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tempistiche annotazione trasportatore rifiuti non pericolosi
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tempistiche annotazione trasportatore rifiuti non pericolosi
Ciao ragazzi... scasate ma nelle varie modifiche del dlgs 152/2006, come da ultima la L. 125/2013, mi sono perso le tempistiche per l'annotazione dei rifiuti non pericolosi trasportati dal soggetto "trasportatore"...Sbaglio ma non ci sono...?
art 190
comma 1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere effettuate:
(comma introdotto dall'art. 11, comma 12-bis, legge n. 125 del 2013)
a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;
c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione.
art 190
comma 1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere effettuate:
(comma introdotto dall'art. 11, comma 12-bis, legge n. 125 del 2013)
a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;
c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione.
marcogio85- Utente Attivo
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Re: tempistiche annotazione trasportatore rifiuti non pericolosi
Nessuno ha la risposta a questo dilemma...



marcogio85- Utente Attivo
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Re: tempistiche annotazione trasportatore rifiuti non pericolosi
Dieci giorni lavorativi.
Fino al 31 dicembre 2015 continua ad applicarsi l'art. 190 nella formulazione precedente all'entrata in vigore del d.Lgs 205/10: https://www.sistriforum.com/t6886p15-artt-188-189-190-e-193-tua-quale-la-versione-vigente#133233
Fino al 31 dicembre 2015 continua ad applicarsi l'art. 190 nella formulazione precedente all'entrata in vigore del d.Lgs 205/10: https://www.sistriforum.com/t6886p15-artt-188-189-190-e-193-tua-quale-la-versione-vigente#133233
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marcogio85- Utente Attivo
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Re: tempistiche annotazione trasportatore rifiuti non pericolosi
Però si sono dimenticati di inserire i trasportatori nella formulazione del nuovo art 190...Quando entrerà a regime ci sarà un vuoto normativo...
marcogio85- Utente Attivo
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Re: tempistiche annotazione trasportatore rifiuti non pericolosi
Sì. E non sarà l'unico elemento di incertezza.
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