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Decreto semplificazioni Sistri

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180214

Messaggio 

n  dipendenti - Decreto semplificazioni Sistri Empty Decreto semplificazioni Sistri




Lo schema di decreto di semplificazione si compone di cinque articoli e contiene disposizioni in merito a:

• Categorie di soggetti tenute ad aderire al SISTRI
• Trasporto intermodale
• Oneri contributivi anno 2014
• Regione Campania

Sarà oggetto di discussione in un tavolo tecnico convocato per domani.

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Decreto semplificazioni Sistri :: Commenti

Admin

Messaggio Mar Feb 18, 2014 7:50 pm  Admin

Questa la bozza, con beneficio di inventario:

ARTICOLO 1

(Disposizioni attuative dell’art 188 ter, comma 3, del decreto legislativo 152 del 2006)

1. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi dell’articolo 188-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 11, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125 sono:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni ed integrazioni, escluse le imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile;
b) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da lavorazioni industriali di cui all’articolo 184, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da lavorazioni artigianali di cui all’articolo 184, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività sanitarie di cui all’articolo 184, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni ed integrazioni;
f) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti urbani nella Regione Campania;
2. Per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi non compresi nel comma 1 restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e, in caso di trasporto ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del medesimo decreto legislativo n.152 del 2006, e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 2
(Disposizioni attuative dell’art 188 ter, comma 1, ultimo periodo del d. lgs 152 del 2006)

1.Il deposito di rifiuti nell’ambito di attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo, e di soste tecniche all’interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un’impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, è un deposito preliminare alla raccolta a condizione che non superi il termine finale di quarantacinque giorni.
2.Fino alla presa in carico dei rifiuti da parte di un’impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivo trasporto, i rifiuti restano nel possesso giuridico e sotto la responsabilità del produttore, o altro detentore o intermediario che effettua la spedizione.
3.I rifiuti devono essere presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data di inizio dell’attività di deposito preliminare alla raccolta di cui al comma 1; se alla scadenza di tale termine i rifiuti non sono presi in carico dall’impresa navale o ferroviaria o da altri operatori che effettuano il successivo trasporto, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne immediata comunicazione formale al produttore, o altro detentore o intermediario che ha effettuato la spedizione, il quale, entro i successivi trentanove giorni, deve provvedere alla presa in carico di detti rifiuti per il successivo trasporto e la corretta gestione dei rifiuti.
4.Ove il produttore, o altro detentore o intermediario che ha effettuato la spedizione non provveda agli adempimenti di cui al comma 3 ultimo periodo entro il termine ivi indicato, è responsabile per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzata, ai sensi dell’articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Il soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico per il trasporto risponde a titolo di concorso se non provvede ad effettuare la comunicazione di cui al comma 3.
5.E’ fatto comunque obbligo al soggetto al quale sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi di garantire che il deposito preliminare alla raccolta sia effettuato nel rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria.

ARTICOLO 3
Oneri contributivi anno 2014
1.I soggetti tenuti ad aderire al SISTRI procedono al versamento del contributo annuale entro il 30 aprile 2014, nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
2.Fino alle nuove determinazioni riguardo alla possibilità di organizzare il sistema di tracciabilità prescindendo dall’utilizzo dei dispositivi, e riguardo alle relative condizioni operative, restano confermati i costi di sostituzione dei dispositivi previsti per l’anno 2013.
3.Gli enti e le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che raccolgono o trasportano rifiuti urbani del territorio della Regione Campania, possono dotarsi del dispositivo USB relativo alla sola sede legale o in alternativa di un ulteriore dispositivo USB per ciascuna unità locale fermo restando l’obbligo di dotarsi di un dispositivo USB per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. Qualora si scelga di dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unità locale, il contributo è versato per ciascuna di esse, fermo restando l’obbligo di pagare il contributo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.
4.E’ prorogato al 3 settembre 2014 il termine di cui al comma 8 dell’articolo 11 del decreto legge 101 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge 125 del 2013.

