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come smaltire rifiuti pericolosi prodotti per manutenzione in più siti relativi ad un'unico cliente

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Messaggio  vbpagliuca Lun Mar 31, 2014 11:40 am

mi scuso in anticipo con i moderatori e tutti coloro che seguono il forum se l'argomento è stata già trattato, ma la paura di sbagliare è tanta ..... per essere esplicito descrivo la situazione in cui a breve ci troveremo:
dobbiamo fare manutenzione di verniciatura presso 7 centrali elettriche che fanno capo ad un unico contratto ma che riguardano comunque 7 unità diverse distanti tra di loro qualche decina di chilometri. il rifiuto "pericoloso" principale che produrremo sarà C.E.R. 15.01.10, imballaggi contaminati (poche latte, al massimo 15/20 kg per cantiere) e la durata di ogni singolo cantiere è sino a tre settimane al massimo. per rende maggiormente l'idea, i lavori saranno eseguiti fuori dei limiti delle centrali, per lo più su condotte acqua, normalmente in posti dove non è presente nessun tipo di servizio (acqua, energia elettrica, linea telefonica) e dove è anche complicato manovrare e stazionare i mezzi di trasporto.
i quesiti:
1.1) possiamo "tenere" sul nostro furgone di lavoro i rifiuti, prodotti su uno o più siti, e trasportarli poi presso un deposito temporaneo istituito presso uno dei 7 siti/cantieri e smaltire poi tutto al termine di tutte le attività?
oppure
1.2) possiamo "tenere" sul nostro furgone di lavoro i rifiuti, prodotti su uno o più siti, e trasportarli poi presso la sede legale o unità operativa più vicina già iscritta al Sistri e smaltire poi tutto insieme a pari rifiuti?
2) per entrambi i casi, ovvero se possibile almeno una delle due soluzioni, cosa dovremmo fare per trasportare e/o smaltire questi rifiuti nel rispetto delle norme?

altrimenti ........ sono graditi suggerimenti
vbpagliuca
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Messaggio  Supremoanziano Lun Mar 31, 2014 3:03 pm

vbpagliuca ha scritto:mi scuso in anticipo con i moderatori e tutti coloro che seguono il forum se l'argomento è stata già trattato, ma la paura di sbagliare è tanta ..... per essere esplicito descrivo la situazione in cui a breve ci troveremo:
dobbiamo fare manutenzione di verniciatura presso 7 centrali elettriche che fanno capo ad un unico contratto ma che riguardano comunque 7 unità diverse distanti tra di loro qualche decina di chilometri. il rifiuto "pericoloso" principale che produrremo sarà C.E.R. 15.01.10, imballaggi contaminati (poche latte, al massimo 15/20 kg per cantiere) e la durata di ogni singolo cantiere è sino a tre settimane al massimo. per rende maggiormente l'idea, i lavori saranno eseguiti fuori dei limiti delle centrali, per lo più su condotte acqua, normalmente in posti dove non è presente nessun tipo di servizio (acqua, energia elettrica, linea telefonica) e dove è anche complicato manovrare e stazionare i mezzi di trasporto.
i quesiti:
1.1) possiamo "tenere" sul nostro furgone di lavoro i rifiuti, prodotti su uno o più siti, e trasportarli poi presso un deposito temporaneo istituito presso uno dei 7 siti/cantieri e smaltire poi tutto al termine di tutte le attività?
oppure
1.2) possiamo "tenere" sul nostro furgone di lavoro i rifiuti, prodotti su uno o più siti, e trasportarli poi presso la sede legale o unità operativa più vicina già iscritta al Sistri e smaltire poi tutto insieme a pari rifiuti?
2) per entrambi i casi, ovvero se possibile almeno una delle due soluzioni, cosa dovremmo fare per trasportare e/o smaltire questi rifiuti nel rispetto delle norme?

