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rifiuti da fangoterapia e assimilazione agli urbani
4 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Particolari tipologie di rifiuti :: Rifiuti Sanitari
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rifiuti da fangoterapia e assimilazione agli urbani
Buongiorno a tutti, ricorro alla Vs sapere...
un centro termale sostiene che i teli monouso utilizzati per l'erogazione della fangoterapia, essendo costituiti da materiale plastico, possono essere considerati rifiuti assimilabili agli urbani (regolamento comunale permettendo)
a tal proposito ha chiesto parere al Ministero della Salute il quale ha chiarito:
"Si conferma che il DPR 15/07/2003 n. 254 Regolamento gestione rifiuti sanitari (...) ha assimilato all'art.2 comma 1 lettera g) numero 3 per qualità, la plastica proveniente da strutture sanitarie assoggettata a raccolta differenziata ai rifiuti urbani, definendone le caratteristiche (non deve avere alcun elemento di pericolosità) assoggettandola al medisimo regime giuridico e ad identiche modalità di gestione rispetto ai rifiuti urbani.
Nel caso in specie la plastica costituita da teli monouso utilizzati nelle prestazioni di fangoterapia per sua natura ed uso (contatto esclusivamente con pelle integra, selezionedei materali costituenti all'origine) non può presentare alcun elemento di pericolosità né infettiva né chimica, pertanto, privata del fango, va assoggettata a operazione di recupero, al pari dei rifiuti urbani assoggettati a raccolta differenziata.".
Secondo VOI?
Grazie questo forum è prezioso per me.
Maria
un centro termale sostiene che i teli monouso utilizzati per l'erogazione della fangoterapia, essendo costituiti da materiale plastico, possono essere considerati rifiuti assimilabili agli urbani (regolamento comunale permettendo)
a tal proposito ha chiesto parere al Ministero della Salute il quale ha chiarito:
"Si conferma che il DPR 15/07/2003 n. 254 Regolamento gestione rifiuti sanitari (...) ha assimilato all'art.2 comma 1 lettera g) numero 3 per qualità, la plastica proveniente da strutture sanitarie assoggettata a raccolta differenziata ai rifiuti urbani, definendone le caratteristiche (non deve avere alcun elemento di pericolosità) assoggettandola al medisimo regime giuridico e ad identiche modalità di gestione rispetto ai rifiuti urbani.
Nel caso in specie la plastica costituita da teli monouso utilizzati nelle prestazioni di fangoterapia per sua natura ed uso (contatto esclusivamente con pelle integra, selezionedei materali costituenti all'origine) non può presentare alcun elemento di pericolosità né infettiva né chimica, pertanto, privata del fango, va assoggettata a operazione di recupero, al pari dei rifiuti urbani assoggettati a raccolta differenziata.".
Secondo VOI?
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Maria
marsia- Membro della community
- Messaggi : 39
Data d'iscrizione : 19.10.10
Età : 43
Re: rifiuti da fangoterapia e assimilazione agli urbani
Personalmente apprezzo i complimenti.
Ma di fronte ad un parere del Ministero, penso che il mio passi in secondo piano.
Comunque sono più che d'accordo con il Ministero
Ma di fronte ad un parere del Ministero, penso che il mio passi in secondo piano.
Comunque sono più che d'accordo con il Ministero
_________________
Un

Ma, a volte

isamonfroni- Moderatrice
- Messaggi : 12744
Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 64
Località : roma
Re: rifiuti da fangoterapia e assimilazione agli urbani
Idem come Isa!
_________________
Ammiro chi resiste, chi ha fatto del verbo resistere carne, sudore, sangue, e ha dimostrato senza grandi gesti che è possibile vivere, e vivere in piedi, anche nei momenti peggiori. {Le rose di Atacama di Luis Sepúlveda}
fantalele 4.0- Moderatore
- Messaggi : 3829
Data d'iscrizione : 18.03.10
Età : 55
Località : Belinlandia
Re: rifiuti da fangoterapia e assimilazione agli urbani
Una precisazione.
Il DPR 254/03, all'art. 2, lett. g), elenca diverse tipologie (otto) di rifiuti sanitari (provenienti da strutture sanitarie, come definite nella medesima norma) assimilati ai rifiuti urbani.
Il punto 3 richiamato recita:
vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Secondo la lettura del Ministero il richiamo finale alla necessità che vi sia l'espressa assimilazione, per qualità e quantità, da parte del Comune è riferito esclusivamente a "nonché altri rifiuti" laddove "vetro, carta, cartone, plastica,.." si intendono assimilati ope legis.
Personalmente condivido tale interpretazione.
Per inciso, anche le altre sette tipologie di rifiuti sanitari sono automaticamente assimilate agli urbani senza che sia richiesta l'assimilazione da parte del Comune.
Il DPR 254/03, all'art. 2, lett. g), elenca diverse tipologie (otto) di rifiuti sanitari (provenienti da strutture sanitarie, come definite nella medesima norma) assimilati ai rifiuti urbani.
Il punto 3 richiamato recita:
vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Secondo la lettura del Ministero il richiamo finale alla necessità che vi sia l'espressa assimilazione, per qualità e quantità, da parte del Comune è riferito esclusivamente a "nonché altri rifiuti" laddove "vetro, carta, cartone, plastica,.." si intendono assimilati ope legis.
Personalmente condivido tale interpretazione.
Per inciso, anche le altre sette tipologie di rifiuti sanitari sono automaticamente assimilate agli urbani senza che sia richiesta l'assimilazione da parte del Comune.
Admin- Amministratore
- Messaggi : 6586
Data d'iscrizione : 13.01.10
Età : 49

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