ARTICOLO 4
Regione Campania
1. Salvo diversa determinazione del Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’Allegato III del D.M. 52 del 2011, il soggetto che effettua la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani della Regione Campania compila e firma la scheda SISTRI area movimentazione completando anche la parte relativa al produttore, prima dell’inizio del trasporto verso l’impianto di destinazione. Quest’ultimo controfirma la scheda SISTRI all’atto dell’accettazione presso l’impianto.
2. All’esito delle operazioni di consegna del rifiuto il sistema genera automaticamente le registrazioni di carico e scarico nell’area registro cronologico del Comune.

ARTICOLO 5
Pubblicazione ed entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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fabiodafirenze

Messaggio Mar Feb 18, 2014 8:19 pm  fabiodafirenze

con questo si sposta l'avvio dei produttori al settembre 2014, mentre con la conversione del 1000proroghe si spostano le sanzioni al capodanno 2015?

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Admin

Messaggio Mar Feb 18, 2014 8:36 pm  Admin

No, questo decreto sposta (sposterebbe) al 3 settembre 2014 il termine per l'adozione delle semplificazioni. Il decreto legge 101 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge 125 del 2013, infatti, prevedeva la possibilità di differire la data prevista (3 marzo 2014) di massimo sei mesi.
E così sembra vogliano fare.

Riepilogando:
- 3 marzo 2014: il sistema è obbligatorio, senza sanzioni e con obbligo degli adempimenti cartacei (le cui inadempienze sono sanzionate)
- 30 aprile 2014: termine ultimo per il pagamento del contributo 2014
- 3 settembre 2014: termine ultimo per l'adozione delle semplificazioni
- 31 dicembre 2014: fine del "doppio binario", il Sistri è obbligatorio e sanzionabile, il cartaceo viene abbandonato.

Hanno prospettato una "sperimentazione" obbligatoria e senza sanzioni di dieci mesi, durante i quali saranno apportati ulteriori semplificazioni del sistema, compreso l'eventuale abbandono di parte dell'hardware. Probabilmente potrà essere sviluppata una interoperabilità degna di questo nome.
Nel frattempo si paga, perchè il sistema è vigente ed operativo.

P.S. "deposito preliminare alla raccolta" è un obbrobrio giuridico.

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marcosperandio

Messaggio Mar Feb 18, 2014 9:08 pm  marcosperandio

Deposito preliminare alla raccolta......cumuli stradali?? Mah....tra l'alto sembra che il prode Orlando possa resistere...

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fabiodafirenze

Messaggio Mar Feb 18, 2014 9:11 pm  fabiodafirenze

Quello di Orlando sembra l'unica riconferma sicura, almeno a leggere i giornali.

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Hieronymus

Messaggio Mar Feb 18, 2014 10:37 pm  Hieronymus


Anche la definzione di "enti e imprese artigiane" <10 dipendenti, cioè una nuova categoria di esenti, sarà interessante... o meglio quando sono imprese industriali? Sotto i 10 rientreranno nel campo di applicazione di SISTRI solo Srl e SpA?  Question 

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cescal64

Messaggio Mar Feb 18, 2014 11:48 pm  cescal64

affraid 
...ma come è possibile che riescano a scrivere decreti che sono sempre peggio di quello precedente, semplificazioni che complicano ancora di più quello che hanno partorito poco prima Evil or Very Mad ... forse più che un ministro, sarebbe meglio cambiare tutta la struttura su cui si regge il ministero e che sforna queste oscenità  sadomaso  !
 bur 

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cirillo

Messaggio Mer Feb 19, 2014 12:15 am  cirillo

Hieronymus ha scritto:
Anche la definzione di "enti e imprese artigiane" <10 dipendenti, cioè una nuova categoria di esenti, sarà interessante... o meglio quando sono imprese industriali? Sotto i 10 rientreranno nel campo di applicazione di SISTRI solo Srl e SpA?   Question 
estratto dalla legge quadro sull'artigianato (443/85)
Definizione di impresa artigiana

IMPRENDITORE ARTIGIANO. È colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana. L'imprenditore assume la piena responsabilità di rischi ed oneri di direzione e gestione e svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L'imprenditore artigiano, nello svolgimento di particolari attività regolamentate da leggi speciali, deve essere in possesso di tutti i requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

IMPRESA ARTIGIANA.
È l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, ha come scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi. Sono escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

E' altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

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simone1980

Messaggio Mer Feb 19, 2014 9:43 am  simone1980

a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni ed integrazioni, escluse le imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile;

sono obbligati coloro che producono rifiuti agricoli con l'esclusione degli agricoltori?????

e chi altro li produce?? i macellai??

forse mi sono perso qualcosa......