altrimenti ........ sono graditi suggerimenti

Secondo me, in questo caso è applicabile l'art.230 comma 1 del Testo Unico.
Quel comma però sembra però scritto nei riguardi di coloro i quali effettuano scavi e/o demolizioni.
Come noterai comunque, non è fatto cenno a qualsivoglia FIR o DDT che accompagni il rifiuto al deposito temporano.
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Messaggio  euclione Mar Apr 01, 2014 11:45 am

Supremoanziano ha scritto:
vbpagliuca ha scritto:mi scuso in anticipo con i moderatori e tutti coloro che seguono il forum se l'argomento è stata già trattato, ma la paura di sbagliare è tanta ..... per essere esplicito descrivo la situazione in cui a breve ci troveremo:
dobbiamo fare manutenzione di verniciatura presso 7 centrali elettriche che fanno capo ad un unico contratto ma che riguardano comunque 7 unità diverse distanti tra di loro qualche decina di chilometri. il rifiuto "pericoloso" principale che produrremo sarà C.E.R. 15.01.10, imballaggi contaminati (poche latte, al massimo 15/20 kg per cantiere) e la durata di ogni singolo cantiere è sino a tre settimane al massimo. per rende maggiormente l'idea, i lavori saranno eseguiti fuori dei limiti delle centrali, per lo più su condotte acqua, normalmente in posti dove non è presente nessun tipo di servizio (acqua, energia elettrica, linea telefonica) e dove è anche complicato manovrare e stazionare i mezzi di trasporto.
i quesiti:
1.1) possiamo "tenere" sul nostro furgone di lavoro i rifiuti, prodotti su uno o più siti, e trasportarli poi presso un deposito temporaneo istituito presso uno dei 7 siti/cantieri e smaltire poi tutto al termine di tutte le attività?
oppure
1.2) possiamo "tenere" sul nostro furgone di lavoro i rifiuti, prodotti su uno o più siti, e trasportarli poi presso la sede legale o unità operativa più vicina già iscritta al Sistri e smaltire poi tutto insieme a pari rifiuti?
2) per entrambi i casi, ovvero se possibile almeno una delle due soluzioni, cosa dovremmo fare per trasportare e/o smaltire questi rifiuti nel rispetto delle norme?

altrimenti ........ sono graditi suggerimenti



Secondo me, in questo caso è applicabile l'art.230 comma 1 del Testo Unico.
Quel comma però sembra però scritto nei riguardi di coloro i quali effettuano scavi e/o demolizioni.
Come noterai comunque, non è fatto cenno a qualsivoglia FIR o DDT che accompagni il rifiuto al deposito temporano.



---------------
Sul tema sarei più cauto e consiglierei  di leggere la sentenza di Cassazione sotto richiamata (facilmente reperibile nel web):

Cass. Sez. III n. 17460 del 10 maggio 2012 (Cc. 17 gen. 2012)
Pres. Teresi Est. Fiale Ric. Martinelli ed altri
Rifiuti. Deposito temporaneo trasporto e movimentazione

Il massimario recita: "Pur considerando la distinzione tra l'attività di “movimentazione” e quella di “trasporto” dei rifiuti, nel senso che la prima non necessita di alcuna autorizzazione e che solo la seconda rientra nel novero della “gestione” ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. n) d.lgs. 152\06, oggetto di specifica autorizzazione in quanto tale (con la conseguenza che solo dopo l'inizio del deposito temporaneo comincerebbe la gestione dei rifiuti in senso tecnico e l'obbligo di rispettarne regole e prescrizioni,) la Corte, nella fattispecie, ha escluso la decorrenza della gestione dei rifiuti in senso tecnico solo dopo l'inizio del deposito temporaneo sia perché nulla era dato sapere circa l'effettiva osservanza delle prescrizioni imposte dalia legge per considerare legittima detta forma di deposito; sia perché non vi era stata movimentazione all'interno di uno stesso compendio nel luogo reale di produzione dei rifiuti, bensì trasferimento comportante instradamento da tale luogo a quello giuridico di produzione."
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Messaggio  Supremoanziano Mar Apr 01, 2014 12:28 pm

La sentenza è ben conosciuta e, se sei attento, ne troverai una discussione anche in questo forum.
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