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ART. 230, responsabilità del produttore giuridico

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Messaggio  ORSO BRUNO Mar Nov 10, 2015 9:24 am

Buongiorno a tutti gli utenti del forum.

Ho qualche dubbio sulla gestione dei rifiuti con l'art.230.

Premetto che lavoro per un'azienda o "infrastruttura a rete".
E' stato elaborato un capitolato che prevede l'utilizzo dell'art. 230 comma 1 e quindi l'azienda che ha vinto l'appalto effettua delle manutenzioni presso gli impianti e presso le reti.
Considerata anche la nuova definizione di produttore....
Secondo voi, se viene effettuata un'errata classificazione del rifiuto, se viene utilizzata una destinazione non autorizzata..etc etc..........la responsabilità sarà sempre e comunque del produttore materiale oppure anche del produttore giuridico?
E' necessario che l'azienda per cui lavoro faccia dei controlli?si deve confrontare per la classificazione corretta?deve sapere dove è destinato il rifiuto?

Ho dato uno sguardo anche a delle sentenze...

Per esempio: Cass.pen. sez.III, Sentenza 11029 del 16/03/2015     e   4957 del 21/01/2000

In questi casi la responsabilità è estesa anche al produttore giuridico..

Sarei quindi per effettuare dei controlli antecedenti al trasporto, affinchè anche il produttore giuridico (l'azienda per cui lavoro) sia tutelato.

Che ne pensate?
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Messaggio  tfrab Mar Nov 10, 2015 4:16 pm

ORSO BRUNO ha scritto:
Secondo voi, se viene effettuata un'errata classificazione del rifiuto, se viene utilizzata una destinazione non autorizzata..etc etc..........la responsabilità sarà sempre e comunque del produttore materiale oppure anche del produttore giuridico?
E' necessario che l'azienda per cui lavoro faccia dei controlli?si deve confrontare per la classificazione corretta?deve sapere dove è destinato il rifiuto?


Che ne pensate?

a mio parere è evidente la volontà del legislatore.
in caso di problemi mi aspetto, come minimo, la colpa in vigilando del produttore giuridico. per cui sì, fate tutti i controlli possibili, in caso contrario rischiate seriamente di essere chiamati in causa.

(tutto questo sempre IMVHO, che siamo "all'inizio" di questa nuova definizione, e quindi c'è da aspettare qualche sentenza per capire meglio)
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Messaggio  cirillo Mar Nov 10, 2015 4:18 pm

ORSO BRUNO ha scritto:Che ne pensate?
Penso che non vi sia del tutto chiaro il concetto di "gestione ai sensi dell'art. 230".
Il contratto d'appalto prevede la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 230 co. 1.
Bene, se non tenete in considerazione pure il co. 2 che, passatemi il termine, costituisce parte integrante e sostanziale del co. 1, non c'è rispetto, nè della norma, nè dei termini contrattuali che richiamano tale norma.
Il resto è una mera conseguenza delle decisioni verbalizzate attuando, appunto, il dettato del co. 2.

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Messaggio  ORSO BRUNO Mar Nov 10, 2015 5:20 pm

cirillo ha scritto:
ORSO BRUNO ha scritto:Che ne pensate?
Penso che non vi sia del tutto chiaro il concetto di "gestione ai sensi dell'art. 230".
Il contratto d'appalto prevede la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 230 co. 1.
Bene, se non tenete in considerazione pure il co. 2 che, passatemi il termine, costituisce parte integrante e sostanziale del co. 1, non c'è rispetto, nè della norma, nè dei termini contrattuali che richiamano tale norma.
Il resto è una mera conseguenza delle decisioni verbalizzate attuando, appunto, il dettato del co. 2.

Grazie Cirillo.
Ma qualora il manutentore trasporti il rifiuto direttamente ad un impianto autorizzato, il comma 2 non interessa. E quindi volevo capire cosa ne pensate in questa circostanza.

Cioè qualora il manutentore trasporti il rifiuto ad un impianto autorizzato, il committente o produttore giuridico (a volte detentore) deve effettuare un controllo sulla corretta calssificazione del cer?deve effettuare un controllo sul mezzo di trasporto autorizzato?deve effettuare un controllo relativo all'impianto di destinazione del rifiuto?
Oppure il committente facendo un mero controllo ai fini ambientali sfocia in un'ingerenza che potrebbe estendere la responsabilità?

