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Sottoprodotto acquistato per essere trasformato

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Messaggio  bayeen Ven Feb 21, 2014 3:57 pm

Buongiorno.

Siamo un'azienda che commercia in metalli non ferrosi in particolare rame. Il fornitore presso cui abitualmente diamo in conto trasformazione il rame risultato da scarto delle nostre lavorazioni, ci ha inviato una mail ad inizio anno con la quale ci comunicava che per quanto concerne il rapporto intercorrente fra noi due non era necessario la compilazione del formulario rifiuti in quanto lo scarto da noi prodotto è considerato sottoprodotto.

Il caso però che ci si prospetta spesso oltre a quello sopra menzionato è che alcuni nostri clienti ci vendono scarti di rame risultati da loro lavorazioni, il trasporto è a cura sempre del fornitore di cui sopra. In pratica in effetti noi non vediamo mai questi scarti i quali vengono ritirati direttamente dal fornitore/trasformatore, classificati, quindi trasformati e poi resi a noi in forma di semilavorati con regolare fattura. Naturalmente gli scarti acquistati dal nostro cliente sono regolarmente a noi fatturati ed il DdT riporta il nostro nominativo come destinatario e il nominativo del fornitore/trasformatore come luogo di destinazione.
Secondo la mail del fornitore in questo caso, essendo presente una triangolazione, il mio cliente che mi vende questi scarti (che quindi è il produttore del rifiuto) non può indicare i medesimi come sottoprodotto ma come rifiuto e pertanto deve compilare il formulario rifiuti. Mi confermate?

Ultimo quesito: al punto 2 del formulario deve essere indicato il destinatario. Secondo il mio fornitore/trasformatore si dovrebbe indicare il nostro nominativo come ragione sociale mentre per quanto concerne luogo di destinazione, PIVA e nr. autorizz. albo si dovrebbero indicare i suoi dati.
Secondo il mio cliente (produttore di rifiuti) invece non va menzionata la nostra ragione sociale ma solamente quella del fornitore/trasformatore oppure se si indicasse la nostra ragione sociale vorrebbe compilare anche il campo PIVA e nr. autorizz. albo con i nostri dati. Oltre al fatto che non disponiamo di albo ritenendo di non entrare nella casistica della norma, ci chiediamo quale sia il comportamento corretto da seguire.

Spero di essere stata chiara. Grazie.


bayeen
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Messaggio  Aurora Brancia Sab Feb 22, 2014 1:40 pm

Tu sei stata chiarissina, è la situazione che lo è meno.
e allora io provo a ricapitolare per vedere se ho capito io la questione, il che non è scontato.

1) Voi siete "commercianti" di rottami non ferrosi
2) a volte avete del rame che vi risulta di scarto - che voi considerate sottoprodotto - dalle vostre lavorazioni (immagino lavorazioni consistenti nella selezione per tipologie metalliche omogenee o quasi omogenee)
3) avete un Sig. Cliente che vi "affida" dei rottami di rame ma non li dà a voi bensì ad un terzo che provvede alla rifusione del rame stesso e a ridarvelo sotto forma di semilavorati
4) il Sig. Fonditore di Rame desidera che, da inizio di quest'anno, questa cosa avvenga con un FIR dove alla dicitura destinatario sia indicata la vs. ragione sociale ma che all'indirizzo di destinazione, con P.IVA e indicazione dell'autorizzazione siano indicati i suoi riferimenti.

Qualcosa mi induce a ritenere che tutto questo sia nato dall'entrata in vigore del Reg. CE 715/2013 sui rottami di rame e le condizioni in base alle quali detti rottami "cessino" di essere considerati rifiuti, il che ci fa entrare nella giostra normativa, tutta italiana, tra l'art. 184-bis (sottoprodotto) e 184-ter (EoW).

