
- Da dove ..azz sarà davvero partito?
- Sta facendo davvero il percorso più breve come indicato alla casela "7" del FIR?
- Vuoi vedere che, magari, sotto sotto, gatta ci cova?

E l'autista... che fa l'autista e non il consulente ambientale (perchè se facesse il consulente ambientale non sarebbe partito con un FIR compilato così) che je risponne?


Ultima modifica di cirillo il Mar Set 19, 2017 9:00 am - modificato 2 volte.

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Messaggio  Spigola Mar Set 19, 2017 8:31 am

Ok, grazie per le risposte.

Discorsi che non fanno una piega sotto il profilo pratico e logico!
E che mi fanno ripetere: perché non si è detto semplicemente "indirizzo di partenza del rifiuto" anziché andare a tirare in ballo categorie quali "stabilimento" e "unità locale" che hanno una loro ragion d'essere anche diversa dai casi in questione?
Non c'è bisogno della risposta, la sappiamo già tutti. Scrivere delle norme, codificare in poche parole comportamenti sarà sicuramente anche complicato, però anche complicare cose potenzialmente semplici dovrebbe richiedere un certo sforzo... invece...

Comunque grazie mille, le risposte ci confermano la correttezza di quanto fatto fino ad ora.

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Messaggio  fabio65 Dom Set 24, 2017 11:37 am

Buongiorno,
spigola anche noi trasportiamo e operando nel settore della microraccolta ci capita spesso la fattispecie che hai indicato.
Concordo con Cirillo sulla funzione del formulario che deve indicare il luogo di prelievo del rifiuto effettivo a parte il concetto giuridico di Unità Locale, quindi nella prima riga indichiamo la ragione sociale (denominazione azienda e sua sede legale) nella seconda riga l'effettivo punto di prelievo del rifiuto.
Semmai nelle annotazioni si potrebbe specificare che il punto di prelievo è occasionale ma dopo venti anni di rifiuti speciali consiglierei di scrivere il meno possibile................
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Messaggio  Aurora Brancia Dom Set 24, 2017 1:36 pm

Diciamo che le idee erano poche ma in compenso già molto ben confuse sin dal lontano 1998...
Il "luogo di produzione" del rifiuto è previsto come voce da esplicitare a sé nel registro di carico e scarico, ma non nel FIR (storicamente), e idem è finita nelle schede sistri.

Io poi, nello specifico, mi chiedo come pensano di avere questa presunta tracciabilità della munnezza per via informatica, se non conoscono documentalmente manco quale sia un punto di partenza fisico della munnezza stessa.
Domanda retorica, naturalmente.

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  Spigola Lun Set 25, 2017 8:38 am

Vi ringrazio molto per le vostre risposte.
Buona gornata
Spigola
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