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Messaggio  isamonfroni Mar Nov 10, 2015 5:33 pm

Orso Bruno, prima ancora che si inventassero il concetto di "produttore giuridico del rifiuto" è sempre esistito l'obbligo di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori affidati in appalto, obbligo messo in capo alla stazione appaltantante.

D'altro canto, se tu sei la stazione appaltante e dunque paghi l'appaltatore e nel corrispettivo d'appalto è compresa la compensazione degli oneri per la corretta gestione dei rifiuti, se io fossi al tuo posto, prima di sganciare la pecunia vorrei anche capire che fine hanno fatto questi rifiuti...

Peraltro, le attività di vigilanza svolte secondo le regole "del buon padre di famiglia" sono sempre esistite e nel contesto di tali attività di vigilanza sulla regolarità dell'appalto, hai tutto il diritto [e secondo me, pure il dovere] di esaminare i criteri di classificazione dei rifiuti e pure il percorso di smaltimento scelto dall'appaltatore. E tutto ciò, da sempre, prima ancora che si inventassero il DL salvaFincantieri.

E comunque, prova un po' a pensare.... se io fossi il tuo appaltatore e mi faccio pagare, diciamo 50 €/ton per smaltire i rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'infrastruttura e poi, invece di smaltirli correttamente, li butto nel primo campo che trovo e tu non mi dici niente, ma ti limiti a pagarmi le fatture stando zitto.... non credi che, prima o poi, qualcuno ti verrà a cercare per chiederti se lo sapevi?

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Messaggio  ORSO BRUNO Mar Nov 10, 2015 5:40 pm

isamonfroni ha scritto:Orso Bruno, prima ancora che si inventassero il concetto di "produttore giuridico del rifiuto" è sempre esistito l'obbligo di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori affidati in appalto, obbligo messo in capo alla stazione appaltantante.

Isamonfroni sono d'accordissimo...ma quando ti trovi in una situazione nuova da estirpare non è poi così semplice!


D'altro canto, se tu sei la stazione appaltante e dunque paghi l'appaltatore e nel corrispettivo d'appalto è compresa la compensazione degli oneri per la corretta gestione dei rifiuti, se io fossi al tuo posto, prima di sganciare la pecunia vorrei anche capire che fine hanno fatto questi rifiuti...

Infatti io sono per questa ottica!

Peraltro, le attività di vigilanza svolte secondo le regole "del buon padre di famiglia" sono sempre esistite e nel contesto di tali attività di vigilanza sulla regolarità dell'appalto, hai tutto il diritto [e secondo me, pure il dovere] di esaminare i criteri di classificazione dei rifiuti e pure il percorso di smaltimento scelto dall'appaltatore. E tutto ciò, da sempre, prima ancora che si inventassero il DL salvaFincantieri.

Esatto!

E comunque, prova un po' a pensare....  se io fossi il tuo appaltatore e mi faccio pagare, diciamo 50 €/ton per smaltire i rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'infrastruttura e poi, invece di smaltirli correttamente, li butto nel primo campo che trovo e tu non mi dici niente, ma ti limiti a pagarmi le fatture stando zitto....  non credi che, prima o poi, qualcuno ti verrà a cercare per chiederti se lo sapevi?

Infatti!
Mi interessava capire le opinioni

Grazie tanto
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Messaggio  ORSO BRUNO Mar Nov 10, 2015 5:41 pm

Embarassed Ho fatto un pò di confusione...nel postare...spero si capisca!
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Messaggio  cirillo Mar Nov 10, 2015 6:28 pm

ORSO BRUNO ha scritto:Grazie Cirillo.
Ma qualora il manutentore trasporti il rifiuto direttamente ad un impianto autorizzato, il comma 2 non interessa. E quindi volevo capire cosa ne pensate in questa circostanza.
Ecco, in questo caso, allora, NON ha proprio senso parlare dell'intero art. 230.
La logica dell'art. 230 prevede ifatti:
- al co. 1 il fatto che i rifiuti possano essere "portati" un sito appositamente individuato PER essere sottoposti a una "valutazione tecnica" FINALIZZATA all'individuazione del materiale "effettivamente", "direttamente" e "oggettivamente" riutilizzabile senza essere sottoposto ad alcun trattamento.
- al co. 2 il fatto che la valutazione tecnica sia fatta, entro 60 giorni, dal gestore dell'infrastruttura.
Ora, se non si fa tutto questo ma si destina direttamente  il materiale di risulta, come rifiuto, a un sito autorizzato (R13 o D15 che sia poco importa), citare l'art. 230 nel bando di gara e relativo contratto non ha alcunissimo senso.

