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Iscrizione azienda rimozione amianto cat 10 albo

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Messaggio  pascozzi Mar Mag 06, 2014 12:27 pm

Dopo le modifiche dell'ultimo decreto di semplificazione, un impresa con meno di dieci dipendenti, per cantieri inferiori a 6 mesi, che si occupa della rimozione/bonifica amianto (iscritta cat 10 albo), che risulta come produttrice furoi dall'unità locale di rifiuti pericolosi da rimozione amianto 8es. cer 170605), è esentata dall'obbligo di iscrizione al sistri?
Dal dettato normativo sembra di si. Volevo un conforto
Oppure essendo un operatore professionale è comunque soggetto?

Grazie
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Messaggio  Supremoanziano Mar Mag 06, 2014 12:37 pm

E' considerato un gestore.
Si Sistri
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Messaggio  pascozzi Mar Mag 06, 2014 3:08 pm

Non rientrano nel campo di applicazione del art 184 comma 3 lettera b) "i rifiuti derivanti dalle attivita' di demolizione,costruzione, nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita' di scavo" ?

D'altronde il cer del'amianto in matrice compatta è 170605 paragrafo "RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)" - sottoparagrafo "materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto"

Non viene dato un cer 19xx xx da attività trattamento rifiuti.

Supremoanziano hai qualche riferimento normativo in più?
Grazie ancora

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Messaggio  Supremoanziano Mar Mag 06, 2014 3:50 pm

Art.212 comma 5 del TUA
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Messaggio  LT Mar Mag 06, 2014 4:09 pm

Nel decreto del 24/04 si parla di produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non di gestione dei rifiuti intesa come "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura" pertanto se l'impresa è iscritta in cat. 10, secondo il mio modesto parere, l'impresa non deve essere iscritta al Sistri se ha meno di 10 dipendenti ed effettua solo ed esclusivamente le operazioni di rimozione del CER 170605 (trasporto e conferimento a discarica/centro si stoccaggio effettuato da terzi).
Non avrebbe avuto senso dividere le categorie di iscrizione in Produttori iniziali, trasportatori e gestori.
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Messaggio  Supremoanziano Mar Mag 06, 2014 4:23 pm

LT ha scritto:Nel decreto del 24/04 si parla di produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non di gestione dei rifiuti intesa come "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura" pertanto se l'impresa è iscritta in cat. 10, secondo il mio modesto parere, l'impresa non deve essere iscritta al Sistri se ha meno di 10 dipendenti ed effettua solo ed esclusivamente le operazioni di rimozione del CER 170605 (trasporto e conferimento a discarica/centro si stoccaggio effettuato da terzi).
Non avrebbe avuto senso dividere le categorie di iscrizione in Produttori iniziali, trasportatori e gestori.
La rimozione dell'amianto è un'operazione di bonifica.
5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza.
(commi da 5 a 19 così sostituiti dall'art. 25 del d.lgs. n. 205 del 2010)
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Messaggio  LT Mar Mag 06, 2014 4:41 pm

L'iscrizione all'Albo è una cosa...al Sistri un'altra!
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Messaggio  isamonfroni Mar Mag 06, 2014 4:54 pm

Personalmente comprendo le perplessità di LT e di Pascozzi (che son pure le mie, dato che assisto una dittarella iscritta in cat 10).

Se vi dovessi dire la verità anch'io preferirei propendere per l'interpretazione più favorevole e cioè che la ditta iscritta in cat. 10 è un produttore di rifiuti
E se mi dovessi difendere mi appellerei al sofisma che "oggi" l'albo di cui all'art. 212 si chiama Albo Gestori Ambientali e non più Albo Gestori rifiuti

Però è appunto un sofisma......
Temo che l'interpretazione corretta sia quella di supremo, quelli che bonificano e sono quindi iscritti all'Albo ex art. 212, comma 5 sono gestori e come tali si devono divertire con il Sistri.

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Messaggio  Supremoanziano Mar Mag 06, 2014 4:56 pm

LT ha scritto:L'iscrizione all'Albo è una cosa...al Sistri un'altra!

