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preposto o gestore rifiuti
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preposto o gestore rifiuti
Buongiorno,
avrei bisogno di un aiutino se fosse possibile: dopo varie telefonate sono un po' confusa
il PREPOSTO o GESTORE RIFIUTI deve essere inserito tassativamente in azienda come CONSIGLIERE (delegato solo a quella funzione) o come DIPENDETE (con un minimo di 20ore settimanali con una busta paga eccc...) oppure posso inserire un GESTORE ESTERNO con un contratto scritto che specifichi la sua mansione e il suo compenso/la spesa necessaria per lo svolgimento della funzione??
Vi ringrazio
avrei bisogno di un aiutino se fosse possibile: dopo varie telefonate sono un po' confusa

il PREPOSTO o GESTORE RIFIUTI deve essere inserito tassativamente in azienda come CONSIGLIERE (delegato solo a quella funzione) o come DIPENDETE (con un minimo di 20ore settimanali con una busta paga eccc...) oppure posso inserire un GESTORE ESTERNO con un contratto scritto che specifichi la sua mansione e il suo compenso/la spesa necessaria per lo svolgimento della funzione??
Vi ringrazio
Valentina*- Membro della community
- Messaggi : 14
Data d'iscrizione : 26.05.11
Re: preposto o gestore rifiuti
Non confondere il Gestore dei Trasporti con altre figure come il Responsabile Tecnico necessario per essere iscritti all’Albo Gestori Ambientali.
Per quanto attiene il trasporto di merci per conto di terzi l’impresa deve nominare un “Gestore dei Trasporti” ex preposto (ad esclusione iscrizione con veicoli con p.t.t. < 1500 Kg). Tale gestore può essere una figura tra queste:
a) amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
b) socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
c) titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;
d) persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite.
In alternativa al gestore avente legami con l'impresa si può designare come gestore dei trasporti una persona fisica residente nella Comunità che soddisfi i requisiti di onorabilità ed idoneità professionale, legata con apposito contratto scritto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1071/2009. Tale contratto deve attribuire al gestore tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni, nonché l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni stesse.
Il gestore esterno, previsto dal comma 2 dell’art. 4, deve dirigere in maniera effettiva e continuativa l’attività di autotrasporto, deve poter esercitare “tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni, nonché l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni stesse” e non può prevedere una presenza in impresa minore del 50% del tempo pieno.
Per quanto attiene il trasporto di merci per conto di terzi l’impresa deve nominare un “Gestore dei Trasporti” ex preposto (ad esclusione iscrizione con veicoli con p.t.t. < 1500 Kg). Tale gestore può essere una figura tra queste:
a) amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
b) socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
c) titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;
d) persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite.
In alternativa al gestore avente legami con l'impresa si può designare come gestore dei trasporti una persona fisica residente nella Comunità che soddisfi i requisiti di onorabilità ed idoneità professionale, legata con apposito contratto scritto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1071/2009. Tale contratto deve attribuire al gestore tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni, nonché l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni stesse.
Il gestore esterno, previsto dal comma 2 dell’art. 4, deve dirigere in maniera effettiva e continuativa l’attività di autotrasporto, deve poter esercitare “tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni, nonché l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni stesse” e non può prevedere una presenza in impresa minore del 50% del tempo pieno.
Hope- Utente Attivo
- Messaggi : 538
Data d'iscrizione : 16.02.10
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