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Admin

Messaggio Mer Feb 19, 2014 10:41 am  Admin

simone1980 ha scritto:a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni ed integrazioni, escluse le imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile;

sono obbligati coloro che producono rifiuti agricoli con l'esclusione degli agricoltori?????

e chi altro li produce?? i macellai??

forse mi sono perso qualcosa......
Rifiuti da attività agroindustriale: olearia, casearia, vinicola, molitoria,...

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michy79

Messaggio Mer Feb 19, 2014 11:28 am  michy79

Quindi le imprese artigiane con meno di 10 addetti sono esonerate dal SISTRI anche se producono rifiuti pericolosi.
Le magiche paroline "impresa artigiana" le si devono ricercare nel certificato della camera di commercio, in una visura camerale o altro per avere prove alla mano che non si è operato con leggerezza?

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simone1980

Messaggio Mer Feb 19, 2014 12:41 pm  simone1980

Admin ha scritto:
simone1980 ha scritto:a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni ed integrazioni, escluse le imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile;

sono obbligati coloro che producono rifiuti agricoli con l'esclusione degli agricoltori?????

e chi altro li produce?? i macellai??

forse mi sono perso qualcosa......
Rifiuti da attività agroindustriale: olearia, casearia, vinicola, molitoria,...

ops.. prendevo in considerazione soltanto l'attività agricola.. chiedo perdono Embarassed

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simone1980

Messaggio Mer Feb 19, 2014 5:38 pm  simone1980

Ho un dubbio circa i soggetti obbligati stabiliti dal decreto di prossima emanazione (se confermato)

ho a che fare con soggetti che svolgono con la stessa denominazione, la stessa p.iva e lo stesso codice fiscale due tipi di attività:

- attività di agricoltura
- attività di lavori agricoli per conto terzi

Se l'attività prevalente è quella agricola pagano i contributi inps come agricoltori, viceversa pagano i contributi inps come artigiani.

Il certificato CCIAA riporta a seconda dei casi l'attività prevalente e quella secondaria.

Le tipologie di rifiuti prodotti sono esattamente gli stessi per entrambe le attività.

Con il MUD mi regolavo indicando il codice ISTAT dell'attività prevalente.

Al fine dell'obbligo o meno di iscrizione come mi devo comportare?

Grazie in anticipo a chi volesse chiarirmi le idee.

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PiazzaPulita

Messaggio Gio Feb 20, 2014 4:52 pm  PiazzaPulita

qualcuno ha ulteriori notizie, oltre a

[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]

Il Tavolo convocato per oggi alle ore 13, presso la sala stampa del Ministero, ha il seguente ordine del giorno: 1) presentazione esiti del collaudo; 2) sintesi attività dei tavoli tecnici: intermodalità, microraccolta, interoperabilità; 3) schema di decreto di semplificazione; 4) varie ed eventuali

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yep

Messaggio Gio Feb 20, 2014 6:14 pm  yep

PiazzaPulita ha scritto:qualcuno ha ulteriori notizie, oltre a

[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]

Il Tavolo convocato per oggi alle ore 13, presso la sala stampa del Ministero, ha il seguente ordine del giorno: 1) presentazione esiti del collaudo; 2) sintesi attività dei tavoli tecnici: intermodalità, microraccolta, interoperabilità; 3) schema di decreto di semplificazione; 4) varie ed eventuali


A quanto ne so, il Ministero ha consegnato la bozza del decreto di semplificazione ai partecipanti al tavolo, salvo poi dire che l'art. 1 (quello che contiene "solo" l'elenco dei soggetti obbligati a partire tra meno di due settimane...) era già stato modificato ma ancora non disponibile.
Siamo alle solite, continuano ad aggiungere caos al caos, come se ce ne fosse bisogno... ancora una volta ci troviamo a pochi giorni dall'operatività senza la certezza di chi dovrà partire e cosa dovrà fare. ridicoli.