Precisato questo, possiamo discutere sulla figura del produttore giuridico ma, su questo, hai già ricevuto risposte più che adeguate.

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Messaggio  ORSO BRUNO Mer Nov 11, 2015 9:36 am

Grazie Cirillo.

Ho capito il senso della tua risposta.
Quindi se ho ben capito, utilizzando l'articolo 230 in toto, se il rifiuto viene trasportato direttamente dal luogo di produzione (nel cantiere, che può durare ance solo 1 ora) all'impianto di destino, direttamente dall'appaltatore, ci deve essere allegata al formulario una valutazione tecnica da parte del [u]gestore della infrastruttura[/u].

In questo caso il gestore della infrastruttura è la stazione appaltante o l'appaltatore?almeno mi tolgo qualche altro dubbio.
Cioè la valutazione tecnica, che viene fatta direttamente nella sede del cantiere, deve essere fatta dalla stazione appaltante o come penso io dall'appaltatore?

Mi sembra che questo articolo 230, invece che facilitare, complichi la vita!
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Messaggio  Admin Mer Nov 11, 2015 9:45 am

Mi sembra che questo articolo 230, invece che facilitare, complichi la vita!

Il regime di favore introdotto dall’art. 230 del D.Lgs. n. 152/06 non trova applicazione nel caso di rifiuti oggettivamente non riutilizzabili. Non basta scrivere che "è stata effettuata una valutazione tecnica" se quei rifiuti, per la loro stessa natura, non possono in alcun modo essere oggetto di riutilizzo.
Vedi Cass. Pen., Sez. III, Sent. 4 MARZO 2009, N. 9856.
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Messaggio  ORSO BRUNO Mer Nov 11, 2015 10:12 am

Grazie Admin!

Quindi in questo caso che non è possibile utilizzare il regime di "favore" art. 230, il produttore del rifiuto è sempre l'appaltatore sotto controllo della stazione appaltante?
Oppure la stazione appaltante essendo il detentore sarà il produttore del rifiuto sul formulario?
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Messaggio  cirillo Mer Nov 11, 2015 12:30 pm

Admin ha scritto:
Mi sembra che questo articolo 230, invece che facilitare, complichi la vita!

Il regime di favore introdotto dall’art. 230 del D.Lgs. n. 152/06 non trova applicazione nel caso di rifiuti oggettivamente non riutilizzabili. Non basta scrivere che "è stata effettuata una valutazione tecnica" se quei rifiuti, per la loro stessa natura, non possono in alcun modo essere oggetto di riutilizzo.
Vedi Cass. Pen., Sez. III, Sent. 4 MARZO 2009, N. 9856.
Ok

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Messaggio  ORSO BRUNO Mer Nov 11, 2015 1:16 pm

Ma quindi il produttore del rifiuto chi è?

cioè sul formulario il produttore sarà la stazione appaltante o l'appaltatore?

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Messaggio  isamonfroni Mer Nov 11, 2015 2:28 pm

ORSO BRUNO ha scritto:Ma quindi il produttore del rifiuto chi è?

cioè sul formulario il produttore sarà la stazione appaltante o l'appaltatore?


L'appaltatore.
Cioè la ditta di manutenzione che ha vinto l'appalto e svolge le attività di manutenzione da cui si originano questi famosi rifiuti.

Che poi, il richiamo all'art. 230 nel contratto di appalto, ha un senso soltanto per alcune tipologie di attività manutentive e di conseguenza per alcune tipologie di rifiuti (quelle che a seguito di un esame possono effettivamente essere riutilizzate - per esempio le pistole erogatrici dei distributori).

Per altre attività manutentive e quindi per altre tipologie di rifiuti non ha alcunissimo senso (cit. Cirillo) e, giusto per dirlo, io non lo avrei mai citato in un contratto d'appalto o meglio, lo avrei citato se ricorrono i presupposti per farlo.

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Messaggio  ORSO BRUNO Mer Nov 11, 2015 2:54 pm

Perfetto!

Quindi l'appaltatore è il produttore, ma la stazione appaltante non si esime dal controllo del lavoro appaltato.
Quindi controlla la carretta classificazione, l'autorizzazione al trasporto e l'autorizzazione dell'impianto di destino; inoltre riceve scnasione della IV copia!

Grazie di tutto!
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