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Registro C/S professionisti o studi
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Registro C/S professionisti o studi
Buonasera
Volevo riportare un quesito su un caso che mi è capitato: studio dentistico sotto ai 10 dipendenti che fino ad oggi ha compilato registro, smaltito rifiuti infetti con appositi formulari e presentato MUD annualmente.
in virtù dell' articolo 190 comma 8, del D.Lgs 152/06 in vigore dal 01/03/2017:
8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.
secondo voi può evitare compilazione del registro + presentazione del MUD e adempiere soltanto conservando i formulari in ordine cronologico come dice questo articolo?
Qualcuno ha avuto esperienze dirette in merito?
vi ringrazio
Volevo riportare un quesito su un caso che mi è capitato: studio dentistico sotto ai 10 dipendenti che fino ad oggi ha compilato registro, smaltito rifiuti infetti con appositi formulari e presentato MUD annualmente.
in virtù dell' articolo 190 comma 8, del D.Lgs 152/06 in vigore dal 01/03/2017:
8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.
secondo voi può evitare compilazione del registro + presentazione del MUD e adempiere soltanto conservando i formulari in ordine cronologico come dice questo articolo?
Qualcuno ha avuto esperienze dirette in merito?
vi ringrazio
cleo- Utente Attivo
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Admin- Amministratore
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Età : 50
Re: Registro C/S professionisti o studi
Ti ringrazio, li avevo visti i due topic postati, però mi sembra di capire che il discorso è leggermente diverso, in quanto su uno si parla di iscrizione al Sistri (che per questo il tipo di ditta individuale posso escludere) e il secondo parla del registro ma solo per toner, stampanti, RAEE e apparecchiature elettriche.
Il rifiuto che l'attività gestisce di continuo durante l'anno è il 18.01.03* (rifiuti infetti) con classe di pericolo HP9, può capitare anche uno smaltimento di toner.
l'articolo di legge che riportavo parla di produzione di rifiuti pericolosi per attività che non sono enti o imprese, devono avere il registro, ma possono adempiere con la conservazione delle schede SISTRI;
Mi sembra attinente al mio caso e interpretando questo articolo del 152, mi viene da concludere che lui può evitare il registro, il mud e adempiere solo conservando formulari e schede sistri. Ma c'è un margine di dubbio su un'altra possibile interpretazione, che lui ha obbligo della tenuta del registro, tenere i formulari e schede Sistri e penso pure il MUD.
A questo punto però non c'è la semplificazione che dovrebbe avere uno studio medico.
Il rifiuto che l'attività gestisce di continuo durante l'anno è il 18.01.03* (rifiuti infetti) con classe di pericolo HP9, può capitare anche uno smaltimento di toner.
l'articolo di legge che riportavo parla di produzione di rifiuti pericolosi per attività che non sono enti o imprese, devono avere il registro, ma possono adempiere con la conservazione delle schede SISTRI;
Mi sembra attinente al mio caso e interpretando questo articolo del 152, mi viene da concludere che lui può evitare il registro, il mud e adempiere solo conservando formulari e schede sistri. Ma c'è un margine di dubbio su un'altra possibile interpretazione, che lui ha obbligo della tenuta del registro, tenere i formulari e schede Sistri e penso pure il MUD.
A questo punto però non c'è la semplificazione che dovrebbe avere uno studio medico.
cleo- Utente Attivo
- Messaggi : 54
Data d'iscrizione : 25.02.10
art. 190 d.lgs. 152/06
buongiorno,
per inquadrare bene il quesito bisogna tener conto che gli artt. 188, 189, 190 e 193 vigenti e cogenti del testo unico ambientale sono quelli precedenti alle modifiche apportate dal d.lgs. 205 del 3 dicembre 2010 (inserimento Sistri), come prescritto da ultimo dal comma 1134 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.
Sino al 31 dicembre 2018, salvo ulteriori proroghe, l'art. 190 (registri di carico e scarico) bisogna leggerlo nella versione abrogata ma vigente e quindi tutt'ora applicabile comprese quindi le sue relative sanzioni (art. 258 del TUA).
Di conseguenza il comma 8 come sopra descritto non è tutt'ora in vigore.
Invece come si evince dal comma 1 dell'art. 190 e dal comma 3 dell'art. 189 del TUA vigenti, l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico rimane ancora a carico di [...] produttori iniziali di rifiuti pericolosi [...].
Ora, nel caso in esame mi pare di capire che il produttore sia uno studio dentistico che, inevitabilmente produce, tra i suoi rifiuti, il CER 180103* (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni), i famosi rifiuti definiti "a rischio infettivo".
Per questo studio dentistico quindi la tenuta del registro di carico e scarico è doverosa per non cadere nelle sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 258 del TUA (anche questo articolo nella versione precedente alle modifiche apportate nel dicembre 2010 dal d.lgs. 205).
per inquadrare bene il quesito bisogna tener conto che gli artt. 188, 189, 190 e 193 vigenti e cogenti del testo unico ambientale sono quelli precedenti alle modifiche apportate dal d.lgs. 205 del 3 dicembre 2010 (inserimento Sistri), come prescritto da ultimo dal comma 1134 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.
Sino al 31 dicembre 2018, salvo ulteriori proroghe, l'art. 190 (registri di carico e scarico) bisogna leggerlo nella versione abrogata ma vigente e quindi tutt'ora applicabile comprese quindi le sue relative sanzioni (art. 258 del TUA).
Di conseguenza il comma 8 come sopra descritto non è tutt'ora in vigore.
Invece come si evince dal comma 1 dell'art. 190 e dal comma 3 dell'art. 189 del TUA vigenti, l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico rimane ancora a carico di [...] produttori iniziali di rifiuti pericolosi [...].
Ora, nel caso in esame mi pare di capire che il produttore sia uno studio dentistico che, inevitabilmente produce, tra i suoi rifiuti, il CER 180103* (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni), i famosi rifiuti definiti "a rischio infettivo".
Per questo studio dentistico quindi la tenuta del registro di carico e scarico è doverosa per non cadere nelle sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 258 del TUA (anche questo articolo nella versione precedente alle modifiche apportate nel dicembre 2010 dal d.lgs. 205).
roby14- Nuovo Utente
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