Era per dimostrare che un iscritto alla categoria 10 non è un produttore bensì un gestore... vabbè, se non si vuol capire... amen.
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Messaggio  Supremoanziano Mar Mag 06, 2014 4:58 pm

isamonfroni ha scritto:Personalmente comprendo le perplessità di LT e di Pascozzi (che son pure le mie, dato che assisto una dittarella iscritta in cat 10).

Se vi dovessi dire la verità anch'io preferirei propendere per l'interpretazione più favorevole e cioè che la ditta iscritta in cat. 10 è un produttore di rifiuti
E se mi dovessi difendere mi appellerei al sofisma che "oggi" l'albo di cui all'art. 212 si chiama Albo Gestori Ambientali e non più Albo Gestori rifiuti

Però è appunto un sofisma......
Temo che l'interpretazione corretta sia quella di supremo, quelli che bonificano e sono quindi iscritti all'Albo ex art. 212, comma 5 sono gestori e come tali si devono divertire con il Sistri.

Perbacco Isa... mi hai preceduto di un ninin.
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Messaggio  Aurora Brancia Mar Mag 06, 2014 9:11 pm

Io con l'amianto/per l'amianto/all'amianto ci lavoro da che ci si poteva lavorare ancora "normalmente", e continuo a non capire per quale motivo il produttore del rifiuto di bonifica dell'amianto deva essere il "bonificatore" (secondo me, dovrebbe essere il proprietario del bene con l'amianto che se ne isfa a volte anche perchè è obbligato a disfarsene...), tuttavia è così. Per cui la "dittarella" è sì produttore del rifiuto, ma in realtà è, forse più di ogni altra categoria, gestore del rifiuto.
Pertanto, come gestore ricade nel sistri a piè pari, anche se magari avrebbe potuto scansarsela come produttore.

Per inciso, e giusto per ribadire la mia personalissima posizione concettuale, se dobbiamo/vogliamo tracciare i rifiuti pericolosi vanno tracciati tutti; per meglio dire, se vogliamo capire dove finiscono tanti rifiuti pericolosi dobbiamo "tracciare" tutti i rifiuti.
Ma questa è un'altra storia, direbbe lucarelli...

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  pascozzi Mer Mag 07, 2014 9:07 am

Non volevo attaccarmi alle virgole (mi suona meglio di sofismi Razz ). Era più un discorso di sostanza.
Nella fase dello smaltimento, di cui per altro non si occupa l'impresetta iscritta in cat 10, viene assegnato il codice cer 170605 (che fa parte dei rifiuti di costruzione e demolizione). Nel mud ricordo vanno indicati, per i produttori, i soli rifiuti da demolizione pericolosi.
nel mud l'impresetta è considerata produttore, nell'allegato A elenco Cer, è considerata produttore di rifiuti da costruzione/demolizione e non da bonifica.

Nel decreto semplificazioni non si parla di gestori (almeno io non l'ho visto).

Non è un sofisma. Per come è messa li la cosa mi sembrerebbe esente. Poi se vogliamo discutere sull'opportunità di definire produttore chi rimuove l'eternit è tutt'altra cosa.
Certo è che se non fosse produttore non comparirebbe neanche nel formulario/sistri/mud. Se risultasse solo come il soggetto che opera la messa in sicurezza del rifiuto prima dello smaltimento, sarebbe un manutentore qualsiasi e non si porrebbe neanche il problema.
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Messaggio  zesec Mer Mag 07, 2014 10:58 am