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euclione

Messaggio Ven Feb 21, 2014 4:11 pm  euclione

michy79 ha scritto:Quindi le imprese artigiane con meno di 10 addetti sono esonerate dal SISTRI anche se producono rifiuti pericolosi.
Le magiche paroline "impresa artigiana" le si devono ricercare nel certificato della camera di commercio, in una visura camerale o altro per avere prove alla mano che non si è operato con leggerezza?
-------------------

Mi faccio alcune domande. Premetto che leggendo bene lo schema di decreto riscontro che esso non esclude "le imprese artigiane" fino a dieci dipendenti. Esclude i produttori iniziali di rifiuti pericolosi derivanti da "lavorazioni artigiane", che distingue dai produttori iniziali di rifiuti pericolosi derivanti da "lavorazioni industriali". Usa la parola "lavorazione" e non la parola "imprese" o altre pur presenti nel contesto. Ci sarà un motivo. Sappiamo bene che ci sono lavorazioni identiche in imprese industriali e in imprese artigiane. E che la diversa disciplina creerà una distorsione del mercato tra di esse (il Sistri costa). Come se la caveranno i controllori? Faranno un quesito al Ministero per chiedere come verificare che l'impresa artigianale non faccia lavorazioni industriali o viceversa?

A me sembra che se il motivo dell'esclusione deve essere ricercato nella difficoltà delle imprese più piccole a gestire il Sistri, quello che risulta alla Camera di Commercio non può essere rilevante. E, se il Ministero non sa definire oggettivamente la differenza tecnologica/organizzativa tra le due lavorazioni ( e come potrebbe?), meglio sarebbe un trattamento uguale. Altrimenti già vedo i ricorsi.

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Admin

Messaggio Ven Feb 21, 2014 4:37 pm  Admin

Concordo.
In questa fase molti (e tra questi anche autorevoli interpreti) rinviano quasi automaticamente al codice ATECO dichiarato alla Camera di Commercio come discrimine tra l'essere assoggettati o meno al sistema.
Si tratta di un'automatismo pericoloso, a mio avviso.
Penso, ad esempio, ad un'azienda di autotrasporto dotata di officina interna.
L'attività dell'impresa rientra tra i servizi, tuttavia i rifiuti derivanti dalla manutenzione dei veicoli sono rifiuti da "lavorazioni artigianali" (pur non essendo rifiuti da impresa artigiana).
Ora, se effettivamente l'annunciato decreto dovesse esonerare dal Sistri la produzione di rifiuti derivanti da attività di servizio, i rifiuti da officina interna sfuggirebbero alla tracciabilità elettronica?
Ho motivo di dubitarne, se il decreto rimane in quella forma.
Del resto, credo che oggi tutte le aziende di autotrasporto annotino il carico e lo scarico di quei rifiuti sui registri, benchè siano imprese di servizi.

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Admin

Messaggio Sab Feb 22, 2014 12:07 pm  Admin

I rilievi di Euclione sono contenuti in una nota inviata al Ministero dall'API: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]

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alias1957

Messaggio Ven Feb 28, 2014 1:24 pm  alias1957

Revisione 8

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

SENTITO

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

ED

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, ed in particolare l’articolo 11, che disciplina la semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

VISTO l’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO il Decreto Ministeriale 18 febbraio 2011 n. 52;

CONSIDERATO che l’articolo 188-ter, comma 1, del citato d.lgs. n. 152 del 2006 individua tra i soggetti tenuti ad aderire al  SISTRI gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e, <<in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto>>;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006 <<con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale>>;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 188-ter, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 <<con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti >> tenute ad aderire al SISTRI, <<e sono individuate nell’ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti>>;

CONSIDERATO che l’esclusione dei piccoli produttori di rifiuti pericolosi, entro i limiti dimensionali individuati dalla raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, è compresa nell’oggetto dell’ordine del giorno n. 9/1682 –A/34 presentato in occasione della conversione del decreto legge 101/2013 ed accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea della Camera dei Deputati del 24 ottobre 2013;

VISTO che ai sensi dell’articolo 193, comma 12,  del d.lgs.  n. 152 del 2006, come modificato dal D.lgs.  3 dicembre 2010, n. 205, nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all’interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera aa) purchè siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio le predette attività;

VISTA la direttiva  2008/98/CE, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

VISTO che, ai sensi del considerando n.15 della Direttiva 2008/98/CE,  <<è necessario operare una distinzione tra il deposito preliminare dei rifiuti in attesa della loro raccolta, la raccolta di rifiuti e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento>>;

