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alimenti confezionati non commercializzabili o scaduti
4 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Produttori :: Gestire i propri rifiuti (casi aziendali)
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alimenti confezionati non commercializzabili o scaduti
Buongiorno, mi trovo ad occuparmi per la prima volta di rifiuti. Come ci si deve comportare con rifiuti di prodotti alimentari confezionati (con o senza ingredienti di origine animale, latte , uova, carne cotta) che non sono commercializzabili perché non conformi da un punto di vista analitico (microbiologia)? E' diverso il caso degli stessi prodotti se fossero solo scaduti?
Lavi- Nuovo Utente
- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 24.05.16
Re: alimenti confezionati non commercializzabili o scaduti
Credo che conferendoli con cer 20 o 02.03.04 a impianto che poi, da separazione dei rifiuti, otterrà rifiuti organici e imballaggi...
marcogio85- Utente Attivo
- Messaggi : 335
Data d'iscrizione : 04.02.14
Re: alimenti confezionati non commercializzabili o scaduti
Bhé ti sei scelto/a un caso complesso per cominciare ad occupartene visto che (nel caso di prodotti di origine animale!) dovresti fare i conti anche col Reg. UE 1069/2009 sui SOA Sottoprodotti di origine animale (parti dall'art. 10 comma 1 lettera F) con tutti i casini che la sovrapposizione dei 2 ambiti comportaLavi ha scritto:Buongiorno, mi trovo ad occuparmi per la prima volta di rifiuti. ....
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
- Messaggi : 1185
Data d'iscrizione : 27.02.10
Re: alimenti confezionati non commercializzabili o scaduti
domande:
chi stabilisce la non conformità?
perchè non conformi?
ovvero, l'Ente o l'Ufficiale che dichiara la non conformità del prodotto (magari per carica batterica)
dovrebbe dettare nelle prescrizioni anche la destinazione (termodistruzione, smaltimento o riutilizzo)
In ogni caso per i prodotti di origine animale occorre riferirsi ai Regolamenti CEE oltre alla normativa sui rifiuti.
REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 21 ottobre 2009
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale
REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2011
recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera
chi stabilisce la non conformità?
perchè non conformi?
ovvero, l'Ente o l'Ufficiale che dichiara la non conformità del prodotto (magari per carica batterica)
dovrebbe dettare nelle prescrizioni anche la destinazione (termodistruzione, smaltimento o riutilizzo)
In ogni caso per i prodotti di origine animale occorre riferirsi ai Regolamenti CEE oltre alla normativa sui rifiuti.
REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 21 ottobre 2009
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale
REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2011
recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera
gianfranco bardella- Utente Attivo
- Messaggi : 270
Data d'iscrizione : 27.04.10
Età : 73
Località : provincia milano
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