Scusate, ma nemmeno io capisco perché uno che rimuove amianto (e, beninteso, non lo trasporta) debba iscriversi al Sistri. I gestori che non sono elencati al comma 1 dell'art. 188-ter D.Lgs. 152/2006 non sono obbligati ad aderire al Sistri (lo dice il comma 2). Probabilmente mi sfugge qualcosa: forse perché lo considerate nuovo produttore?
In ogni caso, a me sembra di ricordare (ma vado a braccio) che la giurisprudenza e la dottrina inquadrino colui che effettua bonifica da amianto tra i produttori iniziali (specie nel filone di sentenze sull'individuazione del produttore di rifiuti tra il proprietario/committente e l'appaltatore).
Ne ho discusso in provato con Admin e lui si è ricordato di un thread in cui affermavo la stessa cosa (questo ovviamente vuol dire poco):
https://www.sistriforum.com/t9966-sistri-e-bonifica-da-amianto
Il link non riporta più alla FAQ del sito Sistri, ma il buon Admin ha ripescato anche questa:
1.27 Rifiuti prodotti nell’ambito di attività di bonifica
Per le altre categorie di iscrizione all’Albo (es. bonifica siti contaminati cat. 9, bonifica beni contenenti amianto cat. 10) a parte per la produzione di rifiuti, è previsto che si iscrivano anche per l’attività di gestione dei rifiuti che conducono?
Poiché il SISTRI non introduce modifiche nella legislazione relativa ai rifiuti, tali soggetti dovranno comportarsi conformemente a come si comportano attualmente nell’ambito delle attività di bonifica. In altre parole, se nell’ambito di un’attività di bonifica tali soggetti risultano produttori di rifiuti e/o recuperatori/smaltitori, dovranno iscriversi al SISTRI come tali. Se nell’ambito di attività di bonifica tali soggetti operano esclusivamente come operatori di impianti o macchinari (ad esempio un impianto di bioventing per la bonifica in-situ di suoli contaminati, o macchinari per lo scavo dei terreni contaminati) ma gli eventuali rifiuti prodotti rimangono in capo al proprietario del sito contaminato, allora sarà quest’ultimo che dovrà iscriversi come produttore.


Io sono dell'idea che non ci sia obbligo di iscrizione. Altra cosa è se il soggetto trasporta o ha un'autorizzazione al recupero/smaltimento.
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Messaggio  CROCIDOLITE Mer Mag 07, 2014 3:53 pm

A mio avviso, i bonificatori di amianto con meno di 10 dipendenti non sono soggetti a adesione a SISTRI

Infatti, L'art. 188 ter comma 3 Recita:

Articolo 188-ter

Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri)

1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli Enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. Sono altresì tenuti ad aderire al Sistri, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione a regime del Sistri al trasporto intermodale.


Il DM 24/04/14 riduce ai produttori iniziali con più di 10 dipendenti, oltre a smaltitori/recuperatori, trasportatori e intermediari, l'obbligo di adesione al SISTRI.

Nelle norme non mi pare ci sia mai riportato il termine "gestione" legato agli obblighi SISTRI, (che comunque a mio avviso sarebbe influente, ai sensi dell'adesione o meno al "mostro")  in quanto, nelle definizioni di cui all'art. 183 punto "n"del TUA, non sono ricompresi i produttori o bonificatori di rifiuti

l'art. 183 punto "n" del TUA, .

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Messaggio  Enrico Lun Feb 02, 2015 3:54 pm

pascozzi ha scritto:Dopo le modifiche dell'ultimo decreto di semplificazione, un impresa con meno di dieci dipendenti, per cantieri inferiori a 6 mesi, che si occupa della rimozione/bonifica amianto (iscritta cat 10 albo), che risulta come produttrice furoi dall'unità locale di rifiuti pericolosi da rimozione amianto 8es. cer 170605), è esentata dall'obbligo di iscrizione al sistri?
Dal dettato normativo sembra di si. Volevo un conforto
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Grazie

Pienamente d'accordo con Crocidolite!!!

La normativa afferma (D. Lgs. 152/06) art. 118 ter modificato da legge 125/2013:

1 Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi

La norma NON parla di gestori di rifiuti, ma di raccoglitori e trasportatori.

Chi è iscritto in cat 10 è autorizzato al trasporto di rifiuti contenenti amianto? NO, quindi SISTRI solo come produttore se ha più di 10 addetti. Non complichiamoci la vita da soli!!!!
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