VISTO che, ai sensi del considerando n.16 della Direttiva 2008/98/CE, <<nell'ambito della definizione di raccolta, il deposito preliminare di rifiuti è inteso come attività di deposito in attesa della raccolta in impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero o smaltimento>>, e <<dovrebbe essere operata una distinzione tra il deposito preliminare di rifiuti in attesa della raccolta e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento>>;

VISTO, ancora, l’articolo 3, punto 10) della Direttiva 2008/98/CE  che definisce <<raccolta … il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento>>;

VISTE le definizioni delle categorie i D15 dell’Allegato 1 e R13 dell’Allegato 2 della Direttiva 2008/98/CE, che escludono dalle operazioni di smaltimento e di recupero il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, e qualificano come temporaneo il deposito preliminare alla raccolta;

CONSIDERATO che il deposito di rifiuti effettuato nell’ambito di attività di carico e scarico, di trasbordo, e di soste tecniche all’interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, è un deposito di rifiuti preliminare alla raccolta in quanto preordinato non al trattamento ma al successivo trasporto di rifiuti;

CONSIDERATO che dagli esiti delle consultazioni delle associazioni di categoria interessate effettuate nell’ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI di cui all’articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 101 del 2013, è emersa  la necessità di un’applicazione adeguata e proporzionale degli adempimenti in materia di SISTRI, in particolare per le imprese che producono limitate quantità di rifiuti;

CONSIDERATO che dagli esiti delle consultazioni delle associazioni di categoria interessate, con particolare riguardo ai verbali del “Tavolo tematico trasporto intermodale” istituito nell’ambito del Tavolo tecnico suddetto,  è emersa, tra l’altro, la necessità di avviare una razionalizzazione e semplificazione della normativa vigente, sia per quanto riguarda la tracciabilità dei rifiuti, sia per quanto attiene alle responsabilità degli operatori della catena logistica;

CONSIDERATO che a decorrere dal 3 marzo 2014 entra in operatività il sistema SISTRI per i soggetti previsti dall’art. 11,  comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

RITENUTO pertanto necessario, in attuazione dell’art 188-ter, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, specificare i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e individuare gli altri soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi che devono aderire al SISTRI; nonché, in attuazione dell’art 188-ter, comma 1, ultimo periodo del d.lgs. n. 152 del 2006,  definire le  operazioni di deposito preliminare alla raccolta nell’ambito del trasporto intermodale; ed inoltre, in attuazione degli artt. 188-bis, comma 4-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006 ed 11, comma 8, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, definire criteri e tempi per le ulteriori semplificazioni ed ottimizzazioni conseguenti all’attività dei Tavoli tematici istituiti nell’ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione, suindicato;

SENTITI i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, per quanto di competenza;

Adotta il seguente decreto:


ARTICOLO 1

(Disposizioni attuative dell’art 188-ter, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006)


1. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi dell’articolo 188-ter, comma 1  e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali, esclusi gli enti e le imprese che producono rifiuti speciali pericolosi da attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta;
b) gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n.152 del 2006;
d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania.
2. Gli enti e le imprese, con più di dieci dipendenti, produttori di rifiuti speciali pericolosi derivanti dalle attività di pesca e acquacoltura, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4, sono soggetti ai medesimi obblighi di adesione al SISTRI delle imprese di cui al comma 1, lettera b).
3. Per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono  obbligati ad aderire al SISTRI ai sensi del comma 1, ovvero che non vi aderiscono volontariamente, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del  D.lgs.  n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 2
(Disposizioni attuative dell’art 188-ter, comma 1, ultimo periodo del d.lgs. n. 152 del 2006)

