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Tenuta FIR e registri presso cooperativa
2 partecipanti
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Tenuta FIR e registri presso cooperativa
Ciao ragazzi... La semplificazione per la tenuta dei formulari e registri di c/s può essere affidata a un'associazione di categoria (tipo Coldiretti)... La normativa parla di cooperativa
marcogio85- Utente Attivo
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Re: Tenuta FIR e registri presso cooperativa
Quale norma parla di cooperative?
Admin- Amministratore
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Età : 48
Re: Tenuta FIR e registri presso cooperativa
Art 193 dlgs 152 2006
marcogio85- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 04.02.14
Re: Tenuta FIR e registri presso cooperativa
Chiaramente coordinato con le modifiche del 221/2015... Ma nella versione previgente al sistri
marcogio85- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 04.02.14
Re: Tenuta FIR e registri presso cooperativa
Io nel 193 non vedo riferimenti alle cooperative.
L'art. 190, invece, prevede in generale la possibilità di tenuta presso le associazioni imprenditoriali di categoria o società di servizi di diretta emanazione delle stesse.
Ma nel caso di imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile, conviene riferirsi all'art. 69 del Collegato ambientale, che prevede tale possibilità indipendemente dal limite di 10 tonnellate annue di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate annue di rifiuti pericolosi (che con l'entrata in vigore del nuovo art. 190 diventeranno solo 10 tonnellate annue di rifiuti non pericolosi)
L'art. 190, invece, prevede in generale la possibilità di tenuta presso le associazioni imprenditoriali di categoria o società di servizi di diretta emanazione delle stesse.
Ma nel caso di imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile, conviene riferirsi all'art. 69 del Collegato ambientale, che prevede tale possibilità indipendemente dal limite di 10 tonnellate annue di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate annue di rifiuti pericolosi (che con l'entrata in vigore del nuovo art. 190 diventeranno solo 10 tonnellate annue di rifiuti non pericolosi)
Admin- Amministratore
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Età : 48
Re: Tenuta FIR e registri presso cooperativa
Se mai entrerà in vigore... Questo è il 193...
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera bb); con apposito decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate per la tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l’imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
(comma così modificato dall'art. 29, comma 6, legge n. 221 del 2015)
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera bb); con apposito decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate per la tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l’imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
(comma così modificato dall'art. 29, comma 6, legge n. 221 del 2015)
marcogio85- Utente Attivo
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