La mia personalissima opinione, in questa fattispecie, è che il materiale di rame che producete voi non sia affatto un sottoprodotto, nè lo sia mai stato, perchè la sua generazione non è costante nè ineluttabile nel vostro ciclo produttivo (in quanto dipende da cosa comperate, visto che voi non producete fisicamente nulla), mentre lo è del vs. Sig. Cliente che infatti ve li vende come tali, visto che li fa accompagnare da DdT e fattura.
Per capire come li consideri chi di fatto li produce, sembra incredibile ma occorre vedere a che regime IVA li assoggetta.
Infatti, l'art. 74 del DPR 633/72 e s.m.i. applicabile ai rottami dice:

La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti e con l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui all'articolo 25. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.

Quindi, IVA al 22% che NON compare in fattura perché assolta direttamente dal cessionario che sareste voi=cessione di rottami nuovi, "pronto forno", tutto regolare.
Invece, qualora in fattura l'IVA compaia ed è al 10% e voi la portate in detrazione, allora il Sig. Cliente li considera Rifiuti e li assoggetta a tale aliquota ridotta. In questo caso, voi avete sin qui di fatto agito come intermediari senza detenzione, pur non avendo la necessaria ed obbligatoria iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ex art. 212 c.5: il che è reato punito ai sensi art. 256 c.1.
Resta quindi da esaminare la questione dei vs. "scarti di rame": la circ. dell'Agenzia Entrate n. 43/E del 2008 dice che anche per quanto concerne le altre tipologie di rottami alle cui cessioni si rende applicabile il regime del reverse charge, si ritiene sia applicabile, sempre sulla base del principio contenuto nel citato articolo 16, terzo comma, del decreto IVA, il medesimo regime per le prestazioni di servizi effettuate sui predetti materiali, a condizione che le prestazioni consistano nelle lavorazioni espressamente richiamate dall’art. 74, settimo comma, (ripulitura, selezione, ecc.) e che il prodotto ottenuto non risulti modificato nella natura e sia ancora qualificabile come rottame.
Ma si dà il caso che, le lavorazioni che ho grassettato, al momento, possano essere considerate in se stesse come attività di gestione rifiuti, per la precisione un trattamento di recupero R4 che pure non può essere esercitata senza la prescritta autorizzazione e relativa iscrizione all'Albo nazionale Gestori Ambientali, e quindi il tutto va ricondotto alla modalità di acquisizione, se come rottami, con acquisto in inversione contabile di IVA al 22%, ovvero con IVA senza inversione contabile al 10%.
Credo di aver fornito indicazioni sufficienti, sperando a mia volta di essere riuscita a comprendere questi complicatissimi meccanismi fiscali che, secondo la convinzione che mi sono fatta negli anni, hanno dato la stura a tanti traffici strani di rifiuti non per seppellirli ma per lucrare "lecitamente" solo giostrandoci con l'IVA.

Un ultima considerazione, forse irrilevante rispetto alle questioni penali di volazione del 152/06 che si possono ipotizzare: il "suggerimento" datovi dal Sig. Fonditore di Rame sull' indicare voi come destinatario ma n. di autorizzazione e P.IVA sua è un falso clamoroso. Io, un cliente/fornitore così lo scanserei come la peste.

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Messaggio  bayeen Lun Feb 24, 2014 10:34 am

innanzitutto ti ringrazio per la risposta.
in alcuni punti non mi sono spiegata bene.
sì siamo commercianti e no non produciamo ma effettuiamo lavorazioni (es. tagli) per cui ci sono degli scarti e tali sono considerati sottoprodotto.
vorrei specificare inoltre che non vendiamo al nostro fornitore/fondatore questi scarti di lavorazioni ma li diamo in conto trasformazione ovvero banalmente vengono fusi e ricavati semilavorati. il fornitore/fondatore ci fattura solo la lavorazione assogettata all'IVA 22%.
vorrei specificare peraltro che il fornitore/fondatore è il principale produttore in Italia di rame/ottone per cui non stiamo parlando di aziendine.
il nostro cliente invece ci vende letteralmente gli scarti con regolare fattura esente IVA con dicitura: SENZA ADDEBITO IVA AI SENSI DELL’ART. 74, COMMI 7 E 8 DEL D.P.R. N. 633/72. CESSIONE IN REGIME DI REVERSE CHARGE ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL’ART. 6, TAB.ALL. B D.P.R. N. 642/72.
il ritiro avviene per mezzo del fornitore/fondatore con mezzi secondo normativa e la consegna avviene presso il fornitore stesso che di nuovo fonde e produce per noi semilavorati a cui segue nuovamente regolare fattura per la sola lavorazione all'IVA 22%.
specificato questo, rimane il mio quesito su come compilare il modulo rifiuti. devo aprire un registro sistri? oppure è corretto che il cliente sul modulo rifiuti non menzioni mai la mia ragione sociale ma solo quella del fornitore/fondatore? e, in questo caso, come si prova che in realtà c'è una vendita tra me ed il cliente? è sufficiente il DdT e la seguente fattura? ovvero il formulario rifiuti è scollegato da intestazione DdT e fatturazione?