1. Il deposito di rifiuti nell’ambito di attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo, e di soste tecniche all’interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un’impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, è un deposito preliminare alla raccolta a condizione che non superi il termine finale di quarantacinque giorni.
2. Fino alla presa in carico dei rifiuti da parte di un’impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivo trasporto, i rifiuti restano sotto la responsabilità del produttore.
3. I rifiuti devono essere presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data d’inizio dell’attività di deposito preliminare alla raccolta di cui al comma 1. Se alla scadenza di tale termine i rifiuti non sono presi in carico dall’impresa navale o ferroviaria o da altri operatori che effettuano il successivo trasporto, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, immediatamente e comunque non oltre le successive 24 ore, al produttore nonché, se esistente, all’intermediario o al diverso soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i trentanove giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo periodo, deve provvedere alla presa in carico di detti rifiuti per il successivo trasporto e la corretta gestione dei rifiuti stessi.
4. La presa in carico dei rifiuti entro il termine di cui al comma 3, terzo periodo, la comunicazione entro il termine di cui al comma 3, secondo periodo, escludono, per i soggetti rispettivamente obbligati a detti comportamenti, la responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzato,  ai sensi dell’articolo 256 del d.lgs. n. 152 del 2006.
5. E’ fatto comunque obbligo al soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi di garantire che il deposito preliminare alla raccolta sia effettuato nel rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria.
6. Quanto previsto ai precedenti commi non modifica le eventuali responsabilità del trasportatore, dell’intermediario nonché degli altri soggetti ad esso equiparati, in conseguenza della violazione degli obblighi assunti nei confronti del produttore.
7.  Restano fermi gli obblighi e gli adempimenti del trasportatore, dell’intermediario nonché degli altri soggetti ad esso equiparati, riguardo alla compilazione ed alla sottoscrizione delle schede SISTRI di rispettiva competenza.

ARTICOLO 3
(Disposizioni attuative degli artt. 188-bis, comma 4-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006 ed 11, comma 8, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013)

1. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni ed all'ottimizzazione del SISTRI si procederà, mediante successivi decreti ed ai sensi di quanto disposto ai commi successivi, sulla base delle risultanze dei tavoli tecnici di approfondimento tematico, attivati, con i rappresentanti delle associazioni di categoria e con gli operatori interessati, nell’ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione di cui all’art. 11, comma 13, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito nella legge n. 125 del 2013. Detti tavoli riguardano, in particolare, le esigenze specifiche della microraccolta, quelle dell’interoperabilità del SISTRI con i sistemi gestionali aziendali e più in generale della possibilità di consentire la compilazione off line ed in modalità asincrona delle schede SISTRI, nonché, per quanto non già compreso nell’articolo 2 del presente decreto (ed in particolare per quanto concerne le procedure operative per la tracciabilità dei rifiuti speciali pericolosi nel trasporto intermodale), del trasporto intermodale. Verranno attivati ulteriori tavoli, in particolare per quanto riguarda le possibilità di modifica ed evoluzione degli apparati tecnologici.

2. Riguardo alle esigenze dell’interoperabilità, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, la società concessionaria trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare lo schema di linee guida recante lo standard di riferimento per l’interoperabilità dei software gestionali e per l’accreditamento dell’interfaccia con il SISTRI.  Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo il Ministero, acquisito il parere dell’Agenzia per l’Italia Digitale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, e tenuto conto delle risultanze dei  tavoli tecnici di approfondimento tematico di cui al comma 1, sottopone lo schema di linee guida al Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione e, coerentemente alle osservazioni espresse in tale ultima sede,  pubblica sul sito [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] le linee guida, alle quali si  conformano gli operatori interessati alla produzione e commercializzazione dei software suddetti.

3. Con la medesima procedura di cui al comma 2 si provvede all’eventuale aggiornamento delle linee guida sulla base delle evoluzioni tecnologiche e delle semplificazioni sopravvenute.

4. In considerazione dei tempi tecnici necessari per rendere operative le semplificazioni ed ottimizzazioni indicate ai commi 1 e 2, il termine di cui all’articolo 11, comma 8, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, è prorogato al 30 settembre 2014.


ARTICOLO 4
(Oneri contributivi anno 2014)

1. I soggetti tenuti ad aderire al SISTRI procedono al versamento del contributo annuale entro il 30  giugno 2014, nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

2. Fino alle nuove determinazioni riguardo alla possibilità di modifica ed evoluzione degli apparati tecnologici, restano confermati i costi di sostituzione dei dispositivi previsti per l’anno 2013.  

3. Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI gli estremi di pagamento, esclusivamente accedendo all'area "gestione aziende" disponibile sul portale SISTRI in area autenticata.