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Messaggio  bayeen Lun Feb 24, 2014 10:48 am

una domanda ancora: volendo rivolgersi ad un ente, un'associazione o un soggetto anche privato, a chi posso rivolgermi per avere una consulenza in modo da non avere dubbi sulla corretta procedura?

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Messaggio  Aurora Brancia Mar Feb 25, 2014 1:26 am

Ok, allora dai dati documentali forniti deduco che voi comperate già "rottami nuovi" che sono sottoprodotti della lavorazione del Sig. Cliente, perchè la fattura di acquisto è in inversione contabile ex art. 74 (c.7 anzi 8, direi).
DUNQUE, voi mandate questo rottame vostro in rilavorazione, e ne pagate solo la trasformazione in semilavorato.
Quindi, ricollegandomi al post iniziale, rivendete questo semilavorato "fresco" al signore che vi ha venduto i rottami. Immagino, con IVA al 22% così come deve essere la IVA che versate direttamente voi allo stato a fronte dell'acquisto del rottame.
Sino a qui, mi pare una procedura regolare, anche fiscalmente.  Ma il trasporto, lo si intende compreso nella rilavorazione? ?
La reale transazione commerciale di compravendita è provata da Fatture che indicano gli estremi della tipologia di cessione, in uno al DDT.
Oh, e allora che va trovando il sig. Fonditore, lui e il FIR ? quale FIR  di quale rifiuto? perché?
Ritengo che sia necessario il FIR solo per i VOSTRI rifiuti, che spero di aver chiarito com'è che assai difficilmente si possono qualificare come "sottoprodotti". Peraltro, anche i rifiuti, specie se come in questo caso degli scarti di  rame che fate voi hanno un valore economico, possono essere inviati a recupero di materia contro corrispettivo. Solo, che quelli sono soggetti a IVA ridotta e che l'IVA stessa compare in fattura e la dovete corrispondere voi al "cessionario" che poi se la porterà in contabilità come IVA incassata.
Personalmente, io provvederei alla stipula di un contratto aperto, in cui incaricate il sig. Fonditore Sempronio di andare a ritirare su vs. indicazione il vostro rottame nuovo in rame presso il vs. Sig. Cliente Tizio e provvedere a fornivene equivalente peso in foma di semilavorato del tipo etc. etc. al costo di € X/tonn comprensive di trasporto.

Ritengo che l'Ente /gli Enti cui chiedere siano l'Agenzia delle Entrate e/o la GdF.
Ovviamente, questo solo una volta rivisitata la correttezza di tutta la documentazione aziendale vostra e di chi vi vende il sottoprodotto rottame nuovo di rame e di chi lo rifonde, dalla iscrizione alla CCIAA sino ai registri e dichiarazione IVA: mai porgere le terga al nemico...

Non capisco, tuttavia, per quale motivo il Sig. Fonditore possa volere/suggerire il FIR, che serve solo per i rifiuti, per i sottoprodotti che voi acquistate come tali ab origine, se non appuntoper qualche matruzzo fiscale, dal quale suggerirei di tenersi fuori.  

In sintesi:  niente FIR per i rottami nuovi/sottoprodotti, ma sì FIR per i vostri scarti . Se i vs. scarti sono classificabili come [i]rifiuti pericolosi[i], ma non dovrebbero perchè li acquistate come rottami, magari anche conformi a qualche specifica tecnica, ci vuole l'iscrizione al Sistri, altrimenti no. Non per adesso, almeno.

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