ARTICOLO 5
(Disposizioni per l’avvio dell’operatività del SISTRI riguardo ai rifiuti urbani della Regione Campania)

1.  Salvo diversa determinazione del Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’Allegato III del D.M. n. 52 del 2011, il soggetto che effettua la raccolta e il trasporto, ovvero che organizza il trasporto dei rifiuti urbani della Regione Campania, compila e firma la scheda SISTRI area movimentazione completando anche la parte relativa al produttore, prima dell’inizio della raccolta per il successivo trasporto verso l’impianto di destinazione. Il gestore di quest’ultimo, qualora non soggetto obbligato al SISTRI in quanto l’impianto è ubicato al di fuori del territorio della Regione Campania, controfirma la scheda SISTRI all’atto dell’accettazione presso l’impianto.
2. In fase di prima applicazione, gli enti e le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del D.lgs. n. 152 del 2006, che raccolgono o trasportano rifiuti urbani del territorio della Regione Campania si iscrivono nell'apposita categoria e ricevono un dispositivo USB relativo alla sola sede legale, nonché un dispositivo USB ed un dispositivo black box per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. I predetti enti ed imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del D.lgs.  n. 152 del 2006 possono richiedere ulteriori dispositivi USB associati alla sede legale e utilizzabili nelle unità locali dove vengono svolte le operazioni di  trasporto. Qualora si scelga di dotarsi di dispositivi USB aggiuntivi associati alla sede legale, il contributo dovuto per ciascun dispositivo è quello previsto dall’Allegato I A del D.M. n. 52 del 2011, fermo restando l’obbligo di pagare il contributo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.
3. All’esito delle operazioni di consegna del rifiuto il sistema genera automaticamente le registrazioni di carico e scarico nell’area registro cronologico del Comune.

ARTICOLO 6
(Comunicazioni al SISTRI)

1. Gli obblighi di comunicazione al SISTRI previsti dalla vigente normativa sono assolti esclusivamente per mezzo dei canali di contatto telematico indicati sul sito [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
2. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità, sono effettuate esclusivamente mediante le applicazioni disponibili sul portale SISTRI.


ARTICOLO 7
     (Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Ultima modifica di alias1957 il Ven Feb 28, 2014 2:37 pm - modificato 1 volta.

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isamonfroni

Messaggio Ven Feb 28, 2014 1:29 pm  isamonfroni

Perfetto son riusciti anche a sbagliare il riferimento al deposito temporaneo presso il produttore..... Rolling Eyes 

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michy79

Messaggio Ven Feb 28, 2014 1:36 pm  michy79

Scusate, ho interpretato male o si parla SOLO di produttori di rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti??
L'articolo 1 è sostanzialmente cambiato rispetto alla bozza iniziale, mi sembra non faccia più riferimento alle imprese artigiane ma decreta l'obbligatorietà di aderire ai produttori di rifiuti pericolosi da attività agricole ed agroindustriali.

Quindi tutti i piccoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi, quali officina meccanica con oli e filtri, lavanderia con solvente esauso, e tante altre piccole attività sarebbero al momento esonerate??
Scusate ma sono nel pallone, aiutatemi a capire cosa è cambiato

Ultima modifica di michy79 il Ven Feb 28, 2014 1:42 pm - modificato 1 volta.

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zesec

Messaggio Ven Feb 28, 2014 1:39 pm  zesec

Ecco superato il problema del riferimento ai rifiuti da attività artigianale. Fuori tutti i piccoli, in questa versione.
Ma questa "revizione 8" che provenienza ha? Stiamo parlando sempre di bozze, ovviamente.

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Supremoanziano

Messaggio Ven Feb 28, 2014 1:53 pm  Supremoanziano

zesec ha scritto:Ecco superato il problema del riferimento ai rifiuti da attività artigianale. Fuori tutti i piccoli, in questa versione.
Ma questa "revizione 8" che provenienza ha? Stiamo parlando sempre di bozze, ovviamente.

La provenienza credo sia di alto livello ed in avanzata fase di approvazione

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fabio65

Messaggio Ven Feb 28, 2014 2:10 pm  fabio65

Scusate ma la modifica della non obbligatorietà per tutti i produttori di pericolosi con meno di 10 dipendenti è letteralmente EPOCALE.
Significa togliere dall'incubo sistri migliaia e migliaia di piccole aziende.
Si renderanno conto di questo o credono che i produttori di rifiuti speciali pericolosi siano solo le multinazionali ?

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